Carabinieri: trasferimenti. Luogotenente si oppone alla decisione del Comando Generale. Il TAR gli da ragione (T.A.R. Campania Napoli, Sezione VI, Sentenza 27 agosto 2019, n. 4419).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Paolo Passoni, Presidente

Dott. Davide Soricelli, Consigliere

Dott. Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3385 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Puorto in Napoli, via Vicinale San Severino 11 Villa;

contro

Ministero della Difesa -Comando Generale Arma Carabinieri, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – i Reparto – Sm – Ufficio personale Marescialli non costituiti in giudizio;

Carabinieri Comando Generale – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Contenzioso, Comando Legione Carabinieri Campania, Ministero Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. (…)/Pers. Mar. adottato il 15.06.18 dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e notificato, per il tramite del 10 Rgt. Carabinieri Campania, in data 19.06.18, recante l’esclusione del ricorrente “nell’ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l’anno 2018, dalla graduatoria (ruolo Ispettori) della regione amministrativa Campania”, nonché, se e per quanto occorra, degli ulteriori atti connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L.S. il 24\1\2019 :

per l’annullamento

del provvedimento Prot. (…) adottato dal Comando Legione Carabinieri Campania in data 28.11.18, notificato il 04.12.18, recante l’assegnazione dell’attuale ricorrente “In ottemperanza alla determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri … alla Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio Personale, quale addetto senza alloggio di servizio” , nonché, se e per quanto occorra, del successivo provvedimento Prot. (…) adottato dal Comando Legione Carabinieri Campania in data 20.12.18, notificato il 21.12.18, recante “la conferma dell’assegnazione del Luogotenente S.L. presso la Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio Personale, quale addetto senza alloggio di servizio”, in una agli ulteriori atti connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L.S. il 28\3\2019 :

per l’annullamento

del provvedimento Prot. (…) adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli in data 30.01.19 e notificato il 05.02.19 per il tramite del 10 Rgt. Carabinieri “Campania” recante “Il trasferimento della S.V., disposto ai sensi della Det. n. 28 del 8961/C12-T-12 dell’11 ottobre 2018, è revocato a domanda”, nonché, se ed in quanto occorrente, della nota Prot (…) del 05.03.19 a firma del Comando Legione Carabinieri Campania – SM – Ufficio Personale, recapitata con PEC del 06.03.19, in una agli ulteriori atti connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carabinieri Comando Generale – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Contenzioso e di Comando Legione Carabinieri Campania e di Ministero Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

udito il Consigliere Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019, nella persona del Dott. Carlo Buonauro;

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso introduttivo, il sig. S.L. – sottufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Luogotenente, in forza al 10 Rgt. Carabinieri “Campania”- impugnava inizialmente il provvedimento dell’Arma del 15.6.2018 con cui veniva disposta la sua esclusione, “nell’ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l’anno 2018, dalla graduatoria (ruolo ispettori) della regione amministrativa Campania”, in quanto era stata “rilevata l’esistenza di controindicazioni che non consentono al militare la destinazione nell’ambito della Legione Carabinieri Campania”, come da comunicazione del Comando Legione carabinieri Campania del 6.6.2018.

Tali controindicazioni scaturivano da informative del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Napoli (in data 29.5.2018) e del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna (in data 1.6.2018), e derivavano da una situazione di incompatibilità dovuta:

– alla sottoposizione del ricorrente ad indagini, nell’ottobre del 2012, da parte dell’Autorità giudiziaria militare di Napoli per “truffa aggravata”, “istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi” e “diffamazione continuata aggravata”;

– al deferimento, nel novembre 2013 (dopo essere stato trasferito “a domanda” da Pomigliano d’Arco a Sarno), all’A.G. di Nocera Inferiore per “concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico” e “concorso in fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione della propria persona”.

Dopo istanza di accesso agli atti proposta al Comando Generale e al Comando Legione dell’Arma, con nota del 27/07/2018 il ricorrente presentava istanza di revoca in autotutela del provvedimento, alla quale l’Amministrazione non dava alcun riscontro.

Il militare, pertanto, proponeva il ricorso in esame, formulando censure collegate al difetto di partecipazione procedimentale, nonché ad eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed illogicità, anche in relazione alle sentenze assolutorie che lo avevano riguardato oltreché alla sua elevata “scheda-punteggio” conseguita all’interno della procedura (591 punti), come scaturita dai titoli in suo possesso.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

Successivamente alla proposizione del gravame, la Sezione, con ordinanza n. 1241/2018 del giorno 12 settembre 2018, accoglieva l’istanza cautelare in ragione dell’insufficienza istruttorio-motivazionale e richiedeva altresì l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito.

In particolare veniva rilevato “…che – alla luce dei motivi di ricorso relativi, per un verso, al carattere risalente ed all’esito dei contestati precedenti penali e, per altro verso, ai giudizi successivamente riportati dall’odierno ricorrente – l’istanza cautelare si presenta meritevole di favorevole considerazione, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e riammissione del ricorrente nell’ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l’anno 2018, dalla graduatoria (ruolo Ispettori) della regione amministrativa Campania”.

Con nota del 26/11/2018 l’Amministrazione adempiva a quando disposto, integrando il contraddittorio tramite pubblicazione dell’avviso di notifica per pubblici proclami.

Sulla base delle argomentazioni dell’ordinanza de qua, il Comando Generale, con nota dell’11.10.18 si determinava più in radice all’annullamento “del Provv. n. 926001 del 6/T228-13/Pers. Mar. in data 15 giugno 2018”, disponendo altresì “il trasferimento a domanda del ricorrente nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli, così come previsto nell’allegato “B” della circolare nr. 944001- 1/T-51-4/Pers. Mar., in data 30 marzo 2018, ovvero a Stazioni territoriali ubicate al di fuori del citato Comando Provinciale qualora il militare si renda disponibile ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione”.

Nelle premesse del provvedimento veniva evidenziato “come il militare, dall’esame della domanda presentata nell’ambito della suddetta procedura concorsuale, ha ottenuto un punteggio di 588,19813 …, che tale punteggio consente all’interessato di collocarsi al secondo posto della graduatoria (ruolo ispettori) della regione amministrativa Campania…”

Con separata nota in pari data veniva altresì consentita la scelta delle sedi di gradimento da presentare entro il termine del 30.10.2018 per (almeno) cinque sedi (massimo dieci), nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli, con possibilità di “segnalare la disponibilità ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione anche al di fuori delle province canalizzate”, disponendo altresì che il Comando di legione Campania avrebbe provveduto ad assegnare il militare alla nuova sede di servizio entro il termine del 30 novembre 2018.

