Cane investito da un mezzo di emergenza, colpevole la padrona per non averlo tenuto al guinzaglio (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 28 marzo 2022, n. 9864).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo –  Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22732/2019 proposto da:

(OMISSIS) Tamara Tatiana, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei (OMISSIS), n. 57, presso lo studio dell’avv. Tiziana (OMISSIS), e rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS)

– ricorrente –

contro

Associazione Protezione Civile (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) Fernando, Unipolsai Assicurazioni Spa

– intimato –

nonché contro

Unipolsai Assicurazioni Spa, elettivamente domiciliato in Lecce, via (OMISSIS), 56, presso lo studio dell’Avv. Nicola Gregorio (OMISSIS), che la rappresenta e difende

– controricorrente –

nonché contro

Associazione Protezione Civile (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Lecce, via (OMISSIS) (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati Simona (OMISSIS) e Gianluca (OMISSIS), che la rappresentano e difendono

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1269/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Dott. CRICENTI GIUSEPPE

Ritenuto che

1.- Tamara Tatiana (OMISSIS) era affezionata ad un cane meticcio che da anni viveva con lei nella sua casa di campagna. Il cane è rimasto ucciso dalle ruote di un veicolo dell’associazione di protezione civile “(OMISSIS) (OMISSIS)”, che era occorso nelle vicinanze dell’abitazione della ricorrente onde sedare un incendio che si era sviluppato sul posto: nel fare manovra di marcia indietro il conducente ha investito l’animale.

2.- Tamara (OMISSIS) agito sia nei confronti del conducente del veicolo, Fernando (OMISSIS), che nei confronti della associazione “(OMISSIS) (OMISSIS)”, che nei confronti della Unipol assicurazioni, onde ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale consistente nelle spese veterinarie di accertamento della morte del cane e di rimozione della carcassa, sia del danno non patrimoniale consistente nella lesione del rapporto affettivo con il cane ossia nel pregiudizio al valore di affezione costituito dall’animale.

3.- Il Giudice di Pace di Lecce ha accolto la domanda disponendo un risarcimento a favore dell’ attrice per entrambi i danni da quest’ultima lamentati, ma questa decisione è stata riformata in appello dove il Tribunale ha ritenuto esente da colpa la condotta del conducente, ed anzi ha ritenuto che il danno dovesse attribuirsi alla condotta imprudente della stessa danneggiata e comunque ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del valore di affezione verso gli animali.

4.- Ricorre Tamara (OMISSIS) con due motivi di censura, di cui assumono l’infondatezza sia l’associazione “(OMISSIS) (OMISSIS)” che la Unipol assicurazioni.

Considerato che

5.- Va preliminarmente scrutinato il secondo motivo di ricorso che pare logicamente prioritario, attenendo alla responsabilità del conducente del veicolo nell’incidente: il giudice di merito infatti ha escluso che possa attribuirsi colpa a costui quanto all’evento morte dell’animale, e dunque tale accertamento è prioritario rispetto a quello della rilevanza o meno del danno conseguente a quell’evento, oggetto del secondo motivo.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, da un lato, il conducente del veicolo in servizio di emergenza e con i segnalatori acustici e luminosi attivi, non avesse obblighi di rispettare le regole proprie del codice della strada a presidio della circolazione, e, che, in secondo luogo, l’evento doveva attribuirsi al concorso di colpa della danneggiata che aveva lasciato il cane incustodito esponendolo all’incidente.

6.- Il secondo motivo lamenta un omesso esame di due fatti rilevanti: il primo consistente nella circostanza, emersa in giudizio, per cui l’automezzo non si trovava in una situazione di emergenza che invece era già terminata: e infatti i lampeggianti e le sirene erano stati spenti; la seconda che l’obbligo del proprietario del cane di tenere l’animale al guinzaglio è un obbligo che non mira a prevenire danni al cane, bensì a prevenire danni ai terzi e dunque è una regola cautelare che non può essere qua invocata a determinare la colpa del proprietario.

7.- Il motivo è infondato.

Quanto al primo aspetto, in realtà, non si tratta, come asserisce la ricorrente, di un fatto non esaminato dal giudice, che invece ha accertato che in quel momento il mezzo era in una situazione di emergenza perché il fuoco divampava pericolosamente.

Con la conseguenza che il fatto che vi fosse o meno emergenza, e che vi fosse la necessità di affrontarla, è stato esaminato dal giudice e non può considerarsi un fatto omesso, né può ovviamente contestarsi l’accertamento effettuato, nei termini che si son detti prima, trattandosi di un accertamento di fatto insuscettibile in questa sede di rivalutazione.

La seconda circostanza, che sarebbe stata omessa o comunque erroneamente valutata dal giudice di merito, consiste nella asserita violazione della regola cautelare di tenere il cane al guinzaglio: osserva il ricorrente che tale cautela specifica, prevista da una ordinanza del Ministero della Sanità, e precisamente la numero 209 del 2013, è posta a tutela dei terzi onde evitare che vengano aggrediti dal cane e non già per impedire che quest’ultimo venga investito: con la conseguenza che la norma asseritamente violata avrebbe uno scopo diverso da quello che le si attribuisce, e la sua violazione non può essere causa di un evento diverso da quello che la regola vuole evitare.

Questa censura è però infondata in quanto il giudice di merito non ha fatto riferimento alla violazione di questa specifica cautela, imposta sicuramente dal Ministero della Salute a presidio della incolumità dei terzi, ma ha fatto riferimento ad una cautela generica, e dunque non prevista da leggi o regolamenti, di legare il cane o ricondurlo in un luogo sicuro per evitare che fosse investito: dunque una cautela che il danneggiato avrebbe dovuto adottare per evitare il danno subìto, date le circostanze del caso.

Anche riguardo a tale aspetto va dunque osservato che l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, se inteso per l’appunto quale violazione della generica cautela di tenere l’animale al riparo da manovre di emergenza o comunque di tenerlo al riparo dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze, è un accertamento corretto sul piano giuridico e non sindacabile su quello di fatto.

8.- Il primo motivo che invece invoca risarcibilità del danno non patrimoniale per la lesione del valore di affezione va considerato di conseguenza assorbito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, dichiara assorbito il primo.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 1000,00 euro a titolo di spese legali, oltre 200,00 euro per spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 27.1.2022.

Depositato in Cancelleria, addì 28 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.