Art. 703 codice penale: Accensioni ed esplosioni pericolose. Giurisprudenza.

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Accensioni ed esplosioni pericolose

La norma precettiva di cui alla parte I dell’art. 20 della l. n. 110 del 1975 – secondo cui la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza – non costituisce una norma di richiamo agli artt. 702 e 703 c.p., ma riguarda, l’ipotesi, non prevista dalle predette norme, concernente l’omissione di cautele necessarie ad impedire che un’arma possa in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque, all’insaputa o, comunque, al di fuori del controllo dell’autorità di pubblica sicurezza competente, frustrando, così, quel particolare rigore che con le varie leggi emanate in materia di armi il legislatore ha adottato allo scopo di prevenire una diffusione incontrollata delle armi e degli esplosivi, ritenuta estremamente pericolosa nel contesto sociale attuale.

Cassazione penale sez. I  04 novembre 1982

Ai sensi dell’art. 6 della l. 895 del 1967 è punibile chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, faccia esplodere colpi di arma da fuoco, bombe, altri ordigni o materie esplodenti. La norma è caratterizzata dal dolo specifico, e per quanto riguarda ciò che viene fatto esplodere, si fa riferimento a qualsiasi ipotesi, anche se lieve. La descrizione del dolo specifico costituisce il discrimine tra il delitto e la contravvenzione dell’art. 703 c.p., che richiede esclusivamente che le esplosioni siano pericolose e pretende l’elemento soggettivo della coscienza e volontà del fatto: la condotta materiale può, quindi, essere identica.

Cassazione penale sez. I  20 gennaio 2014 n. 9286  

L’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto ove la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del p.m.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la sussistenza della violazione di detto obbligo laddove, a fronte della contestazione di esercizio della caccia, la condanna sia stata pronunciata per la contravvenzione di esplosioni pericolose ex art. 703 c.p., avendo il giudice di merito correttamente incluso nella condotta di esercizio venatorio l’atto di sparare attesa anche l’intervenuta ammissione dell’imputato di avere sparato nelle vicinanze delle abitazioni).

Cassazione penale sez. I  18 giugno 2013 n. 35574  

L’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del p.m.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che non violi il principio di cui all’art. 521 c.p.p. la sentenza di condanna per la contravvenzione di accensioni ed esplosioni pericolose, prevista dall’art. 703 c.p., emessa a fronte di una imputazione in cui era stata contestato il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, di cui all’art. 13 l. 11 febbraio 1992 n. 157). Rigetta, Trib. Firenze, sez. dist. Pontassieve, 25/09/2012

Cassazione penale sez. I  18 giugno 2013 n. 35574  

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), l. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.).

Cassazione penale sez. I  01 marzo 2012 n. 14526  

La licenza per uso sportivo riguarda solo la possibilità di porto dell’arma dal luogo privato ove la stessa è detenuta fino al luogo in cui si svolge la competizione sportiva, o comunque al poligono autorizzato ove si faccia pratica. (Nel caso di specie, infatti, l’arma fu portata illecitamente in luogo pubblico non solo nel bosco ma anche lungo il tragitto fino a tale luogo. Inoltre il fatto che il bosco, dove poi sono stati sparati i colpi, fosse adiacente alla strada, fa sì che si possa rientrare anche nella fattispecie prevista.dall’art. 703 c.p.).

Tribunale L’Aquila  22 gennaio 2010 n. 16  

Non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) l’uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco – la quale per definizione comporta una fiammata o un’esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo – con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) ma non quello di esplosione pericolosa. Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 03 giugno 2008

Cassazione penale sez. V  19 gennaio 2010 n. 18062  

Non può dar luogo alla configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 703 c.p. l’uso di un fucile ad aria compressa, potendo essere questo tutt’al più considerato come arma da sparo, ma non come arma da fuoco.

Cassazione penale sez. V  19 gennaio 2010 n. 18062  

Lo sparo in luogo pubblico mediante fucile ad aria compressa, che, benché arma da sparo, non costituisce arma da fuoco, può integrare reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.p. e non quello di esplosione pericolosa di cui all’art. 703 c.p.

Cassazione penale sez. V  19 gennaio 2010 n. 18062  

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall’art. 21, lett. f), l. 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall’art. 703 c.p. (accensione ed esplosioni pericolose).

Cassazione penale sez. I  19 settembre 2007 n. 38001  

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall’art. 21, lett. f), l. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall’art. 703 c.p. (accensione ed esplosioni pericolose).

Cassazione penale sez. I  19 settembre 2007 n. 38001  

Il delitto previsto dall’art. 6 l. n. 895 del 1967 è volto a tutelare l’ordine pubblico e richiede il dolo specifico consistente nel fine di incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, pur non essendo necessario che si sia verificato l’effetto voluto, mentre la contravvenzione prevista dall’art. 703 c.p., anche quando ha ad oggetto lo stesso elemento materiale, è volta a tutelare la vita e l’incolumità fisica riferibile non a persone determinate ma a un numero indeterminato di soggetti e richiede la coscienza e volontà del fatto che costituisce contravvenzione.

Cassazione penale sez. I  22 settembre 2006 n. 37384  

Il delitto di cui all’art. 6 l. 2 ottobre 1967 n. 895 (come successivamente modificato dall’art. 13 l. 14 ottobre 1974 n. 497) si distingue dalla contravvenzione disciplinata dall’art. 703 c.p. in base all’elemento soggettivo, in quanto, ai fini dell’integrazione del delitto, è necessario il dolo specifico, consistente nel fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, pur non essendo necessario, per la consumazione del reato, che si sia verificato l’effetto voluto; per la sussistenza del reato di cui all’art. 703 c.p.; invece, è richiesta solo la coscienza e volontà del fatto che costituisce la fattispecie contravvenzionale.

Cassazione penale sez. I  22 settembre 2006 n. 37384

Integra la contravvenzione di esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) la condotta del soggetto che, sebbene abbia regolarmente denunciato la detenzione di un’arma comune da sparo, esploda con la stessa in luogo abitato colpi d’arma da fuoco, in quanto la legittima detenzione non costituisce “licenza” per effettuare l’esplosione.

Cassazione penale sez. I  27 ottobre 2005 n. 43003  

La disposizione di cui all’art. 21 lett. f) l. 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall’art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689, nell’ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett. f), è applicabile solo quest’ultima disposizione.

Cassazione penale sez. II  06 febbraio 1995 n. 6708  

L’ipotesi sanzionata dall’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via – senza la predisposizione della cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione – compromettano l’incolumità delle persone. Da tanto consegue che, poiché anche l’esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse, il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato.

Cassazione penale sez. I  18 novembre 1994.