Brigadiere dei Carabinieri si appropria di un fucile che viene lasciato in caserma da un privato per la rottamazione (Corte di Cassazione penale sez. VI, sentenza 30 luglio 2013, n. 33138).

Motivi della decisione.

La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 16 aprile 2012 confermava in punto di responsabilità e di pena la sentenza del tribunale di Brindisi che il 28 maggio 2009 condannava L.O., brigadiere dei carabinieri, per essersi appropriato di un fucile consegnatogli presso la stazione carabinieri da un privato per la successiva rottamazione.

Risultava accertato che il proprietario del fucile consegnava l’arma all’imputato perchè venisse rottamata, come da verbale di acquisizione da cui risultava che la stessa doveva essere custodita temporaneamente nell’armeria della stazione Carabinieri per il successivo invio all’organo militare competente per la distruzione.

Risultava altresì accertato come il soggetto cui L. aveva ceduto l’arma ne aveva poi regolarmente denunziato il possesso.

In risposta agli argomenti della difesa, che contestava sia che l’arma fosse divenuta proprietà dell’amministrazione che, comunque, la sussistenza di dolo, la Corte osservava che risultava inequivocabilmente dalla stessa documentazione redatta dal ricorrente come vi fosse una acquisizione dell’arma da parte della amministrazione e come l’ex proprietario avesse chiaramente inteso cedere l’arma per la rotta inazione e non donarla a terze persone.

Contro tale sentenza propone ricorso L.O. con atto a firma del proprio difensore.

Con primo motivo deduce la violazione di legge sostanziale e processuale.

Rileva che la condanna è intervenuta per fatto diverso da quello contestato, essendo indicato nel capo di imputazione quale proprietario il privato; che è configurarle tutt’al più il reato di cui all’art. 351 cod. pen.; che la cosa non ha apprezzabile valore economico.

Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione non avendo la Corte dimostrato che il ricorrente non fosse incorso in un errore sul fatto.

Ritiene che sia emersa la prova della buona fede e di un mero errore.

Con terzo motivo deduce violazione legge penale processuale per non essere stata corretta la data di consumazione del reato come già richiesto ai giudici di merito.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, si osserva che la possibile erroneità nel capo di imputazione nell’individuare chi dovesse ritenersi nel dato momento il proprietario dell’arma ha poco rilievo in quanto, anche laddove l’arma dovesse essere ritenuta del privato, in quel momento era affidata alla Amministrazione per la successiva rotta (nazione e, quindi, ricorreva comunque la condizione di disponibilità di cosa mobile altrui per ragione del proprio ufficio.

Del resto, risulta in fatto dalla sentenza come la arma non fosse certamente affidata informalmente al ricorrente ma fosse stato redatto uno specifico verbale di consegna con conseguente passaggio dell’arma nella responsabilità dell’Amministrazione.

E, in concreto, in alcun modo risulta che la eventualmente erronea indicazione nel capo di imputazione si sia riverberata sull’imputato, la cui difesa, mirata ad escludere l’appropriazione e/o il relativo dolo, prescinde dal dato della proprietà del bene che era, comunque, in possesso della Amministrazione.

Quanto detto risolve anche il tema sollevato dalla difesa sulla configurabilità del diverso reato di cui all’art. 351 cod. pen. (violazione di pubblica custodia di cose).

E’ vero che la cosa risultava in “pubblica custodia” ma il reato di cui all’art. 351 cod. pen. ricorre quando il soggetto che commette l’appropriazione sia un privato, essendo la fattispecie posta nel capo secondo del codice, relativo ai delitti dei “privati” contro la pubblica amministrazione.

Laddove la sottrazione la cosa in pubblica custodia sia commessa dal pubblico ufficiale che ne abbia la disponibilità, come nel caso in esame, ricorre il peculato.

Il secondo ed il terzo motivo sono di contenuto generico, non individuando uno specifico vizio rilevante.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013