REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico Stanislao Vittorio – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile
RUSSO DOMENICO ANTONIO nato a CAPUA il 17/11/1956
nel procedimento a carico di:
BARRESI ROBERTO nato a NAPOLI il 17/09/1963;
DERUGGIERO EMILIANO nato a CAPUA il 09/05/1970;
avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Tomaso EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato ARONNE SALVATORE CLAUDIO che insiste per l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 18/01/2018 la Corte d’appello di Napoli, investita dall’appello proposto dal P.M. e dalla parte civile Domenico Russo, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto:
a) Roberto Barresi dai reati di cui agli artt. 392 e 610 cod. pen., contestatigli per avere impedito, con l’arbitraria sostituzione della serratura e poi sbarrando l’ingresso con il proprio corpo, al Russo di accedere all’appartamento adibito a studio legale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio, perché il fatto non costituisce reato;
a) Emiliano De Ruggiero, dal reato di cui all’art. 378 cod. pen., contestatogli per avere, con varie false dichiarazioni, aiutato il Barresi ad eludere le investigazioni perché il fatto non sussiste.
2. La Corte d’appello, rispetto alla condivisa ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, ha ritenuto generiche ed assertive le doglianze degli appellanti, sottolineando:
a) che era rimasto accertato che nella mattina del 02/12/2003 l’avv. Barresi aveva impedito all’avv. Russo, con il quale condivideva, assieme all’avv. De Ruggiero, lo studio di accedere a quest’ultimo, prima inserendo la chiave all’interno della serratura e poi, quando il De Ruggiero stava entrando nell’appartamento, sbarrando l’ingresso col proprio corpo;
b) che difettava, nel caso di specie, l’elemento oggettivo del reato di violenza privata, dal momento che lo studio nel quale il Russo aveva cercato di entrare era quello in cui, per mera cortesia, il Barresi lo aveva ospitato, con l’intesa che si trattava di una sistemazione temporanea;
c) che nel giudizio civile promosso dal Russo al fine di tutelare il suo possesso sull’immobile non era emerso l’esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale sulla cosa;
d) che l’esame delle dichiarazioni rese dai testi e dalla stessa parte civile non aveva consentito di far chiarezza sui rapporti di ciascuno con i locali e con gli arredi, né erano emersi elementi idonei a rivelare l’esistenza di un rapporto di collaborazione professionale, non essendo decisivo il fatto, confermato da tre testimoni, che esistesse una targa affissa all’esterno del palazzo, recante i nomi dei tre professionisti;
e) che irrilevante era del pari la proposta di convenzione con il Comune di Riardo, poiché lo stesso Russo aveva negato l’esistenza di una associazione professionale;
f) che il Russo non era al corrente del contenuto della locazione dell’immobile del quale era parte il solo Barresi;
g) che irrilevante era il fatto che i professionisti si fossero ripartiti le spese relative ai lavori di ristrutturazione;
h) che difettavano i requisiti di una associazione professionale in quanto i tre colleghi svolgevano attività autonoma, quanto alla trattazione delle pratiche;
i) che il Russo dava un contributo indistinto e marginale alle spese correnti di studio e alla manutenzione, attraverso sporadiche elargizioni in denaro;
I) che, in definitiva, doveva ritenersi che il Barresi si fosse determinato a tenere la condotta descritta, perché esasperato dall’indolenza del Russo nel procedere ad abbandonare il locale nel quale era ospitato;
m) che, d’altra parte, l’imputato aveva messo immediatamente a disposizione del Russo gli arredi di sua pertinenza, come comprovato dal telegramma inviato il giorno dei fatti;
n) che, pertanto, non era ravvisabile alcuna condotta violenta o minacciosa idonea a impedire la libera determinazione di altri, né un esercizio arbitrario di ragioni, giacché queste ultime non avevano la consistenza di diritti attuali e pieni;
o) che le superiori considerazioni escludevano in radice la sussistenza del reato di cui all’art. 378 cod. pen.;
p) che, in ogni caso, non si era verificato alcun ostacolo all’attività di accertamento dei fatti, giacché l’esistenza di numerosi testimoni aveva consentito una immediata e non equivoca ricostruzione della vicenda;
q) che l’attribuzione, nel capo di imputazione, al De Ruggiero della falsa dichiarazione secondo la quale non esisteva alcuna associazione di fatto rappresentava “un assunto inammissibilmente anticipativo di statuizioni di esclusiva pertinenza del giudice, peraltro dimostratosi privo di fondamento”;
r) che anche la parte del capo di imputazione relativa alle dichiarazioni concernenti la possibilità del ritiro di fascicoli e di beni personali, per come formulata, costituiva un “evidente fuor d’opera ed un’intrusione da parte dell’accusa nell’iter logico conducente alla decisione, spettante unicamente al Giudicante”;
s) che, infine, né gli appellanti né il P.G. d’udienza avevano richiesto la rinnovazione della prova dichiarativa che la Corte non aveva disposto d’ufficio, per le ragioni sopra ricordate.