Con nota del 17.10.18, l’attuale ricorrente invocava il suo diritto “… di operare le sue scelte in merito al trasferimento nell’ambito di tutte le sedi disponibili alla data di conclusione della procedura concorsuale, possibilità, inopinatamente, preclusagli dall’adozione del provvedimento gravato ed annullato”; chiedeva altresì l’elenco delle sedi da assegnare nell’ambito – ed anche fuori – dal Comando provinciale di Napoli, “avendo intenzione di segnalare la sua disponibilità ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione”.

L’istanza in parola non veniva riscontrata, cosi che il ricorrente lamenta di aver dovuto indicare “al buio”, con nota del 23.10.2018, le sedi di gradimento nell’ambito del predetto Comando Provinciale, “senza conoscerne l’effettiva disponibilità e/o vacanza, ribadendo, però, la sua disponibilità ad assumere il comando di stazioni anche in province diverse da quella oggetto di canalizzazione”.

Tra le sedi gradite deduce il ricorrente che almeno tre (Pozzuoli, Portici e San Sebastiano al Vesuvio) sarebbero risultate prive di Comandante, mentre tutte avrebbero presentato comunque gravi carenze di organico

Con successivo Provv. del 28 novembre 2018, il Comando Legione Carabinieri Campania destinava l’attuale ricorrente, “in ottemperanza alla determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri … alla Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio Personale, quale addetto senza alloggio di servizio”.

Il lgt L. il 4.12.2018 comunicava la “rinuncia alla sede proposta”, per violazione del giudicato cautelare.

Successivamente, con atto di costituzione in mora del 12.12.18, il ricorrente insisteva sulla sua richiesta di revoca del trasferimento, adottato a suo dire in violazione sia dell’ordinanza del tar 1241/2018 del 16.9.2018, sia delle stesse disposizioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sopra citate; chiedendo pertanto consone assegnazioni “presso Enti territoriali ricompresi nell’ambito della Provincia di Napoli o in province diverse, avendo lo stesso manifestato la sua disponibilità ad assumere il comando di stazioni, anche quella di Cancello (in provincia di Caserta), già assegnata a diverso militare, avente minor punteggio in graduatoria”.

Nel contempo, si ribadiva la richiesta ad accedere ai seguenti dati:

– elenco delle sedi da assegnare, nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli, all’atto della conclusione della procedura concorsuale, specificando il relativo incarico (comandante, addetto, etc);

– elenco dei Comandi di Stazione da assegnare, in ambito diverso dal Comando Provinciale di Napoli, all’atto della conclusione della procedura concorsuale”.

Con Provv. del 20 dicembre 2018, il Comando Legione Carabinieri Campania, in riscontro all’atto di diffida e costituzione in mora del 12.12.18, si determinava alla “conferma dell’assegnazione del Luogotenente S.L. presso la Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio Personale, quale addetto senza alloggio di servizio”; quanto sopra, sul presupposto che la circolare di riferimento in data 30 marzo 2018, del Comando Generale dell’Arma, disciplinante la pianificazione annuale dei trasferimenti “a domanda” per l’anno 2018, non avrebbe imposto alcun obbligo di pubblicazione di sedi e/ incarichi disponibili, né – soprattutto – avrebbe previsto “un ordine di assegnazione degli stessi secondo una graduatoria di merito, stilata al solo fine di inserire gli aventi titolo nelle posizioni utili al trasferimento presso il Comando di Corpo prescelto”.

Inoltre l’assegnazione delle sedi avrebbe tenuto doverosamente conto oltre che delle aspirazioni degli interessati, anche delle loro qualità professionali, nonché delle prioritarie esigenze di organico e di servizio dei Reparti dipendenti e dell’assenza -o meno- di motivi ostativi.

Quanto alla contestata competenza del Comando legione , tali uffici insisterebbero nella Provincia di Napoli e sarebbero stati destinatari di regolare richiesta e di conseguente alimentazione della procedura in esame.

Nel caso di specie, l’assegnazione alla Sezione Disciplina e Contenzioso sarebbe avvenuta “in sostituzione di altro validissimo pari grado, posto in congedo per raggiunti limiti di età, responsabile del delicato settore dell’Assistenza e Benessere per il Personale”.

Infine veniva precisato che il militare era stato ricevuto a rapporto come da sua espressa richiesta, e che nel corso del colloquio gli sarebbe stato partecipato che la sua aspirazione ad assumere la titolarità di un comando di Stazione sarebbe stata presa in considerazione in futuro, allorquando divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione dai reati di “truffa aggravata continuata” e di “diffamazione aggravata continuata”, emessa dal Tribunale Militare di Napoli, in data 17 settembre 2018 ed una volta espletato il prescritto vaglio disciplinare”.

In data 24/01/2019 venivano depositati i (primi) motivi aggiunti, con cui il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del citato trasferimento disposto in data 28.11.2018 dal Comando Legione Carabinieri Campania, in uno al diniego di autotutela del 20.12.2018.

Le censure attoree risultano sostanzialmente conformi ai contenuti della già illustrata istanza-diffida del 12.12.2018, e ciò con specifico riguardo alla dedotta violazione, da parte del procedente Comando Legione Campania, delle stesse disposizioni impartite dal Comando Generale in data 11.10.2018, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del tar n. 1241/2018 del 12 settembre 2018; più in particolare si sostiene che tali disposizioni avrebbero riammesso il ricorrente “alla graduatoria finalizzata ad alimentare reparti ricompresi nel Comando Provinciale di Napoli e non nella Legione”; pertanto, ogni valutazione in merito alla possibilità / opportunità che il lgt S.L. potesse essere impiegato “nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli … ovvero a Stazioni territoriali ubicate al di fuori del citato Comando Provinciale qualora il militare si renda disponibile ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione” sarebbe stata ormai insindacabilmente effettuata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la nota dell’11.10.2018, di guisa che al Comando Legione Carabinieri Campania era demandata, unicamente, l’individuazione della sede di assegnazione; tale Comando avrebbe invece assegnato, con il Provv. del 28 novembre 2018 ,”un Ente diverso rispetto a quelli indicati dal TAR e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”.

Inoltre si avversavano le argomentazioni del Comando Legione Campania rese il 20.12.2018 in sede di riscontro alla diffida. Veniva in particolare confutato il passaggio in cui il predetto Comando affermava l’assenza di alcun collegamento diretto fra graduatoria di merito e ordine di assegnazione delle sedi (con ponderazione della carriera e delle qualità professionali di ciascun aspirante), trattandosi di affermazione incompatibile con i principi fondanti della L. n. 241 del 1990; sarebbe infatti necessaria una motivazione concreta ed effettiva sulle avvenute assegnazioni preferenziali a vantaggio di militari con punteggi di gran lunga inferiori a quello vantato dal ricorrente (motivazione del tutto assente nel caso di specie).

