REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7483-2020 proposto da:
(OMISSIS) MIRCO e (OMISSIS) GIULIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE (OMISSIS), 96, presso lo studio dell’avvocato GIULIANA (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELA (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI (OMISSIS);
– controricorrente –
nonché contro
(OMISSIS) GIORGIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 803/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 Mirco (OMISSIS) e Giuliano (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Perugia Giorgio (OMISSIS) e la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto due anni prima, ed ascritto a responsabilità dei convenuti.
2. Con sentenza 1° dicembre 2016 n. 2691 il Tribunale rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dai soccombenti.
Con sentenza 23 dicembre 2019 n. 803 la Corte d’appello di Perugia rigettò il gravame.
3. Ritenne in punto di fatto la Corte d’appello che:
-) al momento del sinistro il motociclo condotto da Mirco (OMISSIS) e l’autoveicolo condotto da Giorgio (OMISSIS) stavano percorrendo la medesima strada in direzioni contrapposte;
-) negli attimi che precedettero il sinistro, l’autoveicolo era fermo, con l’indicatore di direzione sinistro azionato, in attesa di svoltare a sinistra;
-) Mirco (OMISSIS), procedendo ad elevata velocità, a causa d’una “erronea ed esagerata percezione di pericolo“, in realtà insussistente, eseguì una brusca e lunga frenata, non seppe controllare il proprio mezzo e cadde, senza entrare in collisione con l’altro veicolo.
Sulla base di questi elementi di fatto ritenne la Corte d’appello che l’esclusiva responsabilità dell’infortunio andasse ascritta alla vittima stessa.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Mirco (OMISSIS) e Giuliano (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso — illustrato da memoria – la sola Vittoria Assicurazioni s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di fatti decisivi, di cui all’articolo 360, n. 5, c.p.c., nonché la “manifesta implausibilità della motivazione”.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ritenne superata la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell’articolo 2054 c.c. gravante su Giorgio (OMISSIS).
Tale valutazione, secondo i ricorrenti, sarebbe errata per plurime ragioni:
– la Corte d’appello ha recepito il rapporto “sommario e superficiale” della Polizia Stradale;
– ha valorizzato testimonianze non concordanti;
– ha trascurato le dichiarazioni rese da Mirco (OMISSIS) nel rispondere all’interrogatorio formale deferitogli nel giudizio di primo grado;
– ha erroneamente ritenuto inattendibile la deposizione di uno dei testimoni;
– non ha valutato circostanze indiziarie rilevanti, quali i danni ai veicoli.
1.1. Nella parte in cui prospetta il vizio di omesso esame di fatti decisivi il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 348 ter, comma quinto, c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito.
1.2. Nella parte in cui prospetta il vizio di “contraddittorietà della motivazione” il motivo è del pari inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830) che per effetto della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non più censurabile in sede di legittimità il vizio di motivazione, tranne che in due casi: quando la motivazione manchi del tutto, oppure quando sia assolutamente incomprensibile.
Né l’una, né l’altra di tali ipotesi ricorrono però nel caso di specie, dal momento che nel provvedimento impugnato la motivazione non manca: la responsabilità del sinistro va ascritta unicamente a Mirco (OMISSIS) – ha stabilito la Corte d’appello – perché erroneamente percependo una situazione di pericolo in realtà inesistente, frenò bruscamente e cadde a causa dell’elevata velocità.
La motivazione dunque esiste ed è ben chiara; lo stabilire poi se essa sia coerente con le prove raccolte è questione di puro merito, insindacabile in sede di legittimità.
2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di tre diverse norme del codice civile, due norme del codice di procedura civile e quattro norme del codice della strada.
Nella illustrazione del motivo si torna a sostenere che la sentenza d’appello ha erroneamente dato credito ad una testimonianza non attendibile e comunque insufficiente, e che dando credito a tale testimonianza la Corte d’appello avrebbe “violato l’articolo 244 c.p.c.”.
Aggiungono i ricorrenti che comunque alla vittima si sarebbe potuto attribuire al massimo un concorso di colpa, ma non la responsabilità esclusiva, e tornano a ribadire che la Corte d’appello non ha attentamente valutato tutte le prove a sua disposizione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso infatti, come il primo, pretende da questa Corte quel che essa non può dare, e cioè una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione“).
3. Col terzo motivo è censurata la regolazione delle spese di lite.
Il motivo non contiene alcuna censura avverso la sentenza d’appello, ma si limita ad invocare l’ovvio principio per cui, se il ricorso per cassazione fosse stato accolto, sarebbe stato necessario procedere ad una nuova regolazione delle spese.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 6, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Mirco (OMISSIS) e Giuliano (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di Vittoria Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 13.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 4 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria, oggi 8 settembre 2022.