Carabinieri: omesso avanzamento di ufficiale alla qualifica superiore.

(Consiglio di Stato sez. IV, sentenza 7 dicembre 2015, n. 5565)

Nel processo amministrativo avente ad oggetto l’illegittimo omesso avanzamento di ufficiale alla qualifica superiore la censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento con la conseguenza che i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato.

In ogni caso il vizio in questione non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di progressione in carriera.

Quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla commissione superiore di avanzamento.

Conferma TAR Lazio, Roma, sez. I. n. 5636 del 2012