Assolto dal reato di calunnia nei confronti del Dott. Marangelli, quest’ultimo, ricorre in Cassazione. Rigettato (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 27 settembre 2019, n. 39811).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Angelo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile:

MARANGELLI Alessio, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il xx/xx/xxxx;

nel procedimento a carico di:

DE FANTIS Vincenzo nato a LUCERA il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo CAPOZZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Luigi ORSI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dalla parte civile Alessio Marangelli avverso la sentenza emessa in data 3.10.2017 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale l’imputato Vincenzo De Fantis è stato assolto dal reato di calunnia ascrittogli con la formula perché il fatto non costituisce reato relativamente alle accuse da lui mosse di falsa attestazione della durata della propria escussione e di omessa attestazione della presenza di Marco Chiumento e con la formula perché il fatto non sussiste dalle restanti accuse da lui mosse.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Alessio Marangelli deducendo:

2.1. Violazione dell’art. 125 e 192 cod. proc. pen. e art. 368 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione nonché travisamento della prova.

La Corte ha omesso di considerare tutte le circostanze indicative della mendace ricostruzione dei fatti denunciata dal De Fantis non esplorando neppure l’elemento psicologico del reato e limitandosi ad una affermazione di natura probabilistica che non trova riscontro nella denuncia, sporta ad un anno e mezzo dai fatti.

2.2. Violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione nonché travisamento della prova.

La Corte non ha esaminato congruamente le dichiarazioni in atti, segnatamente quelle della teste Liturri, che smentiscono definitivamente le false accuse del De Fantis.

Come pure le dichiarazioni del Lorusso che non possono corroborare le conclusioni della Corte in ordine allo “stato di grave soggezione” del De Fantis.

Del pari non sono state considerate le deduzioni in appello in ordine all’omesso esame da parte del primo Giudice delle dichiarazioni dei testi Maglia, Paoletti, Folliero e Liturri.

In particolare le dichiarazioni dei testi Maglia e Liturri dimostrano come le conclusioni della Corte di appello abbiano travisato la prova non risultando possibile che Aurelio De Fantis, per un verso, si potesse spostare dall’atrio fino al corridoio dal quale si accede alle stanze dei magistrati e, per latro verso, nessuno dei testi interpellati avesse sentito, durante l’ascolto di Vincenzo De Fantis, provenire dalla stanza del magistrato Marangelli, urla che potessero corroborare le conclusioni dei predetti Giudici.

2.3. Vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione alla attestazione della durata della escussione del De Fantis e della presenza del Chiumento.

Le conclusioni della Corte non sono coerenti con le premesse argomentative non essendovi alcuna corrispondenza tra i refusi indicati e la denuncia di falso inerente la durata della escussione e la presenza del Chiumento.

Del pari contraddittoria è la ritenuta congetturalità delle ragioni della falsa denuncia rispetto alle ostese motivazioni della richiesta di archiviazione formulata nel procedimento a carico del Marangelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto alla doppia conforme assoluzione il ricorrente, attraverso i formali motivi azionati, oppone sostanzialmente censure in fatto involgenti la rivalutazione probatoria.

2. Del tutto generico è il primo motivo che non attacca le specifiche ragioni poste a base della sentenza impugnata fino alla reiterazione della questione che fa leva sulla distanza temporale con la quale è stata presentata la denuncia del De Fantis sulla quale la Corte ha ineccepibilmente risposto in punto di fatto stigmatizzando la natura congetturale della posizione proposta dall’appellante e la inverosimiglianza della sua prospettazione.

3. Il secondo motivo, nel riproporre questioni di fatto, non si confronta con le ragioni poste a base della ritenuta verosimiglianza delle condizioni di tensione e preoccupazione, e quindi, di grave soggezione, del De Fantis in sede di sua audizione da parte del Marangelli tenuta con toni determinati ed aspri (secondo le emergenze provenienti dalla testimonianze, di Michele Lorusso) nei confronti di una persona che, prelevata di primo mattino nel suo domicilio in Ancona, condotto con un’auto dei carabinieri a Lucera in Procura era già in stato di visibile preoccupazione e turbamento (v. testimonianza di Marco Chiumento), non potendosi escludere – secondo la incensurabile ricostruzione in fatto fondata sulle audizioni dei testi Maglia e Liturri – che il padre del De Fantis abbia potuto udire le voci con tono elevato provenienti dalla stanza dello stesso inquirente.

Contesto oggettivo e soggettivo del quale la Corte dà ineccepibile conto considerando la inequivoca captazione della conversazione tenuta dal De Fantis con un suo amico a poche ore di distanza dall’episodio in questione: donde incensurabile si palesa la conclusione secondo la quale priva di certezza risulta l’ipotesi della preordinata e deliberata dolosa denuncia di fatti infondati, palesandosi sin dall’immediatezza la convinzione del De Fantis di aver subito un abuso.

4. Il terzo motivo è anch’esso proposto sostanzialmente per ragioni di fatto rispetto alla incensurabile ricostruzione che ha fatto leva sulle modalità di confezionamento del verbale delle dichiarazioni rese dal De Fantis, costellato da indicazioni non vere ed omissivo di circostanze pacifiche – rispetto alla quali circostanze non illogicamente è stata considerata la loro favorevole valenza nei confronti del De Fantis, dopo che le stesse modalità di confezionamento dell’atto avevano scagionato gli autori di questo; come pure considerata la soggettiva dilatazione dei tempi di escussione in ragione del contesto già prima ricordato.

Quanto, poi, alla presenza dell’appuntato Chiumento all’ascolto del De Fantis il ricorrente non si confronta con la circostanza ineccepibilmente valorizzata dal Giudice di merito – al fine di escludere la nitidezza del quadro emergente – secondo la quale il predetto Chiumento non soltanto era presente negli uffici della Procura il giorno in cui il De Fantis fu ascoltato ma, su esplicita richiesta del magistrato, prima che iniziasse l’audizione, contattò direttamente lo stesso De Fantis e si incontrò personalmente con lui, rammentandogli la vicenda sulla quale da lì a poco sarebbe stato chiamato a deporre.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12.6.2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019.

SENTENZA – copia non ufficiale -.