A tal proposito viene rammentato che proprio la circolare di riferimento del 2018 ha recepito nelle sue premesse la “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, edizione 2017”, la quale a sua volta nel suo Titolo II, Capitolo I, n. 10 chiarisce la doverosa subordinazione della procedura paraconcorsuale automatizzata dei trasferimenti ai criteri di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia propri della L. n. 241 del 1990.

Pertanto anche la valutazione degli organici come ragione per disattendere le preferenze espresse dal ricorrente sarebbe un mero pretesto, visto che le sedi prescelte dal ricorrente avrebbero comunque presentato un documentato deficit di personale.

Infine, quanto alla presunta esigenza di aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del ricorrente del 17.9.2018, viene rammentato che il procedimento iscritto al n. 522/12 RGNR, già pendente presso il Tribunale Militare di Napoli, laddove l’attuale ricorrente risultava imputato di truffa aggravata continuata (art. 234, 47 n. 2 c.p.m.p. e 81 c.p.) e di diffamazione aggravata continuata (art. 227 comma II, 47 n. 2 c.p.m.p., 81 cpv c.p.) risulta definitivo con sentenza n. 46 del 09.07.18, divenuta irrevocabile il 21.11.18. In particolare, il Tribunale Militare di Napoli mandava assolto l’attuale ricorrente perché il fatto non sussiste, con riferimento alla contestazione di truffa aggravata continuata, nonché perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto, con riferimento alla contestazione di diffamazione aggravata e continuata.

Né sarebbe comprensibile il perché l'”attesa del prescritto vaglio disciplinare” sarebbe ostativa al trasferimento del Lgt. L. presso un Ente territoriale, nel mentre alcuna controindicazione sussisterebbe per la sua movimentazione alla Sezione Disciplina e Contenzioso.

Pochi giorni dopo il deposito dei predetti motivi aggiunti, ancora in attesa della decisione cautelare del collegio (che sarebbe stata poi formalizzata di li a poco il 6.2.2019, v. infra), il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -con Provv. del 30 gennaio 2019, notificato il 05.02.19- disponeva la “revoca a domanda” del trasferimento, di contro in precedenza confermato dal Comando Legione.

Come in precedenza anticipato, con ordinanza n. 219/2019 del 6 febbraio 2019 veniva accolta l’istanza cautelare del seguente tenore:

“Ritenuto che allo stato le censure di contraddittorietà ed insufficienza istruttorio-motivazionale degli atti gravati in sede di ricorso per motivi aggiunti siano fondate con conseguente accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del richiesto riesame e che, a tal fine ed anche alla luce della disponibilità in tal senso manifestata dal ricorrente, appare opportuno che, nelle more della fissazione dell’udienza pubblica per la definizione del merito della controversia, le parti valutino la possibilità di un suo utile impiego, quale Comandante di Stazione, anche in ambiti provinciali diversi da quelli di Napoli, con conseguente riesame da parte dell’amministrazione resistente della fattispecie dedotta in giudizio…”.

Sulla base del predetto (secondo) decisum cautelare, con diffida del 20.02.19, il Lgt. L. invitava il Comandante della Legione Carabinieri Campania all’esecuzione di tale ordinanza con richiesta di assegnazione quale Comandante di Stazione presso una delle sedi oggetto di manifestato gradimento (nella fattispecie Pozzuoli, Portici e San Sebastiano al Vesuvio, prive di Comandante).

L’istanza de qua veniva riscontrata dal Comando Legione Carabinieri Campania con atto del 05.03.19, laddove si legge che “si è impossibilitati a rivalutare la sede di servizio precedentemente assegnata al suo assistito, poiché l’Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in data 29 gennaio 2019, con Provv. n. 28 del 8961/C12-T-38 ha revocato “a domanda” il trasferimento precedentemente disposto presso questo Comando di Corpo”.

In data 28/03/2019 parte attorea depositava i secondi motivi aggiunti per ottenere l’annullamento dei due citati provvedimenti dell’Arma, vale a dire quello del 30.1.2019 del Comando Generale (di accoglimento dell’istanza di revoca) e quello esplicativo-preclusivo del Comando Legione in data 5.3.2019.

Le ragioni della seconda impugnativa aggiunta sono mirate a contrastare l’assunto dell’Arma secondo cui il ricorrente -con la rinuncia accolta dal Comando Generale- si sarebbe precluso ulteriori richieste relative ai trasferimenti dell’anno 2018. Secondo il ricorrente, il provvedimento adottato dal Comando Generale, in esecuzione dell’ordinanza n. 1241/18 del 12.09.18, lo avrebbe expressis verbis riammesso alla graduatoria finalizzata ad alimentare reparti ricompresi nel Comando Provinciale di Napoli e non nella Legione, e proprio per tale ragione avrebbe rinunciato alla sede proposta dal Comando Legione Carabinieri Campania, senza aver certo voluto con ciò abdicare a trasferirsi dalla attuale sede di servizio.

Pertanto, sempre ad avviso del ricorrente, la rinunzia alla sede proposta di cui alla nota del 04.12.18, avrebbe rappresentato una semplice doverosa formale richiesta/sollecitazione al Comando Legione Carabinieri Campania alla piena ed incondizionata esecuzione di quanto disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che, aveva collocato il ricorrente stesso “al secondo posto della graduatoria (ruolo ispettori) della regione amministrativa Campania … in posizione utile al trasferimento alla regione amministrativa Campania”, con l’invito dello stesso Comando Generale ad “indicare cinque sedi (massimo dieci) di gradimento nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli”.

In buona sostanza, si insiste nel rilevare che il ricorrente avrebbe inteso unicamente, rinunziare (recte opporsi) alla sede propostagli dal Comando Legione Carabinieri Campania, nella fattispecie la “Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio Personale, quale addetto senza alloggio di servizio”, senza mai revocare la sua domanda di trasferimento.

