Carabinieri – Disciplina e procedimento disciplinare – Sanzioni – Rimprovero.

(T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, sentenza 14 novembre 2013, n. 2297)

Le espressioni ingiustificatamente polemiche utilizzate da un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri nei confronti del proprio superiore gerarchico, nelle quali si ipotizzano genericamente un trattamento discriminatorio di favore nei confronti di « pochi privilegiati » ed il perpetuarsi di « usi e/o consuetudini » che inibirebbero a priori « le chance di selezione » per il conferimento degli incarichi, non sono oggettivamente compatibili con la disciplina dell’ordinamento militare e giustifichino quindi l’irrogazione della sanzione del rimprovero, prevista appunto per le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.