Carabinieri: note caratteristiche, abbassamento di qualifica (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 16 aprile 2019, n. 2462).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Dott. Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Dott. Alessandro Verrico, Consigliere

Dott. Silvia Martino, Consigliere

Dott. Luca Monteferrante, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5322 del 2013, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro, 63;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10324/2012, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna con revisione della scheda valutativa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Dott. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Cataldo per dichiarata delega di Antonino Galletti;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno appellato, all’epoca carabiniere scelto in servizio presso la stazione CC. di Cortona, in data 11 marzo 2005 è stato destinatario della sanzione di corpo di 3 giorni di consegna, per comportamento non corretto nei confronti del comandante di stazione alla presenza di altro sottufficiale.

Successivamente, in sede di valutazione caratteristica relativa al periodo 2.3.2004/29.3.2005 il militare ha ricevuto il giudizio finale di “inferiore alla media”.

Dopo aver inutilmente presentato gravami gerarchici l’interessato ha proposto ricorso avanti al Tar Lazio il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il gravame.

A sostegno del deciso il Tribunale capitolino ha rilevato che da un lato la sanzione era stata inflitta senza la previa contestazione addebiti scritta; dall’altro l’improvviso abbassamento delle note di qualifica, rispetto a precedenti giudizi di costante eccellenza, non era sostenuto da adeguata motivazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un articolato motivo di impugnazione.

Si è costituito in resistenza l’appellato.

Le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza dell’11 aprile 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato solo in parte.

Con il primo motivo l’Amministrazione deduce che ha errato il TAR nel ritenere che la sanzione di corpo doveva essere preceduta dal contestazione scritta dell’addebito.

Nel caso di sanzioni di corpo a carico di militari, infatti, il relativo procedimento era sicuramente – all’epoca dei fatti in controversia – improntato al criterio assoluto di oralità.

Come evidenziato dal TAR l’art. 15 della L. n. 203 del 1978 ( la quale ha dettato norme di principio sulla disciplina militare) così prevedeva al comma primo: “Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.”.

Tuttavia la disposizione in rassegna – pur avendo introdotto il principio basilare del contraddittorio anche nei procedimenti disciplinari di corpo – non ha affatto imposto che la contestazione avvenisse di necessità in forma scritta ed anzi ha previsto esclusivamente la contestazione orale.

Ed infatti il regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. n. 545 del 1986 ai sensi proprio dell’art. 5 comma primo della predetta L. n. 382 del 1978, così ebbe a disporre all’art. 59 comma primo: ” Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;

d) decisione…”.

Tale impostazione di fondo è stata poi recepita, anche se in forma attenuata, dal COM il quale oggi all’art. 1398 prevede che la contestazione di fatti passibili di sanzioni di corpo può avvenire “anche oralmente”.

Dall’excursus che precede discende comunque che all’epoca la contestazione addebiti non poteva che essere disposta in forma orale.

Né del resto – come osserva l’appellante – può ipotizzarsi una lesione dei diritti di difesa dell’interessato, il quale nel contesto del ricorso gerarchico successivamente proposto e delle memorie difensive non solo riconosce di aver ricevuto la contestazione ma articola compiutamente le proprie difese, così comprovando che l’atto aveva raggiunto il suo scopo.

Con il secondo motivo l’Amministrazione deduce che, per il principio di autonomia delle singole schede valutative, l’abbassamento di qualifica per il periodo in contestazione non necessitava di specifica motivazione.

Questo mezzo non può essere accolto.

In linea generale sulla questione ora all’esame la giurisprudenza della Sezione ha da tempo chiarito che i giudizi analitici, e quello complessivo formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l’ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l’una favorevole e l’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere. ( cfr. da ultimo IV Sez. n. 389 del 2018).

Nel caso all’esame, tuttavia, due elementi inducono a ritenere che l’improvviso abbassamento dovesse essere adeguatamente motivato, come ritenuto dal TAR.

Per un verso, infatti, la qualifica finale di “inferiore alla media” riportata dall’appellato nel 2005 è decisamente deteriore rispetto a quella di “eccellente” sempre conseguita e rispetto ad essa comporta addirittura un “salto” dei due gradi intermedi ( superiore alla media/ nella media) previsti dal modello B allegato all’art. 698 del Regolamento.

In altri termini, l’abbassamento non esibisce carattere di oscillazione fisiologica ma appare assai radicale, il che dunque postula una specifica motivazione.

In secondo luogo, come rileva la difesa dell’appellato, una qualifica finale così deteriore non trova riscontro adeguato in analoghe flessioni delle voci interne ( qualità morali e di carattere, professionali etc.) così confermando la difettosa motivazione del provvedimento.

Sulla scorta delle motivazioni che precedono l’appello va dunque accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare della consegna.

Resta invece confermato l’annullamento per difetto di motivazione della qualifica finale relativa al periodo al periodo 2.3.2004/29.3.2005.

In ragione della reciproca sostanziale soccombenza le spese del giudizio sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 16 aprile 2019.