Dopo la presentazione dei secondi motivi aggiunti, sopraggiungeva peraltro in data 19.4.2019 l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2085/2019 con cui -in accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione avverso la decisione cautelare del tar n. 219/2019 del 6 febbraio 2019, collegata ai primi motivi aggiunti- il giudice di seconde cure osservava quanto segue: “Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi nella presente fase cautelare, risulta prevalente l’interesse dell’Amministrazione a conservare inalterata la situazione di fatto sino alla definizione del merito della controversia…”;

A seguito di tale decisione di appello il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

Con memoria conclusionale l’Avvocatura eccepiva in primo luogo l’improcedibilità del ricorso introduttivo, per il fatto che il ricorrente -in seguito al primo giudicato cautelare- sarebbe stato riammesso alla procedura di trasferimento, poi esitata con atto del Comando Legione Carabinieri Campania del 28.11.2018, con la destinazione del militare alla sezione disciplina e contenzioso dell’ufficio Personale.

Quanto all’impugnativa di detto atto di trasferimento (di cui al primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 09.01.2019) si deduceva che:

– sarebbe rientrato nella piena competenza del predetto Comando di Corpo l’impiego del militare alla sezione Disciplina e Contenzioso del dipendente Ufficio del personale, sede confermata anche a seguito di richiesta di riesame; infatti,contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il Comando Legione rientrerebbe tra i Reparti ricadenti nell’ambito della Provincia di Napoli;

– quanto alla dichiarazione di rinuncia del 4 dicembre 2018 (di qualche giorno precedente all’istanza di riesame), “…sebbene l’interessato non abbia seguito formalmente l’iter procedurale previsto, allo stesso sono state applicate, in sostanza, le medesime regole stabilite dalla richiamata circolare e pertanto, così come praticato nei confronti di tutti i militari che hanno fornito dichiarazione di rinuncia alla sede individuata dal relativo Comando di Corpo, è stata determinata la sua revoca a domanda” dell’assegnazione alla Legione-Campania” (atto del Comando Generale del 30.1.2019).

-pertanto proprio in virtù del suddetto provvedimento adesivo alle richieste del militare, al Comando Legione sarebbe ormai preclusa qualsiasi competenza sul suo trasferimento, essendo il Lgt. L. ormai rientrato nella disponibilità d’impiego del 10 Reggimento Carabinieri “Campania”, suo reparto di appartenenza;

– sarebbe “del tutto pretestuosa, soggettiva e strumentale” l’affermazione del militare secondo il quale, con l’atto di rinuncia, egli avrebbe rinunciato alla sede propostagli senza aver mai pensato di revocare la sua domanda di trasferimento, poiché si tratterebbe di interpretazione che “non trova alcun riscontro nella circolare della pianificazione annuale”. Diversamente facendo, la PA militare sarebbe incorsa in un evidente vizio di disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri partecipanti alla procedura;

– l’Amministrazione, nell’accogliere l’istanza di accesso agli atti del militare in data 7 marzo 2019 avrebbe “contestualmente e ampiamente illustrato al Sottufficiale le ragioni procedurali a motivo della revoca a domanda” del suo trasferimento, fermo restando che lo stesso militare avrebbe previamente dialogato con la Legione Campania, così conoscendo già in quell’occasione la possibile destinazione poi deliberata;

– il ricorrente avrebbe esercitato le medesime facoltà concesse a tutto il personale, utilmente collocato nelle graduatorie della linea Territoriale, di esprimere il proprio gradimento ovvero la rinuncia alla sede individuata, optando per iscritto per quest’ultima scelta ed assumendosene pertanto le relative conseguenze;

– in definitiva, la decisione impugnata sarebbe stata adottata nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in coerente applicazione delle regole stabilite dalla circolare per tutti gli altri militari, sebbene il ricorrente sia stato riammesso in un secondo momento alla pianificazione annuale, e non abbia pertanto seguito l’iter procedurale previsto;

– sussisterebbe comunque l’improcedibilità dell’impugnativa del provvedimento di conferma (secondo gruppo di motivi aggiunti) per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente rinunciato alla procedura di trasferimento, rinuncia sancita dal contenuto del provvedimento adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 30.01.19, con cui il trasferimento del ricorrente, già disposto ai sensi della Det. dell’11 ottobre 2018, veniva definitivamente revocato a domanda dello stesso;

– quanto ai dedotti vizi di motivazione, si afferma in contrario che nel provvedimento di (provvisoria) conferma, il comando legione avrebbe espresso importanti considerazioni sulla circostanza che la circolare di riferimento del 30 marzo 2018 non avrebbe imposto alcun obbligo di pubblicazione di sedi e/o incarichi disponibili, né avrebbe previsto un ordine di assegnazione degli stessi secondo una graduatoria di merito, stilata al solo fine di inserire gli aventi titolo nelle posizioni utili al trasferimento presso il Comando di Corpo prescelto, tenendo piuttosto conto che l’assegnazione delle sedi si baserebbe, oltre che sulle aspirazioni degli interessati, anche sulle loro qualità professionali, nonché sulle prioritarie esigenze di organico e di servizio dei Reparti dipendenti e sull’assenza di motivi ostativi, in conformità a consolidata giurisprudenza che esclude uno ius ad officium del militare la cui destinazione di impiego sarebbe una mera modalità di svolgimento del servizio appartenente alla categoria degli ordini; nel caso di specie, anche alla luce dell’ultimo incarico rivestito, l’interessato sarebbe stato assegnato alla Sezione Disciplina e Contenzioso in sostituzione di altro validissimo pari grado, posto in congedo per raggiunti limiti di età;

– gli Uffici del Comando Legione, in quanto insistenti nell’ ambito della Provincia di Napoli, sarebbero stati oggetto di regolare richiesta e conseguente alimentazione nell’ambito della procedura in esame;

– con la procedura “Ge.Tra” viene gestita la movimentazione a domanda su base geografica, vale a dire con riferimento alle aree geografiche di cui alle Regioni amministrative; nel relativo capoluogo pertanto -al contrario di quanto affermato nel gravame – non insisterebbero solo i reparti operativi (Stazione, Tenenza Compagnia) ma anche le strutture logistiche e di coordinamento che hanno tutte la loro sede nel capoluogo prescelto dal ricorrente, in primis gli uffici del Comando Legione in concreto assegnati al ricorrente stesso; del resto, l’assegnazione della sede da parte della Legione “Campania” sarebbe rimessa alla sola discrezionalità dei responsabili regionali dell’Arma, in ragione di una complessiva valutazione delle esigenze operative e funzionali di tutti i reparti insistenti nell’area di competenza.

Dopo ampia discussione da parte dei rispettivi patroni, la causa veniva introitata a sentenza nel corso della pubblica udienza del 3.7.2019;

Considerato in diritto

1. Nel fare rinvio alla complessa vicenda fattuale del presente contenzioso, occorre in primo luogo verificare la procedibilità delle impugnative (ricorso introduttivo e due gruppi di motivi aggiunti), alla luce degli atti e dei provvedimenti adottati in corso di causa dalla PA intimata.

