Calcolo dei termini massimi per la custodia cautelare (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 13 gennaio 2020, n. 854).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. Gianni Filippo Reynaud – Consigliere

la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) PIETRO ROCCO nato a REGGIO CALABRIA il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 06/06/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo Matteo SOCCI;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale Dott. Pasquale FIMIANI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione dibattimento penale – con provvedimento del 6 giugno 2019 ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere avanzata da (OMISSIS) Pietro Rocco ex art. 299 cod. proc. pen. stabilendo i termini di scarcerazione per decorso dei termini massimi.

2. (OMISSIS) Pietro Rocco ha proposto ricorso immediato in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge, il ricorrente è stato condannato il 29 maggio 2019 alla pena di anni 1 e mesi 4 ed C 1000,00 di multa per i reati di cui agli art. 56 cod. pen. e 73 comma 4, T.U. stup. con termine di giorni 90 per il deposito delle motivazioni.

In relazione all’espiato (anni 1 e mesi 1) dopo la condanna è stata presentata istanza di revoca della misura cautelare; con il provvedimento impugnato si è ordinata la liberazione dell’imputato al 7 ottobre 2019 e nell’ipotesi di gravame il 29 ottobre 2020 (calcolo dei termini massimi della custodia cautelare).

Invece corretti calcoli comportano la scadenza della custodia cautelare al 7 settembre 2019. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti “lo status libertatis” non altrimenti impugnabili.

Ne consegue che avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310 del codice di rito. (Nella specie l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della istanza con cui era stata chiesta la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; la Corte, qualificato il ricorso come appello, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente). (Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013 – dep. 30/04/2013, Bandiera, Rv. 25603201; vedi anche Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016 – dep. 27/02/2017, Mortarini, Rv. 26941801).

Conseguentemente il ricorso deve qualificarsi appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. con trasmissione atti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione riesame.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello cautelare dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.

Così deciso il 26/11/2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.pdf