IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12895-2021 proposto da:
(OMISSIS) ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS), 16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato UGO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) ROSA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1170/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. ― Con sentenza depositata il 19 novembre 2019, pronunciata a seguito di sentenza non definitiva di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Roberto (OMISSIS) e Rosa (OMISSIS), il Tribunale di Salerno ha escluso che a quest’ultima spettasse l’assegno di mantenimento di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Salerno ha riformato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado e disposto che (OMISSIS) versasse alla ex-moglie un assegno di euro 200,00 mensili.
3. ― La sen tenza della Corte di Salerno è stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con un ricorso basato su di un unico motivo.
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ― Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
Deduce che la Corte di appello avrebbe illegittimamente riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio sulla scorta del rilievo che egli lavorasse, trascurando di considerare che Rosa (OMISSIS) non aveva dato alcuna prova delle concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica secondo le proprie attitudini ed esperienze lavorative.
2. ― Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha rilevato, per un verso, che andava escluso (OMISSIS) fosse stato licenziato (circostanza, questa, che aveva portato il Tribunale a negare la spettanza del diritto al mantenimento di Rosa (OMISSIS)) e, per altro verso, che l’odierno ricorrente era riuscito a dimostrare la stabile convivenza dell’ex moglie con altro uomo.
La questione circa la prospettata attitudine dell’odierna intimata allo svolgimento di un’attività lavorativa non risulta trattata nella sentenza impugnata; né l’istante ha dedotto che la stessa venne sottoposta alla Corte di appello.
Ciò detto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).
La questione, per come posta, risulta essere pure priva di decisività.
Infatti, l’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell’assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini (Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670): prova che nella specie non si assume sia stata fornita.
3. ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. ― Non è luogo a pronuncia in punto di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte di cassazione, in data 13 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2022.