Biciclette contromano: è lecito oppure no? Il cosiddetto “controsenso ciclabile”. Nella giungla delle strade italiane, la circolazione controsenso delle bici è un fenomeno comunemente accettato ma in quali condizioni è consentita?

Estate tempo di vacanze e di biciclette sulle strade, molto spesso controsenso.

Chi abita nelle località balneari, non di rado, deve fare i conti con l’invasione (pacifica s’intende) di tantissimi ciclisti ed assiste ad un fenomeno ormai estremamente diffuso: la circolazione contromano di questi ultimi.

All’automobilista medio sorge spontaneo un quesito: tutto ciò è lecito?

Orbene, in molti Paesi europei la circolazione controsenso dei velocipedi rappresenta da anni una realtà, in Italia, invece, il quadro normativo risulta più complesso.

Innanzitutto, i tentativi di introdurre il cosiddetto “controsenso ciclabile” sono stati molteplici; tempo fa, una proposta in tale direzione era stata bocciata dalla Commissione Trasporti della Camera e, ad oggi, la questione risulta ancora oggetto di discussione, unitamente ad altre misure modificative del Codice della Strada.

Nel nostro ordinamento vige l’obbligo di circolare a senso unico, l’art. 143 c. 11 Codice della Strada, infatti, dispone che «chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646».
Tale norma non riguarda solo i veicoli a motore e, pertanto, le biciclette non fanno eccezione. Ciò nondimeno, sulla possibilità di una circolazione controsenso vi sono interpretazioni discordi.
Sul punto, qualche anno fa, è intervenuto il Ministero dei Trasporti con un parere nel quale chiaramente si ammette la guida contromano delle biciclette limitatamente alle zone di traffico limitato (ztl) e nelle strade con una carreggiata di 4,25 m in cui il limite di velocità ammonti a 30 km/h, prevedendo altresì un’adeguata segnaletica per avvertire gli automobilisti.

Occorre, pertanto, fare chiarezza: il Ministero, con il citato parere, non autorizza indiscriminatamente la circolazione controsenso dei ciclisti in tutte le strade a senso unico, in quanto ciò rappresenta un rischio alla sicurezza stradale.

La circolazione contromano può avvenire solo in particolari circostanze: allorché sulle strade interessate si circoli a velocità moderata, vi sia opportuna segnalazione tramite la cartellonistica e la sede stradale abbia una larghezza adeguata.

In tal senso si è pronunciato recentemente il Tribunale di Piacenza. Nel caso di specie, il Comune aveva fatto ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace, che aveva annullato la multa comminata ad un automobilista scontratosi con una bicicletta in contromano.

Il giudicante, nella pronuncia, si è rifatto proprio al parere del Ministero dei Trasporti e, riscontrata la mancanza delle condizioni necessarie al fine di consentire la circolazione controsenso, ha annullato la sanzione, dando ragione all’automobilista.

Avv.to Mezzomo Antonio