Autovelox: verbale nullo se privo dei riferimenti del decreto prefettizio (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 26 aprile 2021, n. 10918).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12211-2017 proposto da:

(OMISSIS) Mario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. (OMISSIS) (OMISSIS) 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARBOREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LUISA DE RENZIS, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi;

udito l’Avvocato FRANCESCO (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto di riportarsi al controricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata e notificata il 2 marzo 2017, il Tribunale di Oristano ha accolto l’appello proposto dal Comune di Arborea avverso la sentenza del Giudice di pace di Terralba n. 3 del 2013, e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione proposta da Mario (OMISSIS) avverso i verbali nn. 2287/C/2008/V e 3973/C/2008/V elevati dalla Polizia municipale del predetto Comune Arborea per violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada, eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo la strada provinciale n. 49.

2. Il Tribunale ha ritenuto che non integrasse violazione del diritto di difesa la mancata indicazione, nei verbali di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione tra quelle nelle quali era consentita l’installazione di dispositivi per il rilevamento automatico della velocità, e che non fosse sindacabile la scelta della P.A. di includere determinate strade o tratti di strade, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 168 del 2002.

Nella specie, ha osservato il Tribunale, il (OMISSIS) non aveva dimostrato di essere stato pregiudicato nell’esercizio del diritto di difesa né aveva contestato che la strada lungo la quale erano state rilevate le infrazioni non avesse le caratteristiche richieste dalla legge ai fini della installazione dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità.

2.1. Il Tribunale ha quindi esaminato gli ulteriori motivi di opposizione, che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbiti nel rilievo della invalidità dei verbali, e li ha rigettati.

3. Mario (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ai quali resiste il Comune di Arborea con controricorso.

3.1. Il ricorso, già fissato per la decisione nell’adunanza camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ. su proposta di improcedibilità, è stato rimesso alla pubblica udienza.

4. Il ricorrente ha depositato memoria e documentazione concernente la notifica della sentenza d’appello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come rilevato nell’ordinanza interlocutoria (Cass. n. 30568 del 26/11/2018), la questione della procedibilità del ricorso ex art. 369, n. 2, cod. proc. civ. è superata dal rilievo che la notifica del ricorso è avvenuta nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Ciò consente di escludere la formazione del giudicato, e quindi soddisfa pienamente la ratio sottesa alla sanzione della improcedibilità (cfr. Cass.10/07/2013, n. 17066).

2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2 cod. strada, 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 168 del 2002, 200 cod. strada, 383 d.P.R. n. 495 del 1992, e si denuncia il difetto di motivazione dei verbali di contestazione avuto riguardo alla mancata indicazione del decreto prefettizio che aveva consentito il rilevamento automatico della velocità e la contestazione differita della violazione.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 12 cod. strada, 345 d.P.R. n. 495 del 1992 in relazione alla legge n. 168 del 2002, nonché omesso esame di un documento decisivo.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 cod. strada. 345 d.P.R. n. 495 del 1992 in relazione alla legge n. 168 del 2002, nonché omesso esame di un documento decisivo.

5. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art.97 Cost. nonché omesso esame di un documento decisivo.

6. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 11, 12, 200, comma 3, 201, comma 3, cod. strada, 345 d.P.R. n. 495 del 1992, 148 e 149 cod. proc. civ., 2669 e 2700 cod. civ., nonché omesso esame di un documento decisivo.

7. Con il sesto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 4 .1. n. 689 del 1981, nonché omesso esame di un documento decisivo.

8. Il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la questione della invalidità dei verbali di accertamento per difetto di motivazione, è fondato e il suo accoglimento rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.

8.1. In tema di sindacato del giudice ordinario sul provvedimento con cui il prefetto individua strade o tratti di strada nei quali è autorizzato l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, questa Corte afferma, con orientamento consolidato (a partire da Cass. 06/04/2011, n. 7872), che il provvedimento prefettizio può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione contenuta nell’art. 2 cod. strada.

Si tratta, dunque, di provvedimento connotato in parte qua da discrezionalità vincolata, che deve essere disapplicato dal giudice ordinario se non conforme a legge.

8.2. Sempre secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox” deve indicare gli estremi del decreto prefettizio.

La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass. 04/10/2018, n. 24214; Cass.20/12/2016, n. 26441; Cass. 13/01/2015, n. 331; Cass. 3 n. 12211/2017 Picaroni est. 30/01/2008, n. 2243).

Soltanto l’indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa.

Il rilievo si salda alla previsione contenuta nell’art. 201 cod. strada, che esige l’indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, e quindi, ove ciò accada in quanto l’infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità dell’accertamento e con esso dell’esercizio del potere sanzionatorio si rinviene proprio nel decreto prefettizio.

8.4. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si versa in ipotesi di violazione soltanto formale, rispetto alla quale la parte opponente sarebbe onerata di provare il pregiudizio concreto al diritto di difesa.

9. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito, di annullamento dei verbali oggetto dell’opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla i verbali oggetto di opposizione e condanna il Comune di Arborea al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito, che liquida in misura di euro 580,00 per il primo grado e di euro 864,00 per il secondo grado, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 850,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, in data 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.