Iniziando dal ricorso introduttivo, si rileva che l’atto impugnato (esclusione del ricorrente dalla procedura di “pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l’anno 2018”) risulta superato dalle successive determinazioni dell’Arma, mediante le quali tale esclusione è stata annullata in autotutela.

Più in particolare, l’Amministrazione militare, dopo la prima ordinanza di accoglimento del TAR n. 1241/2018 del 12.9.2018 non appellata, ha provveduto all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato (e non solo alla conformazione provvisoria al decisum cautelare), mediante atto del Comando Generale in data 11.10.2018, all’interno del quale è stato programmato, con alcune limitazioni, un trasferimento a domanda nell’ambito del Comando provinciale di Napoli, “ovvero a Stazioni territoriali ubicate al di fuori del citato Comando Provinciale qualora il militare si renda disponibile ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione”.

Con successivo provvedimento, adottato dal Comando Legione Carabinieri Campania in data 28.11.18, il ricorrente è stato poi assegnato alla Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio Personale, quale addetto senza alloggio di servizio.

E’ da evidenziare che sebbene il Lgt L. abbia espresso alcune riserve e critiche non appena conosciuto il contenuto del primo atto (prodromico) del Comando generale dell’11.10.2018 (nota del 17.10. 2018 rimasta senza risposta), tale provvedimento, non solo non è mai stato impugnato, ma in sede di ricorso è stato condiviso e posto addirittura come parametro di (il)legittimità del successivo atto in data 28.11.2018 del Comando Legione (quest’ultimo ritualmente gravato con i primi motivi aggiunti, insieme al successivo diniego di autotutela dello stesso Comando di corpo del 20.12.2018); quanto sopra, per aver, tale Comando periferico, disatteso le superiori direttive attraverso un’assegnazione di sede estranea al range stabilito dagli uffici apicali dell’Arma.

Può pertanto concludersi sul punto, affermando che l’atto di esclusione dalla pianificazione 2018, oggetto della impugnativa di esordio, è stato comunque superato mediante il citato provvedimento di autotutela del Comando generale in data 11.10,2018, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito del gravame introduttivo.

2. Caratteristiche diverse (di nuova lesività) presentano invece i due successivi atti del Comando Legione con cui è stata prima decisa in concreto e poi confermata la destinazione avversata; da qui la proposizione dei primi motivi aggiunti del 24.1.2019, di cui peraltro occorre a sua volta parimenti verificarne la procedibilità, in relazione alle ulteriori sopravvenienze provvedimentali che hanno poi determinato il ricorrente alla proposizione del secondo gruppo di motivi aggiunti in data 28.3.2019.

Ci si riferisce al provvedimento del Comando Generale dell’Arma del 30.01.19, con cui è stata disposta la “revoca a domanda” del trasferimento, nonché al riscontro in data 5.3.2019 reso dal Comando Legione CC di Napoli all’istanza diffida del 20.2.2019 (che chiedeva destinazioni conformi alle sue richieste).

Ora, particolare delicatezza riveste al riguardo il contenuto interpretativo-preclusivo della citata risposta del 5.3.2019 del Comando legione circa le conseguenze giuridiche e procedimentali che sarebbero scaturite dalla revoca del trasferimento disposta dagli Uffici centrali dell’Arma (pur in dichiarata adesione alla richiesta di parte).

Più specificamente, il Comando regionale puntualizzava l’impossibilità in radice di “rivalutare la sede di servizio precedentemente assegnata”, proprio in virtù di quella revoca a domanda concessa dal Comando generale, domanda che pure nei motivi di gravame del ricorrente (anche sulla base del decisum cautelare, poi superato dal Consiglio di Stato) avrebbe rappresentato tutt’altro che una rinuncia a trasferirsi, quanto piuttosto il viatico per una corretta riassegnazione della sede.

Come diffusamente insistito nelle sue difese giudiziarie, la PA intimata sostiene invece che proprio in virtù del suddetto provvedimento, adesivo alle richieste del militare, il Comando Legione si sarebbe trovato senza più alcuna competenza a disporre del trasferimento, poiché l’accoglimento della “rinuncia” (così qualificata) avrebbe automaticamente determinato il rientro del Lgt. L. nella disponibilità d’impiego del 10 Reggimento Carabinieri “Campania”, suo reparto di appartenenza, senza più alcuna possibilità di chiedere ulteriori trasferimenti nell’anno 2018 (secondo una regola stabilita dalla circolare di riferimento, applicata a tutti gli altri militari rinunciatari sulla sede assegnata).

3. Sulla base di quanto precisato, appare evidente come l’accoglimento della domanda di revoca del trasferimento, da parte del Comando generale, non risulti affatto conforme a quanto richiesto dal ricorrente, trattandosi di “accoglimento” dalle finalità e dalle conseguenze del tutto differenti.

Si vedrà peraltro da qui a poco che tale revoca a domanda (nei sensi disposti dall’Arma) non supera lo scrutinio di legittimità, con conseguente fondatezza dei secondi motivi aggiunti e relativa caducazione in sede giurisdizionale.

Tanto basta per determinare dunque la piena procedibilità dei primi motivi aggiunti, diretti ad avversare la destinazione scelta dal Comando di Legione che -dalla caducazione giudiziaria dell’atto di revoca che sarà da qui a poco illustrata- riprendenderebbe comunque vigore effettuale.

4. Passando al merito, ritiene più specificamente il collegio che sia i primi che i secondi motivi aggiunti siano fondati.

Per ragioni sistematiche e di miglior coordinamento, si ritiene di iniziare lo scrutinio di merito proprio dai secondi motivi aggiunti del 28.3.2019, la cui fondatezza emerge del resto già dalle stesse argomentazioni appena svolte -nell’ambito delle eccezioni in rito- a proposito della disposta “revoca a domanda” in data 30.1.2019 dell’impugnato trasferimento del ricorrente presso l’ufficio personale del Comando Legione.

L’impugnativa ora in esame riguarda soprattutto – come illustrato in precedenza – le “spiegazioni” successivamente fornite da quel Comando di corpo con atto del 05.03.19, laddove quest’ultimo si è dichiarato ormai “impossibilitato” a rivalutare qualsiasi altra sede; quanto sopra, proprio in virtù di quella citata “revoca a domanda” del Comando Generale, che negli auspici del ricorrente avrebbe dovuto postulare una riedizione di potere dell’autorità procedente più compatibile con le sue richieste.

