Blitz in un cortile per prelevare tre taniche contenenti gasolio: legittimo parlare di furto in abitazione (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 15 luglio 2022, n. 27558).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Rel. Presidente –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) MASSIMO nato a SALERNO il 17/04/19xx;

(OMISSIS) GIANNI nato a BENTIVOGLIO il 11/07/19xx;

avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente, Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio del ricorso relativamente alla misura della pena e per l’inammissibilità nel resto.

udito il difensore

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) ALESSANDRA del foro di SALERNO in difesa di (OMISSIS) GIANNI che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) ALESSANDRA in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) MARIO del foro di SALERNO (delega orale) in difesa di (OMISSIS) MASSIMO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l’affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 02.07.2020 del Tribunale cittadino emessa nei confronti di (OMISSIS) Massimo e (OMISSIS) Giovanni, rideterminando la pena, in virtù della concessione ad entrambi dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.

2. Gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato previsto e punto dagli artt. 110, 624 bis cod. pen. perché, in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto, introducendosi nel cortile di pertinenza dell’abitazione di (OMISSIS) Lazaro, si impossessavano di tre taniche da venticinque litri ciascuna contenenti gasolio, per un valore pari a cento euro circa, sottraendole al legittimo proprietario.

3. Avverso tale decisione ricorrono in cessazione entrambi i ricorrenti deducendo, quanto al (OMISSIS), violazione di legge in ordine al concetto di privata dimora e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato.

Il (OMISSIS) ripropone identica questione sulla qualificazione giuridica del reato e deduce altresì l’illegittimità del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono manifestamente infondati sostanzialmente riproponendo le stesse questioni di merito già risolte dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica e contradditoria.

5. La qualificazione giuridica del fatto accertato ex art. 624-bis c.p. è infatti corretta, non potendo dubitarsi del fatto che il cortile de quo costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora.

Va, in proposito conseguentemente affermato che integra il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.), la condotta di colui che commetta il furto all’interno di un cortile condominiale, considerato che esso costituisce pertinenza di un luogo dì privata dimora.

6. Parimenti inammissibile il motivo concernente il trattamento sanzionatorio.

Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di concessione di attenuanti, nulla vieta che il quantum di diminuzione sia diverso per pena pecuniaria e pena detentiva, non esistendo infatti alcun principio di unitarietà della pena (cfr. Sez. IV, n. 42144 del 14/10/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282069 – 01).

7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria, addì 15 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.