REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10718-2018 proposto da:
(OMISSIS) Fabrizio, rappresentato e difeso dall’Avvocato GABRIELE (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a Roma, via (OMISSIS) xx/x, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROCCA DI PAPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2696/2017 del TRIBUNALE DI VELLETRI, depositata il 29/9/2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29/10/2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Carmelo SGROI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato GABRIELE (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Velletri, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello che Fabrizio (OMISSIS) ha proposto avverso la sentenza del giudice di pace che, in data 29/8/2016, ha rigettato l’opposizione, che lo stesso aveva proposto, nei confronti del verbale della polizia municipale del Comune di Rocca di Papa che, in data 26/9/2014, aveva accertato la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada.
Il tribunale, in particolare, a fronte di motivi di opposizione “sostanzialmente relativi alla sola mancata adeguata segnalazione della apparecchiatura autovelox”, ha accertato, per un verso, che “nel verbale del 26 settembre 2014” “è chiaramente desumibile che trattasi del tipo Velomatic 512 D (di tipo mobile)”, e, per altro verso, che, dalla documentazione fotografica allegata dall’amministrazione comunale, si evince chiaramente che, sul tratto di strada in questione, è presente “segnaletica di tipo fisso di dette apparecchiature”, rendendo, così, del tutto superfluo valutare la natura di quella utilizzata nella specie.
Fabrizio (OMISSIS), con ricorso notificato in data 28/3/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione di tale sentenza.
Il Comune di Rocca di Papa è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione circa l’illegittimità del verbale di accertamento n. (OMISSIS), in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere il tribunale fornito una chiara e precisa esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali è fondata la decisione assunta.
1.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, con una motivazione ingiusta e contraddittoria, pur avendo riconosciuto l’omessa indicazione da parte degli agenti verbalizzanti della tipologia fissa o mobile della postazione di controllo per il rilevamento della velocità, non ha rilevato l’illegittimità del verbale di accertamento, omettendo, così, di applicare l’art. 200 del codice della strada, a norma del quale il verbale deve contenere tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali è stata fondata la complessiva attività di accertamento.
1.3. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, dopo aver desunto che l’autovelox fosse di tipo mobile, ha ritenuto superflua l’individuazione della natura della segnaletica preposta, così violando l’art. 7 della direttiva del ministero dell’interno del 14/8/2009, la quale, invece, stabilisce che l’utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare le postazioni degli autovelox mobili risulta incoerente con la tipologia utilizzata, prescrivendo, al contrario, che le postazioni, se ritenute mobili, devono essere segnalate con cartelli stradali temporanei e non fissi.
2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 200 dl codice della strada, dell’art. 1 della I. n. 241 del 1990 nonché dell’art. 1, lett. a) del d.m. trasporti del 15/8/2007, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la tipologia della postazione era chiaramente indicata nel verbale di accertamento, desumendosi dallo stesso che si tratta del tipo Velomatic 512 D di tipo mobile.
2.2. Tale assunto, però, ha osservato il ricorrente, non supportato dalle allegazioni difensive e probatorie del Comune, è, peraltro, erroneo in quanto viola l’art. 200 del codice della strada, lì dove stabilisce l’obbligo della necessaria completezza del verbale di accertamento.
Gli agenti verbalizzanti, infatti, non hanno indicato nel verbale la tipologia, fissa o mobile, della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, essendosi limitati a descrivere le specifiche tecniche della strumentazione utilizzata (Velomatic 512 matr. (OMISSIS)), la quale, però, omologata per l’utilizzo sia in postazione fissa, che mobile, non chiarisce la tipologia di controllo elettronico della velocità utilizzato.
2.3. La decisione del tribunale, pertanto, si pone in contrasto, ha concluso il ricorrente, con il principio per cui gli accertatori devono attestare, nel verbale ai sensi dell’art. 200 del codice della strada, il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.
3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell’art. 7 della direttiva del ministero dell’interno del 14/8/2009 sulle istruzioni operative per l’utilizzo delle apparecchiature di controllo e le modalità di accertamento delle violazione per eccesso di velocità dei veicoli, nonché la violazione dell’art. 200 del codice della strada, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver accertato l’utilizzazione di una postazione mobile per la rilevazione della mobilità, ha omesso di considerare che gli agenti della polizia locale avrebbero dovuto attenersi, nello svolgimento delle operazioni di controllo, a quanto stabilito dalla direttiva del ministero dell’interno del 14/8/2009, la quale, all’art. 7, stabilisce che, per le postazioni mobili, possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada no sia occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità.
3.2. Ciò significa, ha osservato il ricorrente, che, con salvezza dei casi sopracitati, l’utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare le postazioni degli autovelox mobili non risulta coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, le postazioni mobili devono essere segnalate con cartelli stradali e dispositivi di segnalazione luminosi, temporanei e ben visibili.
3.3. Nel caso in esame, l’opponente aveva eccepito, senza che la controparte contestasse l’assunto, la mancanza di segnaletica stradale temporanea ed era, quindi, onere del Comune fornire la prova che i controlli per eccesso di velocità in quel tratto stradale fossero pianificati e sistematici. Tale prova, tuttavia, ha aggiunto il ricorrente, non è stata fornita.
3.4. La sentenza impugnata, quindi, ha concluso il ricorrente, ha anche omesso di considerare il fatto decisivo relativo all’assenza di dispositivi temporanei di segnalazione luminosa installati prima del luogo di rilevamento di velocità e visibili.
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati.
4.2. Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato il principio secondo cui “la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata” (Cass. n. 2041 del 2019; Cass. n. 680 del 2011).
In materia di accertamento di violazione delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, infatti, l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in I. n. 168 del 2002 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullità della sanzioni eventualmente irrogata in violazione di tale previsione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 15899 del 2016).
4.3. L’art. 4 della I. n. 168 del 2002 si configura, in definitiva, come una norma imperativa, la cui cogenza è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito, per effetto dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella I. n. 160 del 2007, il nuovo comma 6 bis nel testo dell’art. 142 del predetto codice, alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione” dello stesso codice.
Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l’individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell’interno ed il primo di tali decreti attuativi è stato adottato il 15/8/2007, prevedendosi, in particolare, all’art. 2, comma 1, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, ed aggiungendosi, nello stesso articolo, che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km”.
4.4. Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione.
In altri termini la ratio della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti ministeri) è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 5997 del 2014, in motiv.).
4.5. Nel caso in esame, il verbale redatto ai sensi dell’art. 200 del codice della strada ha attestato tale indispensabile modalità dell’accertamento.
La sentenza impugnata, infatti, ha accertato, da un lato, che “nel verbale del 26 settembre 2014” “è chiaramente desumibile che trattasi del tipo Velomatic 512 D (di tipo mobile)”, e, dall’altro lato, che, dalla documentazione fotografica allegata dall’amministrazione comunale, si evince chiaramente che, sul tratto di strada in questione, è presente “segnaletica di tipo fisso di dette apparecchiature”, a nulla, per contro, rilevando, in quanto trattasi di requisito non richiesto a pena di illegittimità del verbale da alcuna norma, che lo stesso verbale non abbia attestato il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.
L’art. 3 del d.m. 15/8/2007, prima citato, stabilisce, del resto, che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate”, tra l’altro, “con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti”, precisando che tali segnali stradali di indicazione “devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati” e che “sul pannello deve essere riportata l’iscrizione ‘controllo elettronico della velocità’ ovvero ‘rilevamento elettronico della velocità’, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo”.
D’altra parte, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. n. 23566 del 2017).
5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
6. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del Comune.
7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma lquater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020.