Autovelox: la Cassazione ritorna a far luce su quelli che sono i requisiti minimi necessari sulla validità dell’accertamento (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 13 aprile 2021, n. 9682).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Rel. Consigliere –

Dott. SCRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20533-2019 proposto da:

(OMISSIS) RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA (OMISSIS), MARIA ROSETTA (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3558/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Elisa Picaroni.

Ritenuto che Riccardo (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze, pubblicata il 17 dicembre 2018, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 585/2018, e per l’effetto ha respinto l’opposizione a sanzione amministrativa irrogata al (OMISSIS) per la violazione del limite di velocità rilevato a mezzo autovelox lungo il Viale Etruria della stessa a città;

che il Tribunale ha ritenuto che il Viale in questione possieda i requisiti minimi della strada urbana di scorrimento, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. dalla 1. n. 138 del 2002;

che il Comune di Firenze resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di accoglimento del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e si contesta che l’accertamento svolto dal Tribunale, condotto a mezzo dell’esame di rilievi fotografici, riguarderebbe alcuni tratti di Viale Etruria e non l’intero percorso stradale, e quindi sarebbe priva di riscontro la ritenuta presenza, sul predetto Viale, dei requisiti minimi della strada urbana di scorrimento;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 2 e 3 cod. strada, 4 d.l. n. 121 del 2002 conv. dalla 1. n. 168 del 2002, 200 e 201 cod. strada, e si contesta che Viale Etruria presenti i requisiti minimi per essere classificato strada urbana di scorrimento, ai fini di cui al citato art. 4 d.l. n. 121 del 2002, stante l’assenza di banchina pavimentata a destra e di marciapiede e la presenza, invece, di intersezioni a raso non semaforizzate;

che con il terzo motivo è denunciato omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, dell’assenza del marciapiede lungo il Viale Etruria;

che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nella parte in cui contestano la genericità dell’accertamento effettuato dal Tribunale riguardo alle caratteristiche del percorso stradale lungo il quale è stato rilevato l’eccesso di velocità del veicolo del ricorrente;

che negli ormai numerosi precedenti arresti sul tema in oggetto, questa Corte ha avuto modo di precisare che possono essere sottoposti al controllo con sistema automatizzato e alla contestazione differita delle relative violazioni i percorsi che — per intero o per tratti ragionevolmente estesi — presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada urbana di scorrimento, indicati dall’art. 2, comma 3, lett. D), cod. strada, nel ricorso degli altri presupposti che l’art. 4 d.l. n. 121 del 2002 affida alla valutazione della pubblica amministrazione (ex plurimis, Cass. n. 20872 del 2020; n. 10326 del 2020; nn. 4451 e 4090 del 2019; n. 7872 del 2011);

che, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non chiarisce se i requisiti minimi (banchina pavimentata a destra, marciapiede, aree di sosta) siano presenti sull’intera lunghezza del Viale Etruria o su uno o più tratti indicati, che debbono essere specificamente indicati nel decreto prefettizio ex art. 4 d.l. n. 121 del 2002;

che, inoltre, la sentenza impugnata assume una nozione di banchina non conforme a quella enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte e incentrata sul profilo funzionale dell’elemento in questione, il quale deve assicurare la fluidità del traffico in caso di sosta di emergenza (da ultimo, Cass. n. 10326 del 2019);

che l’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo motivo, relativo all’accertamento della presenza del marciapiede, e impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame dell’opposizione facendo applicazione dei principi richiamati, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.