In particolare il lgt L. sostiene di non aver mai chiesto di rinunciare alla destinazione ai sensi della circolare del 30.3.2018 come avvenuto per i suoi colleghi (con gli effetti ivi delineati, tra i quali quello di restare nella attuale sede di servizio).

Tra l’altro egli ha sempre manifestato esplicita adesione e concordanza alla volontà del Comando Generale di destinarlo nell’ambito del Comando provinciale di Napoli, così che l’assunto della PA militare, secondo cui la rinuncia “a domanda” avrebbe di fatto polverizzato anche gli effetti operativi e vincolanti di quella Det. dell’11 ottobre 2018 (mai annullata in autotutela) non trova alcuna rispondenza negli intenti giudiziali e stragiudiziali del ricorrente.

Al contrario, quest’ultimo ha insistito sul fatto che la destinazione assegnatagli non sarebbe stata conforme a quella pianificata dal Comando Generale con la più volte citata nota dell’11.10.2018 (di cui lamenta la violazione invocandone la corretta ed integrale esecuzione), ove si era disposto il suo il trasferimento a domanda nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli, ovvero a Stazioni territoriali ubicate al di fuori del citato Comando Provinciale, “qualora il militare si renda disponibile ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione”.

Quindi, secondo il ricorrente, il suo intento, sia nella diffida alla revoca rivolta al Comando Legione, sia nei motivi di gravame con i quali egli si è opposto al trasferimento in concreto deliberato, non sarebbe stato affatto quello di azzerare tutto e uscire dall’assegnazione operata dal Comando Generale nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli (per restare nella sede di provenienza), ma di ripartire, nella regressione procedimentale, proprio da tale assegnazione territoriale, per poi ottenere una sede conforme (questa volta) al deliberato del Comando generale dell’11.10.2018.

Come meglio chiarito nelle memorie difensive dell’Avvocatura e nelle relazioni sui fatti di causa del Comando Generale, l’assunto da cui parte la PA intimata è invece quello secondo cui il ricorrente sarebbe stato un rinunciatario alla sede assegnatagli, ai sensi del punto 20 -lettera b. della “disposizioni generali” della circolare di riferimento del 30 marzo 2018 che, nel rinviare all’applicativo informatico “Ge-Tra” imponeva di compilare, a chi ha preso visione della sede di definitivo impiego, una dichiarazione di gradimento o di rinuncia per la sede proposta, da consegnare al reparto di appartenenza. Con la conseguenza che “qualora l’interessato rinunci alla sede, il sistema “GeTra” genera automaticamente il modulo di richiesta della revoca per la stampa e sottoscrizione del militare”.

In buona sostanza, la difesa erariale sostiene che sarebbe fatalmente il sistema informatico ad attribuire alla rinuncia alla sede il “ritorno” del militare rinunciatario all’interno del reparto di originaria ed attuale appartenenza, senza che possa residuare più alcuna competenza in capo al Comando che aveva assegnato la sede rinunciata; chiarisce sempre l’amministrazione nelle sue difese che l’applicazione integrale al ricorrente (destinatario di una procedura solitaria extra ordinem, in virtù della riammissione disposta prima dal tar e poi dal Comando Generale) delle suddette regole del sistema “Ge-Tra” previste per i rinunciatari, si sarebbe resa necessaria, al fine di assicurare parità di trattamento con tutti gli altri sottufficiali che hanno invece ritualmente partecipato all’interno della finestra temporale per l’accesso al suddetto sistema applicativo.

Pertanto, al contrario di quanto affermato nei secondi motivi aggiunti, il provvedimento che accoglie la rinuncia alla sede ed i conseguenti effetti preclusivi al riesame delineati dal Comando Legione con la nota del 5.3.2019, non sarebbero affatto privi di alcun riscontro normativo e/o regolamentare, “laddove detta determinazione trova il suo fondamento nella circolare disciplinante la procedura di trasferimento”.

5. Tali assunti non sono condivisibili perché scontano un equivoco di fondo relativo alla natura della domanda di revoca formulata dal ricorrente ed allo stesso contesto procedimentale e giurisdizionale di riferimento, necessariamente differenziato rispetto al protocollo applicato per gli altri militari nella procedura a regime (e tanto più rispetto ad asseriti meccanismi informatici del sistema “Ge-Tra”che impedirebbero ex se diverse soluzioni).

Più in particolare, il ricorrente, nel chiedere la revoca del provvedimento che lo destinava all’Ufficio personale del Comando di legione, non ha manifestato alcuna volontà abdicativa a trasferirsi (quella contemplata dalle “procedure” di rito), ma al contrario ha richiamato l’autorità procedente a determinarsi nuovamente per una destinazione più consona alle normae agendi impartite dal Tar in sede cautelare e dal Comando Generale in via definitiva (superando in autotutela la pregressa esclusione).

E’al riguardo appena il caso di precisare che la comunicazione di rinuncia alla sede formalizzata dal ricorrente il 4.12.2018 è stata motivata dalla reclamata divergenza rispetto agli statuti del tar, e non già da un suo semplice mancato gradimento tale da fargli preferire il ritorno alla destinazione attuale; in ogni caso, tale rinuncia deve intendersi interpretata e collegata -secondo criteri logici prima ancora che giuridici- con l’atto di costituzione in mora del 12.12.18, con cui il ricorrente stesso ha diffidato il Comando di legione a provvedere, non solo alla revoca del trasferimento deliberato, ma soprattutto alla sua sostituzione con “Enti territoriali ricompresi nell’ambito della Provincia di Napoli o in province diverse”, richiamando il contenzioso in atto e più specificamente il deliberato del Comando Generale dell’11.10.2018, inteso quale vera e propria lex specialis del nuovo procedimento di conferimento di sede.

Pertanto, il riferimento alla procedura Ge.Tra ed alla circolare del 30.3.2018, che riguarda la rinuncia del militare che manifesta ripensamento sulla sua volontà di trasferirsi, rifiutando la destinazione assegnatagli, risulta del tutto estraneo alla fattispecie in esame, caratterizzata invece da complesse fasi giudiziali e stragiudiziali, in cui il ricorrente ha prima impugnato la sua esclusione dalla pianificazione dei trasferimenti a domanda, per poi -una volta riammesso- opporsi alla sede assegnatagli, reclamandone altra più conforme ai suoi desiderata e a quanto a monte stabilito dal Comando Generale.

Non può pertanto condividersi quanto sostenuto dall’Avvocatura nella sua memoria conclusionale, secondo cui l’affermazione del militare di non aver mai inteso revocare la sua domanda di trasferimento sarebbe “pretestuosa, soggettiva e strumentale alla propria strategia difensiva, non trova(ndo) alcun riscontro nella circolare della pianificazione annuale”. Torna infatti a ripetersi che la valenza e la ratio oppositiva della rinuncia alla sede assegnata al ricorrente riguarda profili di illegittimità collegati ad un contenzioso in atto, senza alcuna pertinenza con i protocolli informatici della circolare di riferimento.

