Canone RAI, come conviene muoversi per non pagare (allegata dichiarazione).

La materia è ancora oggetto di dibattito e di interpretazione, visto che il provvedimento che inserisce la tassa sul possesso degli apparecchi radiotelevisivi nella bolletta dell’elettricità è fresco di approvazione in Legge di Stabilità e il Ministero dello Sviluppo Economico ha 45 giorni di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per rendere noto il decreto con tutti i dettagli.

Quel che è certo è che la riscossione del canone Rai non avverrà più attraverso l’ormai tradizionale bollettino postale: dal primo gennaio 2016, il canone Rai verrà addebitato nella bolletta per l’elettricità, suddiviso in dieci rate da dieci euro l’una, per un totale di 100 euro a nucleo familiare, contro i 113,50 del canone 2015.

Solo per il primo anno, il 2016, l’addebito inizierà a partire dal mese di luglio, con una prima maxi-rata da 70 euro a luglio.

Se vuoi un consiglio attendi comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutti i particolari e…

Se ritieni di non dover pagare il Canone RAI inserito nella bolletta della luce dovrai effettuare un’apposita comunicazione (secondo il modello riportato in fondo all’articolo); l’autocertificazione andrà spedita, con raccomandata a.r., all’Agenzia delle Entrate di Torino (in alternativa puoi decidere di consegnarla brevi manu presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della tua residenza).

Nella dichiarazione dovrai indicare la causa per cui non sei tenuto al versamento del Canone RAI, causa che potrebbe consistere, per esempio, in una delle seguenti (valide) ragioni:

  • soggetto titolare di esenzione dal pagamento del Canone RAI (persona con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro annui, non convivente con altri soggetti);
  • versamento già eseguito dall’altro coniuge attraverso il bollettino postale tradizionale;
  • casa data in affitto, la cui utenza della luce sia rimasta intestata al titolare dell’immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli inquilini;
  • immobile privo di televisione;
  • seconda casa: in verità, in questi casi, il problema non dovrebbe porsi perché il canone Rai – secondo le previsioni della legge di Stabilità 2016 – sarà addebitato solo sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare. Restano, quindi, escluse le ulteriori abitazioni (case al mare, in montagna, immobili a uso investimento, ottenuti in eredità, ecc.) per le quali, già a monte, la società erogatrice del servizio elettrico dovrà evitare l’addebito del canone (probabilmente, già in sede di stipula del contratto dovrà essere effettuata apposita comunicazione circa l’uso dell’immobile). Questo perché la normativa sul canone RAI prevede che lo stesso debba essere pagato una sola volta per nucleo familiare, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti. In ogni caso, qualora si dovessero presentare eventuali disguidi e il contribuente dovesse trovarsi addebitato il Canone sulla bolletta della luce della seconda casa, sarà bene che proceda per come qui di seguito spiegheremo;
  • altre cause che potrebbero anche consistere nella stessa volontà, del contribuente, di sottrarsi all’imposizione fiscale, ferme restando tutte le conseguenze previste dalla legge.

Chi non paga il Canone RAI non potrà subire l’interruzione della fornitura del servizio elettrico: insomma non si taglia la luce all’evasore. Il contribuente, pertanto, resta libero di scegliere di pagare la bolletta della luce decurtando dalla stessa l’importo dovuto a titolo di Canone RAI.

Se, tuttavia, l’imposta sulla TV è dovuta, le conseguenze saranno le seguenti:

  • accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza;
  • irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il canone stesso;
  • in caso di ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione affidata a Equitalia, che potrà procedere attraverso le vie ordinarie come, ad esempio, previa notifica della cartella di pagamento, con l’iscrizione del fermo auto.

Nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a versare il Canone RAI per una delle ragioni inizialmente esposte sarà comunque meglio che ne informi – come si diceva in apertura – l’Agenzia delle Entrate inviando una autocertificazione secondo il modello che riproduciamo qui di seguito (occorre scegliere le opzioni più adatte ed eliminare quelle che non servono):

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

1) Spett.le Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV

Cas. Postale n. 22, 10121 Torino

2) Spett.le Società dell’Energia Elettrica ………………

Oggetto: autocertificazione di non possesso del televisore; esenzione dal pagamento del canone Rai

La/Il sottoscritta/o ……………… residente in ………………, (cap) ………………, (città/Prov.) ………………, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di non avere il possesso di alcuna televisione con riferimento all’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………

oppure:

che l’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a [a seconda del caso]:

– immobile adibito a seconda casa

– residenza estiva

– immobile dato in locazione

e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai, essendo lo stesso già collegato al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………