Carrozzeria condannata a risarcire alla committente l’esecuzione non a regola d’arte di lavori di abbellimento della sua autovettura, non rileva che l’auto abbia 23 anni (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 14 luglio 2022, n. 22254).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. CRICUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25995/2021 R.G., proposto da

CARROZZERIA (OMISSIS) di (OMISSIS) S. (OMISSIS) D. S.N.C., in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS), Via (OMISSIS), n. 12;

-RICORRENTE-

contro

(OMISSIS) CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS), Viale (OMISSIS) n. 2;

-CONTRORICORRENTE-

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 400/2021, pubblicata in data 16.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Cristina (OMISSIS) ha adito il Tribunale di Teramo, sostenendo di aver commissionato alla (OMISSIS) s.n.c., due diversi interventi di modifica ed abbellimento estetico dell’autovettura Opel Tigra, che la società aveva eseguito non a regola d’arte, causando difetti rilevati in occasione di un raduno per vetture “tuning”.

Ha chiesto il risarcimento del danno, con attribuzione delle spese processuali.

La (OMISSIS) si è costituita, eccependo l’infondatezza della domanda.

Il giudizio, riunito alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla (OMISSIS) per il pagamento del corrispettivo dei lavori, è stato definito con sentenza n. 694/2014, con cui il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha respinto la domanda di pagamento del corrispettivo degli interventi e ha condannato la società al risarcimento dei danni pari ad 3.958,20, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.100,00 di cui alla nota di credito n. 1/2012, con aggravio delle spese di causa.

Su appello della (OMISSIS) s.n.c., la Corte distrettuale ha confermato la decisione, ritenendo che l’appellante non avesse dato prova di aver correttamente eseguito l’intervento, non avendo titolo al pagamento del corrispettivo, e che alla resistente spettasse invece il risarcimento dei danni, pari al costo di eliminazione dei difetti causati dall’imperfetta esecuzione degli interventi.

Per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) s.n.c. propone ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

Cristina (OMISSIS) resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1668 e 2226 c.c., sostenendo che, poiché l’intervento di restauro e miglioramento era stato comunque eseguito, la Corte di merito avrebbe dovuto detrarre dal prezzo, pari ad € 3958,00, il solo costo delle riparazioni indispensabili per eliminare i vizi e non condannare la ricorrente anche al risarcimento del danno.

La sentenza avrebbe – in sostanza – accordato un doppio risarcimento, dapprima compensando il costo delle riparazioni con il prezzo delle riparazioni e poi condannando la ricorrente ad un ulteriore risarcimento, pari al costo delle riparazioni.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza di appello risulta integralmente confermativa di quella di primo grado, che aveva già disposto la condanna della società al risarcimento del danno per gli importi confermati in appello.

Il ricorso non specifica se la lamentata duplicazione del risarcimento sia stata dedotta a motivo di gravame: la questione non è oggetto della pronuncia impugnata e non è deducibile direttamente in cassazione, richiedendo accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità.

Giova ribadire che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto (Cass. 15196/2018; Cass. 19350/2005).

Qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (Cass.32804/2019; Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018).

3. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.., sostenendo che il primo c.t.u. aveva riconosciuto un costo di eliminazione dei danni pari ad € 1500,00, affermando che il valore del veicolo era pressoché nullo e che solo il secondo c.t.u. aveva stimato il costo per il ripristino dell’autovettura in € 3.958,20, senza quantificare il valore commerciale del mezzo, trascurando che il veicolo era stato immatricolato da circa 23 anni e che la somma per le riparazioni risultava antieconomica.

La Corte avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni della seconda consulenza senza dar conto delle ragioni della decisione.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, essendo il costo di eliminazione dei difetti pari ad € 1500,00, era consentito detrarre solo tale minor importo dal prezzo degli interventi, essendo stato invece liquidato un risarcimento notevolmente superiore al valore commerciale della cosa, con un indebito arricchimento della committente.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia di primo grado e pertanto è preclusa la denuncia di violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., data la previsione dell’art. 348 ter, comma 4 e 5, c.p.c., fermo peraltro che non si contesta l’omessa considerazione di un dato accadimento oggettivo, come richiesto dalla citata disposizione, ma l’apprezzamento del c.t.u. circa il valore del veicolo, profilo che esula dall’ambito dell’errore denunciato e che attiene al giudizio di fatto.

Per altro verso, la sentenza ha precisato che la valutazione svolta dal primo c.t.u. era basata solo sulla data di immatricolazione del veicolo, trascurando che trattavasi di veicolo tuning, come invece considerato dalla seconda relazione tecnica.

Appare quindi adeguatamente motivata, sia pure con argomentazioni sintetiche, la preferenza a favore della seconda valutazione del valore del mezzo, venendo meno anche il denunciato carattere antieconomico della riparazione, profilo che comunque attinge questioni di merito insindacabili in cassazione.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza riconosciuto un rimborso a favore della resistente di € 1100,00, pur in assenza di domanda di parte.

Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la condanna alla restituzione sia stata adottata in assoluta carenza di prova sulla base della nota di credito essendo irrilevante che la fattura 27/2010 fosse stata pagata.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

La sentenza di appello dà atto che già in primo grado era stata disposta la restituzione della somma portata dalla nota di credito emessa dalla società e che il relativo capo di pronuncia non era stato impugnato, essendo passato in giudicato (cfr. sentenza di appello, pag. 5), statuizione quest’ultima costituente un’autonoma ratio decidendi che era onere della società contestare in questa sede di legittimità.

In mancanza, ogni questione concernente la spettanza del rimborso è preclusa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 2000,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – sottosezione 2, della Suprema Corte di Cassazione in data 1.7.2022.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.