3. Nell’interesse del Russo è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando:
a) che incomprensibile era il percorso che aveva condotto la Corte territoriale ad escludere la sussistenza del reato di violenza privata, dopo avere essa stessa ricostruito i fatti nei termini sopra riassunti;
b) che l’invio del telegramma, successivamente alla consumazione del reato, era del tutto irrilevante, anche perché il Russo era riuscito a riacquistare la disponibilità dei propri fascicoli professionali, solo dopo avere richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria;
c) che neppure era comprensibile l’assoluzione del De Ruggiero, tenuto conto che la puntuale ricostruzione dei fatti non era stata immediata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 cod. pen. (ma analoghe considerazioni possono svilupparsi anche per il reato di ragion fattasi) si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (v., ad es., Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 – dep. 02/02/2016, G, Rv. 26602001, che ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di chi – il marito nei confronti della moglie, nella specie – impedisca l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un’abitazione, chiudendone a chiave la serratura).
Ora, in disparte la questione della qualificazione delle condotte poste in essere dal Barresi, che richiederà una puntuale selezione e valutazione dei fatti rilevanti da parte del giudice di merito, rileva il Collegio che le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale alla natura dei rapporti tra l’imputato e il ricorrente sono prive di concludenza e presentano profili di evidente contraddittorietà.
Non riesce, infatti, ad intendersi come possa affermarsi l’esistenza di una sistemazione temporanea del Russo, una volta dimostrata l’esistenza persino di una targa, affissa all’esterno del palazzo, recente i nomi anche dei professionisti che occupavano lo studio (appunto il Barresi, il Russo e il De Ruggiero).
La Corte d’appello svaluta quest’ultimo elemento senza spiegare per quale ragione esso non sarebbe decisivo, nel confermare che in quel luogo il Russo svolgeva, evidentemente con l’accordo degli altri professionisti, la propria attività professionale. E, del resto, proprio il cenno della sentenza impugnata all’esistenza di arredi che il Barresi aveva immediatamente messo a disposizione del Russo conferma la tesi di un rapporto stabile con i locali.
Ad essere irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito (salvo, si ripete, il tema della qualificazione) è, invece, l’esistenza o non di una associazione professionale o di un rapporto locatizio diretto del Russo con il proprietario dell’immobile o, ancora, di una situazione qualificabile in termini di possesso, al fine dell’esercizio delle azioni civilistiche poste a protezione di quest’ultimo.
A fronte di uno svolgimento dell’attività professionale del Russo nei locali in esame, appare evidente che la condotta accertata dai giudici di merito si sia tradotta in un impedimento che ha costretto il ricorrente a tollerare di astenersi dall’avere accesso agli strumenti con i quali esercitava la propria professione.
L’esistenza di ragioni che avrebbero consentito al Barresi di escludere dall’immobile il Russo può assumere rilievo, come si diceva, ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non certo a consentire una violenta condotta idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del secondo.
A tal riguardo, peraltro, neppure s’intende il significato della puntualizzazione della sentenza impugnata secondo cui quest’ultima ipotesi delittuosa sarebbe esclusa dall’esistenza di “diritti attuali e pieni”.
Del pari assertiva è l’affermazione secondo la quale la responsabilità del De Ruggiero sarebbe esclusa dal fatto che la presenza di numerosi testimoni avrebbe consentito di permettere una immediata ed univoca ricostruzione dei fatti.
E ciò senza dire che, comunque, è configurabile il tentativo di favoreggiamento personale quando si compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni, ma l’azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 6, n. 6662 del 06/12/2016 – deo. 13/02/2017, Calore, Rv. 26954101).
Del tutto incomprensibile è poi il cenno alla rilevanza della condotta del De Ruggiero, quanto alla possibilità per il Russo di ritirare i fascicoli e i beni personali, in cui la Corte d’appello, invece, di esaminare fatti e prove si impegna in una polemica contro il capo di imputazione che avrebbe realizzato una intrusione nell’iter logico della decisione «spettante unicamente al giudicante», per poi arrestarsi a tale constatazione e non illustrare le conclusioni rivendicate alla propria competenza.
Per il resto, è certamente esatto che il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (v., di recente, Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto Rv. 27700001). Ma siffatto obbligo rappresenta un posterius che si pone per il giudice d’appello, quando si avverta il dubbio sull’attendibilità di una prova decisiva.
Nel caso di specie, il riferimento non è perspicuo, dal momento che la Corte d’appello non pare aver messo in discussione la ricostruzione fattuale fondata sulle prove raccolte.
2. In conseguenza dei superiori rilievi, questa Corte, alla luce della estinzione per prescrizione dei reati, intervenuta in epoca successiva alla sentenza di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Annulla !a sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Spese di parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020.