Da Luglio 2017. Bimbi in auto: multe fino a 323 euro e sospensione patente per chi non è in regola.

Dal 2017 cambiano le regole in materia di seggiolini delle auto destinate al trasporto dei bambini. Un argomento spesso sottovalutato dai genitori, ma importante per la salvaguardia dell’incolumità dei più piccoli durante il trasporto in auto.

Le nuove regole vanno ad integrare quanto stabilito dall’art. 172 del Codice della Strada, al fine di contrastare i rischi di incidenti stradale con vittime i più piccoli che, come segnalato da un’indagine di Altroconsumo relativa all’anno 2015, è un dato in allarmante crescita.

L’art. 172, del Codice della Strada, rubricato “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini” precisa che “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie“.

Le modifiche

A cambiare saranno proprio le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ossia le R44/04 e R129 (i-size) che riguardano i parametri per la scelta del modello di seggiolino più adatto per i bambini, valutandone il peso e l’altezza.

La prima fase della normativa (da gennaio 2017) è disciplinata dalla direttiva ECE R44-04, e prevede che i bambini al di sotto dei 125 centimetri di altezza dovranno viaggiare in auto utilizzando un apposito rialzo con schienale che consentirà una migliore disposizione della cintura sulle spalle e sul torace del bambino.

Invece, i rialzi senza schienale saranno permessi solo per i bambini al di sopra dei 125 centimetri di altezza e i modelli già in vendita per bambini al di sotto di quest’altezza rimarranno in commercio per un periodo limitato. Non è dato però sapere a quale gruppo di peso si applicherà la normativa in quanto si fa riferimento solamente all’altezza del bambino.

A partire dall’estate 2017, infatti, entrerà in vigore la modifica alla normativa europea R129-02 e non sarà più consentita la vendita di seggiolini auto senza schienale. Inoltre, non sarà più obbligatorio il sistema ISOFIX destinato ai bambini da 100 a 150 cm di altezza che dunque potranno viaggiare con le modalità di installazione preferite dai genitori.

Per chi viaggia all’estero con i bambini è bene conoscere i parametri di riferimento per le regole sui passeggini auto. In Italia, tale parametro resta fissato a 150 cm.

Le sanzioni

Verrà sanzionato chiunque non rispetta l’obbligo di dotarsi di seggiolini d’auto e non si adegua alle nuove regole previste per il 2017. In particolare, chi non farà uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Anche chi, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro.

 

Art. 172.
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (1)

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedi le passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioé delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 (3) a euro 326 (3). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 (3) a euro 163 (3). (2)

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 (3) a euro 3.393 (3). (2)

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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