Carabiniere condannato a cinque mesi e giorni dieci di reclusione per simulazione di reato (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 26 giugno 2022, n. 5359).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Dott. Italo Volpe, Consigliere, Estensore

Dott. Francesco Frigida, Consigliere

Dott. Francesco Guarracino, Consigliere

Dott. Maria Stella Boscarino, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7697 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Gargallo Di Castel Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oriolo Romano, n. 69;

contro

Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2022 il Cons. Italo Volpe e udito l’avvocato Antonio Tallarida, in sostituzione dell’avvocato Filippo Gargallo Di Castel Lentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-, pubblicata l’1.8.2018, che – a spese compensate – le ha respinto l’originario ricorso introduttivo volto all’annullamento della determina del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri-I reparto-SM-Ufficio personale appuntati e Carabinieri del 10.5.2018 n. 347950/M1-8, notificatole l’11.5.2018.

1.1. In fatto, la sentenza ha ricordato che l’atto impugnato era dovuto ad una condanna del militare pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- alla pena (sospesa) di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per contestata simulazione di reato. Provvedimento cui era seguita l’applicazione di una sanzione disciplinare, sia pur di lieve entità.

1.2. In diritto, la sentenza ha motivato la decisione affermando, in sintesi, che:

– quanto al provvedimento di ammissione in servizio permanente, “la legge demanda all’Autorità militare una valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al rendimento; pertanto, deve essere considerato legittimo il giudizio negativo circa la meritevolezza di detta ammissione che abbia tenuto conto dei non buoni precedenti disciplinari del militare e di sfavorevoli rapporti informativi compilati sul suo conto”;

– “la mancata ammissione al servizio permanente consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare”, circa le attività svolte dal militare ed il comportamento dallo stesso tenuto, “nei cui confronti il sindacato giurisdizionale di legittimità è circoscritto a ricercare la coerenza generale del metro valutativo adoperato”;

– nella specie, il provvedimento impugnato appariva immune dai vizi dedotti ed il giudizio di non meritevolezza appariva “congruamente motivato, avuto riguardo alla particolare natura del servizio da prestare nell’Arma dei Carabinieri, che presuppone la sussistenza in capo al militare dei requisiti di specchiata moralità e correttezza”.

2. L’appello – premesso tra l’altro che il militare aveva sempre riportato più che buone valutazioni, nonché elogi, nel corso della carriera, e che alle due condanne penali (“delle quali in questa sede purtroppo non è previsto disquisire” ma, in ogni caso, di modesta entità) era conseguito un procedimento disciplinare non ‘di stato, ma ‘di corpo’ da cui erano derivate due blande sanzioni (un rimprovero ed una consegna semplice di tre giorni), mentre le sue controdeduzioni erano state respinte come “irrilevanti” – è affidato alle seguenti censure:

a) violazione degli artt. 948 e 950, co. 3, c.o.m., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 97 Cost. – in subordine, questione di legittimità costituzionale;

b) eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità – manifesta ingiustizia;

c) violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza sotto altro profilo – incongruità della motivazione – violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 – violazione dell’art. 4 del d.m. Difesa n. 603/1993;

d) violazione del principio del legittimo affidamento – violazione dell’art. 1, della l.n. 241/1990;

e) violazione di legge – eccesso di potere per manifesta ingiustizia.

2.1. Ad avviso di parte la sentenza merita riforma perché, in sintesi:

a.1) lo stato di servizio del militare, nella specie, ne dimostrava il possesso dei requisiti di cui all’art. 948, co. 1, c.o.m..

L’art. 950, co. 3, c.o.m. se, per il caso di conclusione favorevole del procedimento disciplinare o penale consente l’ammissione in servizio permanente (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria), nulla dispone per il caso opposto, di conclusione ‘non favorevole’ di procedimenti disciplinari o penali.

Inferire da tale silenzio, come fatto dall’Amministrazione, un ostacolo a detta ammissione equivale ad ammettere un ‘automatismo’ fra condanna penale e destituzione del dipendente, come tale non più legittimo e, opinare diversamente, determinerebbe il presupposto per la formulazione di una questione di costituzionalità.

Canoni costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che di buon andamento, conducono alla conclusione che “la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, finisce per ledere il buon andamento dell’amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali, oltre che l’art. 3 della Costituzione” (Corte cost., sentenza n. 126/1995)”;

b.1) il censurato provvedimento è peraltro affetto da deficit di motivazione, anche perché i precedenti sfavorevoli risalivano nel tempo e potevano essere assunti alla stregua di ‘incidenti’;

c.1) la motivazione era anche incongrua, per non aver preso in considerazione i tratti assolutamente positivi dei precedenti di carriera del militare;

d.1) era pure stato violato il legittimo affidamento in un esercizio corretto del potere amministrativo;

e.1) il procedimento di passaggio in servizio permanente su richiesta deve esaurirsi (art. 1040 e ss. TU disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al d.P.R. n. 90/2010) in 180 giorni. Nella specie, anche considerando il termine di sospensione a seguito di invito a produrre memorie, ne sono trascorsi 186.

