Benefici combattentistici: le conferme dalla Corte dei Conti.

Nota di commento alle sentenze n. 2 e 3 della Corte dei Conti Sez Giurisdiz. regionale Friuli Venezia Giulia del 19.01.2016

Sulla scia delle ben note divergenze interpretative in questa materia, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con due ultime sentenze qui in commento ha nuovamente confermato la tesi dell’esistenza del diritto a fruire dei benefici combattentistici e, limitatamente alla propria competenza, a veder riconoscere il corrispondente trattamento pensionistico.

Ricordiamo brevemente che questi benefici spettano a tutti i militari che hanno prestato servizio all’estero in zone d’intervento.

Soffermiamoci sulla prima delle due pronunce, la sentenza n. 2 del 19.01.2016.

Si è trattato di un Ufficiale dell’Esercito in quiescenza che ha svolto vari servizi fuori area, prendendo parte a cinque missioni Onu tutte regolarmente contemplate nell’elenco delle zone d’intervento allegato alle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa: il ricorrente ha precisato come il Ministero della Difesa non abbia voluto accordare spontaneamente il diritto ai benefici.

La Corte ha in primo luogo confermato la propria competenza sulla domanda diretta a rivendicare il calcolo della supervalutazione, a fini pensionistici, del servizio prestato nell’Amministrazione militare.

In secondo luogo ha accolto la parte del ricorso di stretta pertinenza pensionistica; questi gli elementi della domanda che sono stati esaminati dal Giudice: 

a) l’articolo unico della legge 11.12.1962 n. 1746, il quale pone: “al personale militare che per conto Onu abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti; le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello S.M.D.”;

 

b) il foglio matricolare del ricorrente, che reca la trascrizione delle missioni (ricomprese nell’elenco allegato alla determinazione dello Stato Maggiore);

 

c) la circostanza che, ai fini pensionistici, il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (le modalità di calcolo di tale beneficio sono disciplinate dall’art. 3 legge n. 390/50);

 

d) la vigenza e la portata generale della legge n. 1746/62, con il suo significato applicativo;

 

e) la consolidata giurisprudenza della stessa Corte dei Conti in

 materia;

 

f) il fatto che l’assimilazione a fini pensionistici di servizi operativi di diverso contenuto è una precisa scelta del Legislatore;

 

g) i servizi prestati in zone d’intervento Onu danno diritto, qualora svolti nell’anno solare per un periodo minimo di tra mesi, al computo di un anno aggiuntivo ai fini della pensione;

 

h)il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici va riconosciuto;

 

i) la riliquidazione della pensione è retroattiva e prevede l’aggiunta di interessi legali e valutazione alla stregua degli indici Istat anno per anno, con decorrenza dai singoli ratei sui quali spettavano le maggiori somme fino ad arrivare al saldo;

 

k) sulle spettanze va considerata l’eventuale falcidia della prescrizione quinquennale, ma solo nel caso in cui all’interno del segmento temporale di cinque anni non sia stata interrotta la prescrizione con apposita lettera, istanza, diffida e/o messa in mora avente ad oggetto la pretesa creditoria;

 

l) la domanda avente ad oggetto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita va invece rivolta al Giudice del rapporto lavorativo (Giudice del Lavoro o Giudice Amministrativo) e non al Giudice delle Pensioni.

Per quanto attiene alla seconda pronuncia in commento, la n. 3 del 19.01.2016, l’Ufficiale dell’Esercito in pensione ha chiesto il riconoscimento di 3 campagne di guerra con la rivalutazione del trattamento pensionistico e la rideterminazione dell’indennità di buona uscita tramite riscatto oneroso, se richiesto, con condanna del Ministero al pagamento di quanto risulterà dovuto.

La Corte, in diritto ha argomentato in modo analogo alla sentenza n. 2/16 confermando la vigenza della legge, giungendo a ritenere da una parte fondata la domanda nel merito quanto al diritto all’applicazione dei benefici, dall’altra priva di utilità pratica la specifica pronuncia in quanto il ricorrente risulta in ogni caso collocato in congedo avendo maturato la massima anzianità contributiva riconoscibile, pari ad anni 40, cui corrisponde l’aliquota pensionistica dell’80%.