Carabinieri: la compilazione del “Memoriale”, a tutti gli effetti, e’ un atto pubblico perché in esso, il comandante del reparto, nell’esercizio delle sue funzioni, annota i servizi da compiere e, quindi, i suoi comandi (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 8 novembre 2019, n. 45441).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V.S. – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/11/2018 del TRIBUNALE di ORISTANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito Il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilita’;

udito il difensore Avvocato (OMISSIS) che si riporta ai motivi esposti “profectus est inferius“.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Oristano applicava a (OMISSIS) la pena patteggiata fra le parti, nella misura di mesi sei e giorni sei di reclusione (con la sospensione condizionale della stessa), per il delitto continuato ascrittogli ai sensi dell’articolo 479 c.p., perché, quale comandate della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), aveva attestato, nel memoriale di servizio giornaliero, nel corso dell’anno 2016, le attività non effettivamente compiute meglio elencate in imputazione.

1.1. Il Giudice riteneva corretta la contestata qualificazione delle condotte riportando la pronuncia di questa Corte n. 14902 del 06/04/2009.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica delle condotte contestate al prevenuto.

La difesa aveva gia’ contestato che si potesse ritenere la violazione dell’articolo 479 c.p., e non, piuttosto, la violazione dell’articolo 480 c.p., dato che il memoriale di servizio non poteva ritenersi un atto pubblico, costituendo solo un documento derivato, e quindi di contenuto certificativo o attestativo, non essendo direttamente destinato ad attestare le attività compiute dai militari.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per la mancata correlazione fra la richiesta e la sentenza in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato e’ inammissibile.

2. Il costante orientamento ermeneutico di questa Corte e’ nel senso che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale (nella specie carabiniere) che, in sede di compilazione del memoriale di servizio giornaliero dell’Arma dei carabinieri, attesti falsamente di avere eseguito in un determinato contesto temporale attività di servizio, in quanto le annotazioni di detto memoriale rivestono natura di atto pubblico (Sez. 5, n. 14902 del 29/01/2009, Boccia, Rv. 24360; Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato, Rv. 215192).

Del resto, il memoriale di servizio, lungi dal costituire un’attestazione degli attività compiute dai carabinieri, come si sostiene nel ricorso, e’ il documento, previsto dal Regolamento generale dell’Arma, in cui il comandante della Stazione o del reparto inserisce i comandi impartiti ai militari dipendenti ed i servizi, interni o esterni alla caserma, loro assegnati (ed i mezzi per compierli), giorno per giorno, anche al fine di variarne, opportunamente, orari, incombenze e militari assegnati e di consentire loro il dovuto riposo.

E’, in altri termini, il documento fondamentale per l’ordinata attività del reparto. Ed e’ un atto pubblico perché in esso, il comandante del reparto, nell’esercizio delle sue funzioni, annota i servizi da compiere e, quindi, i suoi comandi.

2.1. Ne deriva la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Così deciso, in Roma, presso la Sezione Quinta Penale della Cassazione il giorno 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 8 novembre 2019.