3. Il Ministero si è costituito.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 26.10.2018, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata “Considerato che (…) l’appello non appare assistito da sufficiente immediata evidenza di “fumus boni juris”, tenuto conto che il diniego di ammissione al servizio permanente è espressivo di valutazione di ampia discrezionalità in ordine, tra l’altro, alle qualità morali e di condotta, nell’ambito del quale non è irragionevole l’apprezzamento di vicende comunque esitate in sentenza penale di condanna e nell’applicazione di sanzioni disciplinari di corpo”.

5. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 31.5.2022, è stata ivi trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato e va pertanto respinto.

7. Non ricorre la prospettata questione di costituzionalità.

Vale, invero, osservare che l’art. 948 c.o.m., rubricato “ammissione in servizio permanente” ed invocato parametricamente dallo stesso appellante, dispone al suo co. 1 che “Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale (…)”.

Nella fattispecie, rilevano in particolare le parole della norma che richiamano la meritevolezza dell’aspirante (al servizio permanente), tra l’altro, “per qualità morali” e per “buona condotta”.

E’ dunque la stessa legge, in seno alla norma richiamata, a scolpire i limiti negativi alla possibilità di ammissione a detto servizio permanente.

E tali limiti sono stabiliti senza alcuna menzione di una possibilità dell’Amministrazione di graduarne valutativamente il grado di intensità.

In altri termini, non dice la legge che l’Amministrazione possa soffermarsi su dati ‘quantitativi’ idonei (in tesi) a stabilire quando si entra nel perimetro (positivo) della sussistenza delle ‘qualità morali’ e della ‘buona condotta’. Attiene dunque al sindacato di merito discrezionale dell’Amministrazione la possibilità di assumere, di caso in caso, la effettiva ricorrenza di tali tratti di positività nella persona del militare aspirante al servizio permanente.

E’ dunque risultato fattuale che, a fronte di una insussistenza di ‘qualità morali’ e ‘buona condotta’, per legge non sia consentito il transito nel servizio permanente.

A fronte di ciò non deve allora stupire che nell’art. 950 c.o.m., rubricato “prolungamento della ferma”, al suo co. 3 si legga soltanto che “Il militare (…) nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si è concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l’ammissione in servizio permanente (…)”. Cui la norma aggiunge che “In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.” per la intuibile esigenza (alla luce della ricordata prima parte della norma) di dover attendere la conoscenza dell’esito di un tale procedimento.

La menzione in tale ultimo articolo della sola ipotesi della soluzione favorevole dei procedimenti penali ovvero disciplinari a carico di un militare si spiega, a tutta evidenza, con la circostanza che l’esito positivo di uno di tali procedimenti ‘neutralizza’ senz’altro e de facto quei richiamati limiti negativi (ostativi al transito nel servizio permanente) che la legge ha fissato espressamente.

In questa ottica, allora, si comprende altresì che non ricorre alcun tratto punitivo ovvero sanzionatorio nel fatto che, ricorrendo uno dei limiti negativi menzionati, il transito nel servizio permanente resti impedito. Si tratta invero di un mero ‘ostacolo’ (al transito) disposto per legge, rispetto al quale l’unico aspetto che può avere oggettivamente rilevanza (come appunto previsto dal citato art. 950 c.o.m.) è costituito da un’eventuale ‘cancellazione’ dell’ostacolo stesso, derivante da una soluzione favorevole del procedimento penale ovvero disciplinare.

E, da questo punto di vista, non ricorre affatto quella asimmetria che ha indotto l’appellante ad ipotizzare la ricorrenza di un tratto di incostituzionalità delle norme sopra ricordate.

8. Risultano conseguentemente infondate anche la seconda e la terza censura.

Non v’è, negli atti contestati, un deficit di motivazione sia perché l’esito non favorevole del procedimento disciplinare subito nella specie dal militare è stato un dato fattuale, percepibile ex se in modo oggettivo, senza necessità di alcuna particolare spiegazione motiva, e sia perché, giusta quanto detto, la disciplina legislativa di riferimento non contempla alcuna possibilità di ‘compensazione’ tra il dato fenomenico di un procedimento disciplinare chiusosi non favorevolmente (e dal quale deriva la valutazione della ricorrenza dei limiti negativi anzidetti al transito nel servizio permanente) e la positività di ogni precedente di servizio del militare interessato.

9. Per argomenti non dissimili è poi infondata la penultima censura dato che, atteso il quadro regolatorio di riferimento, la positività dei precedenti di carriera di un militare giammai possono costituire la base di un legittimo affidamento (al transito nel servizio permanente) se poi si determina uno dei limiti negativi ostativi sopra detti.

10. Infondata è infine anche l’ultima censura, dato che il parametro temporale del procedimento amministrativo in discorso riveste all’evidenza un carattere meramente sollecitatorio. E ciò a maggior ragione alla luce del fatto che il diniego di transito è determinazione scevra da connotazioni sanzionatorie, solo in presenza delle quali (in via di mera ipotesi) si potrebbe immaginare, alla scadenza del termine, un effetto estintivo del potere di diniego al transito nel servizio permanente.

11. Respinto l’appello, ricorrono nondimeno giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante, nonché di ogni altro dato, ovunque ricorra, comunque idoneo ad identificarla, ivi inclusi gli estremi della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il giorno 26 giugno 2022.

Consiglio di Stato, Sentenza 26 giugno 2022, n. 5359 -.