6. Concludendo sul punto, il secondo gruppo di motivi aggiunti trova accoglimento e per l’effetto si annullano gli atti oggetto di quella impugnativa (“revoca a domanda” del trasferimento disposta dal Comando generale in data 30.1.2019, con gli effetti preclusivi illustrati dal Comando Legione in data 5.3.2019).

7. Passando ora al vaglio dei primi motivi aggiunti diretti ad avversare la destinazione decisa dal Comando di Legione (trattasi in sostanza dell’impugnativa fondante e nevralgica, rispetto all’intero contenzioso qui in decisione), trovano in primis condivisione le doglianze con cui il ricorrente ha lamentato l’illegittima applicazione, da parte del predetto Comando, delle superiori direttive date dal Comando Generale con la nota dell’11.10.2018 più volte citata in precedenza, con cui – prendendo spunto dall’ordinanza cautelare di accoglimento del Tar n. 1241 del 12 settembre 2018 – è stato in radice autoannullato il provvedimento di esclusione dalla pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l’anno 2018 (già impugnato con il ricorso introduttivo), disponendosi il trasferimento del ricorrente nell’ambito del comando provinciale di Napoli ovvero a stazioni territoriali ubicate al di fuori del citato Comando Provinciale assegnato il ricorrente “qualora il militare si renda disponibile ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione”.

Ora va rilevato in primis che -come correttamente dedotto dal ricorrente- il trasferimento presso l’Ufficio personale del Comando di Legione non è conforme alle indicazioni date sul punto dal Comando generale in data 11.10.2018, che aveva invece indicato una destinazione nell’ambito del Comando Provinciale di Napoli.

Deve precisarsi al riguardo che Comando Legione di Napoli e Comando Provinciale di Napoli sono due diverse autorità dell’Arma con diverse competenze, senza che il Comando Provinciale possa considerarsi alla stregua di un mero riferimento territoriale alla Provincia amministrativa nella quale insisterebbero i vari uffici periferici dell’Arma ivi dislocati (così da riportare appunto l’Ufficio personale del Comando di legione di Napoli all’interno della circoscrizione provinciale indicata dal Comando Generale).

In particolare i Comandi di legione (uno per ogni regione eccetto Piemonte-Valle d’Aosta e Abruzzo-Molise) dirigono, coordinano e controllano i comandi provinciali dipendenti, risultando altresì titolari di funzioni in materia di personale e logistica. I Comandi provinciali, a loro volta, coordinano e controllano i loro reparti dipendenti (cfr. art. 173 D.Lgs. n. 66 del 2010).

Resta pertanto evidente come l’indicazione qui in rilievo data dal Comando apicale dell’Arma in data 11.10.2018 abbia riguardato uno specifico Comando di corpo (quello di Napoli a rilevanza provinciale appunto, con i reparti alle sue dipendenze), nel cui ambito il Comando Legione avrebbe dovuto stabilire la sede da assegnare al ricorrente; ciò risulta anche dall’esplicito riferimento operato all’allegato B della circolare del 30.3.2018 ove si prevede il numero dei posti disponibili, per il trasferimento a domanda dei militari, (anche) all’interno del Comando provinciale di Napoli (individuato quale specifico Comando dell’Arma e non quale mero ambito territoriale all’interno della Regione Campania).

L’individuazione univoca di un ufficio e non di un’area geografica viene tra l’altro ulteriormente confermata e ribadita dal Comando Generale anche laddove – nel consentire al ricorrente eventuali incarichi di Comandante di Stazione fuori Provincia – non parla mai genericamente di destinazioni fuori dal contesto “spaziale” della Provincia amministrativa, ma si riferisce invece a reparti territoriali al di fuori di quel Comando Provinciale.

In buona sostanza, ai fini che qui interessano, resta del tutto irrilevante il fatto che gli uffici del Comando di Legione insistono nel territorio della Provincia di Napoli, visto che essi sono tuttavia ben distinti e sopraordinati al (e quindi meno che mai “contenuti” all’interno del) Comando di corpo provinciale, solo nel cui ambito lo stesso Comando di Legione procedente era tenuto ad individuare la destinazione per il ricorrente, secondo la predetta lex specialis stabilita dal Comando generale; in altre parole, l’ambito del singolo Comando provinciale, lungi dal comprendere tutti i reparti (compresi quelli di superiore gerarchia) che insistono nella circoscrizione provinciale di riferimento, riguarda invece i soli reparti che da quest’ultimo dipendono direttamente (tra i quali anche i reparti territoriali).

Né ovviamente la circostanza che il Comando Provinciale a sua volta sia alle dipendenze gerarchiche del Comando Legione può autorizzare quest’ultimo a “trattenere” il militare presso i suoi uffici anziché destinarlo al Comando di corpo sottordinato, come da vincolante direttiva del (sopraordinato) Comando generale.

8. Quand’anche poi in ipotesi la destinazione impugnata fosse compatibile con quanto indicato dal Comando Generale, resterebbe comunque fondata la doglianza del ricorrente con cui viene lamentato il difetto di motivazione della scelta effettuata dal Comando regionale procedente.

Sul punto si osserva che la procedura in discorso riguarda pur sempre “trasferimenti a domanda” per l’anno 2018. Ora, se è vero che in materia di trasferimenti di militari non sussiste alcun “diritto” alla sede prescelta (neanche in caso di brillanti posizioni conseguite – come nel caso di specie – nelle presupposte graduatorie interne idoneative), resta inteso che la decisione dell’Autorità procedente che disattende in radice i desiderata del militare deve comunque dare sufficiente contezza delle ragioni che hanno determinato tale scelta, evidenziando sia pure in modo sintetico (ma effettivo e non tautologico) i profili di inammissibilità o di inopportunità delle diverse richieste di sedi prospettate dal militare stesso, anche in relazione ai complessivi precedenti di carriera del ricorrente, al suo posizionamento in graduatoria, nonché con riguardo alla situazione degli organici di cui si deve in concreto parimenti tenere conto.

