Carabiniere non redaziona, con appositi verbali, la propria attività di indagine. Nulla la sua testimonianza (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 10 febbraio 2020, n. 5388).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) MOSES nato a BENIN CITY( NIGERIA) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 18/04/2019 del GIUDICE DI PACE di MODENA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo CAPUTO.

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott.ssa Antonietta PICARDI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 18/04/2019, il Giudice di pace di Modena – assolto l’imputato dal reato di percosse di cui al capo a) – ha dichiarato (OMISSIS) (OMISSIS) Moses responsabile del reato di lesioni aggravate in danno di (OMISSIS) (OMISSIS) Ghizlane (capo b) e lo ha condannato alla pena pecuniaria di giustizia.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS) Moses, attraverso il difensore Avvocato Fabrizio Canuri, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza degli artt. 191, 195, comma 4, 336, 431 e 511 cod. proc. pen.

Non sono state acquisite le testimonianze delle vittime, ma è stata valorizzata la testimonianza del Carabiniere Giancarlo (OMISSIS), inutilizzabile ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nonché la querela in assenza della prestazione del consenso alla sua utilizzazione.

Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

Il compendio probatorio valorizzato ai fini dell’affermazione di responsabilità è largamente incentrato sulla testimonianza del Carabiniere (OMISSIS), che ha riferito quanto appreso dalla sorella di (OMISSIS) (OMISSIS) Ghizlane, che, tuttavia, non risulta escussa in dibattimento, così come non risulta ascoltata la sorella.

Nella parte in questione, la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, tuttavia, risulta inutilizzabile, posto che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225468; conf. Corte cost., sentenza n. 395 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate), laddove gli “altri casi” cui si riferisce l’ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225469): situazione, quest’ultima, che non risulta ricorrere nel caso di specie.

Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha utilizzato ai fini probatori la querela della persona offesa, senza dar conto dei presupposti della sua acquisizione a tali fini.

Pertanto, limitatamente al capo b), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Modena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Modena.

Così deciso il 21/01/2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.