Quanto sopra, secondo principi generalissimi -interni e sovranazionali- dell’attività amministrativa codificati nell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, principi tra l’altro richiamati dalla stessa circolare di riferimento del 2018 attraverso rinvio ob relationem alla “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, edizione 2017” ove al Titolo II, Capitolo I, n. 10 si chiarisce che la procedura automatizzata dei trasferimenti a domanda “Ge-Tra” disciplina i flussi di ingresso ai Comandi di Corpo, in relazione alle carenze organiche e alle contingenti esigenze operative, basandosi “su una valutazione di tipo paraconcorsuale con graduatoria finale, in osservanza dei criteri di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241”

Nel caso in vertenza, il provvedimento impugnato -senza altre spiegazioni- si limita invece ad assegnare il ricorrente alla Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio personale del procedente Comando di legione, in dichiarata (asserita) “ottemperanza alla determinazione del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri”.

9. Né può condividersi quanto affermato dalla difesa erariale, secondo cui la motivazione si sarebbe comunque potuta desumere dalla nota del 20.12.2018 del Comando Legione, in risposta all’istanza di riesame e di “costituzione in mora” proposta dal ricorrente stesso il 12.12.2018, dopo aver conosciuto la sua nuova destinazione.

In disparte i contenuti di tale risposta, infatti, è principio consolidato quello secondo cui, in materia di attività discrezionale, la motivazione deve precedere e non seguire l’adozione del provvedimento, senza dunque che l’amministrazione possa poi integrare il deficit motivazionale attraverso una spiegazione ex post -in sede procedimentale e/o giudiziaria- che giustifichi quanto già deliberato.

Del resto, proprio sull’intensa discrezionalità che caratterizza i trasferimenti dei militari, ha insistito la stessa PA intimata anche nella citata risposta del 20.12.2018 data al ricorrente, ma tale connotato, lungi dal poter essere strumentalizzato dall’autorità procedente solo per sostenere un esonero da sindacati, compresi quelli giurisdizionali, che andrebbero diversamente a sconfinare nel merito amministrativo, deve comunque rappresentare un fattore di sensibilizzazione verso un doveroso corredo motivazionale (ex ante) sulle delicate scelte amministrative in concreto deliberate.

E’ poi appena il caso di evidenziare, sempre in relazione a quanto illustrato dal Comando Legione con la nota del 20.12.2018 per ribadire il diniego alla richiesta di revoca del trasferimento (revoca poi disposta a distanza di giorni dal Comando generale), che le tesi di quell’amministrazione, mirate a ravvisare piena compatibilità della destinazione prescelta rispetto alle vincolanti indicazioni rese sul punto dal Comando Generale, si basano -oltre che su malintese prerogative della lata discrezionalità nella soggetta materia- su argomentazioni in precedenza già confutate dal collegio (tali uffici insisterebbero nella Provincia di Napoli e sarebbero stati destinatari di regolare richiesta e di conseguente alimentazione della procedura in esame).

Tra l’altro resta privo di adeguata ponderazione istruttoria anche il passaggio argomentativo del Comando Legione nella risposta del 20.12.2018, laddove aveva specificato al ricorrente che “la sua aspirazione ad assumere la titolarità di un comando di Stazione sarebbe stata presa in considerazione in futuro, allorquando divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione dai reati di truffa aggravata continuata” e di “diffamazione aggravata continuata, emessa dal Tribunale Militare di Napoli, in data 17 settembre 2018…”.

Il ricorrente (senza smentita sul punto) ha invece puntualizzato nel gravame che la sentenza n. 46/2018 di assoluzione dai due reati emessa dal Tribunale Militare di Napoli è in realtà divenuta irrevocabile fin dal 21.11.2018, in data pertanto anteriore a quella in cui quel Comando aveva rappresentato la presunta esigenza soprassessoria.

Adeguata motivazione sarebbe stata in ogni caso a fortiori necessaria in presenza di una vicenda sulla quale pendeva contenzioso, in un contesto istruttorio almeno in parte favorevole al ricorrente, collegato ad alcuni precedenti di servizio così come enfatizzati nel gravame e non avversati da controparte, compendiato dal “secondo posto della graduatoria (ruolo ispettori) della regione amministrativa Campania in posizione utile al trasferimento alla regione amministrativa Campania” deliberato proprio dal Comando Generale.

10. Anche i primi motivi aggiunti del 24.1.2019 trovano pertanto condivisione per le ragioni appena esposte, assorbito ogni altro motivo.

11. Il predetto accoglimento – con le conseguenze conformative qui di seguito specificate – postula la caducazione in sede giurisdizionale dell’atto di trasferimento deliberato dal Comando di Legione il giorno 28.11.2018, a prescindere dalla sua successiva revoca ad opera del Comando Generale, anch’essa qui annullata, ai sensi di quanto in precedenza argomentato dal collegio; l’annullamento si estende altresì alla collegata risposta del 20.12.2018, data sempre dall’Ufficio regionale dell’Arma, in riscontro oppositivo alla diffida del ricorrente mirata ad ottenere una diversa destinazione.

La portata caducante della presenta pronuncia non riguarda ovviamente la determinazione prodromica del Comando generale dell’11.10.2018, che pur se contestata dal ricorrente in alcune sue parti in sede stragiudiziale con istanza del 17.10.2018, non è stata oggetto di alcuna impugnativa neanche in parte qua (né di alcun intervento dell’Arma in autotutela), ed anzi ha rappresentato il parametro di legittimità della conseguente (avversata) azione del Comando Legione di Napoli del 24.1.2019.

Pertanto, la regressione procedimentale, in vista della riedizione del potere collegata agli statuti della presente sentenza, comprende i soli provvedimenti impugnati (e qui annullati) del Comando Legione, il quale dovrà tenere conto (stavolta nelle legittime modalità indicate in precedenza) delle direttive nella soggetta materia impartite dal Comando Generale l’11.10.2018, in tutte le componenti, ovviamente anche in quelle non condivise dal ricorrente con la diffida del 17.10.2018, dando contezza di un adeguato vaglio istruttorio nella soggetta materia.

12. Quanto poi ad eventuali documentate irreversibilità medio tempore sopravvenute nelle more del presente contenzioso, restano fermi i rimedi previsti dall’articolo 112 comma 3 CPA riguardo all’impossibilità di esecuzione in forma specifica del decisum giudiziario (ed in particolare del giudicato), così come illustrato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2017 del 12.5.2017.

13. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse mentre i due gruppi di motivi aggiunti trovano accoglimento nei sensi e nei limiti puntualizzati in precedenza, assorbito ogni altro motivo.

14. Le spese di lite sono poste a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione intimata, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul contenzioso in epigrafe:

– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

– accoglie sia il primo che il secondo gruppo di motivi aggiunti con gli effetti stabiliti nella trattazione in diritto;

– spese di lite poste a favore del ricorrente ed a carico della PA intimata, liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 27 agosto 2019.