Cassazione: i principi sulla prova del danno non patrimoniale (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 11 marzo 2020, n. 7024).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8712/2018 R.G. proposto da:

Fiorenzo Ilenia Anna Rose, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Impellizzeri, con domicilio eletto in Roma, via San Tommaso d’Aquino, n. 75, presso lo studio dell’Avv. Corrado Mazzuca;

– ricorrente –

contro

Azienda Ospedaliera-Universitaria «Policlinico Vittorio Emanuele» di Catania, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonina Fede Maci, con domicilio eletto in Roma, Piazza Euclide, n. 31, presso lo studio dell’Avv. Amalia Falcone;

– controricorrente –

e nei confronti di

Fondiaria Sai S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 1637/2017, pubblicata il 18 settembre 2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catania — rigettando il gravame interposto da Ilenia Anna Rose Fiorenzo nei confronti dell’Azienda Policlinico Università degli Studi di Catania e della Fondiaria Sai S.p.A e condannando l’appellante alle spese del grado in favore di ciascuna delle appellate — ha confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Fiorenzo nei confronti della predetta azienda, in contraddittorio con la Fondiaria Sai S.p.A., chiamata in garanzia dalla convenuta, aveva condannato quest’ultima a pagare alla prima la somma di C 8.316, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della imperita esecuzione di intervento di estrazione dell’ottavo molare inferiore sinistro: danno rappresentato dalla perdita della sensibilità e del gusto nei 2/3 della parte anteriore sinistra della lingua.

2. Avverso tale decisione la Fiorenzo propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resiste l’Azienda ospedaliero-universitaria, depositando controricorso.

L’altra intimata non svolge difese nella presente sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 131 cod. proc. civ.; sulla illogica e parziale individuazione delle lesioni riscontrate in seno alla c.t.u.».

Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di valutare le considerazioni svolte dal consulente tecnico di parte, circa l’esistenza di più gravi e ulteriori conseguenze dannose, limitandosi a richiamare le conclusioni del c.t.u. e omettendo di disporre la rinnovazione della consulenza in appello. Deduce che, diversamente da quanto affermato in sentenza, nella comparsa conclusionale erano state contestate le risultanze della c.t.u. con argomenti tecnici dedotti dalla relazione di parte ma non presi in esame né dall’ausiliario, né dal Tribunale, né dalla Corte d’appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché errata valutazione di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione fra le parti; sulla illogica esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale nell’accezione del danno morale ed esistenziale».

Premesso che la Corte d’appello ha ritenuto che il primo giudice, nonostante in motivazione ne avesse negato la sussistenza per mancanza di prova, aveva di fatto riconosciuto tali voci di danno, avendo preso a base del calcolo il c.d. «punto danno non patrimoniale», di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2011, superiore al valore del punto riferibile ai solo danno biologico, deduce l’erroneità di tale assunto atteso che tali Tabelle avrebbero imposto di procedere alla personalizzazione del danno sulla base delle sofferenze concrete, anche di tipo relazionale ed esistenziale.

Sostiene che la prova di tali pregiudizi avrebbe dovuto ricavarsi, anche in via presuntiva, sulla base dei fatti noti e, in particolare, dalla accertata lesione del nervo linguale ed alveolare inferiore, da cui era derivata la compromissione del senso del gusto, «con privazione del piacere della tavola».

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.; sulla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato e la immotivata esclusione del riconoscimento dei danni patrimoniali futuri e successivi alla sentenza».

Premesso che la Corte d’appello ha negato la sussistenza dei danni patrimoniali futuri sul rilievo che: le lesioni si erano oramai stabilizzate; la loro cura non richiedeva spese mediche ulteriori, come anche confermato dal fatto che, nonostante fossero passati sette anni dall’intervento, non era stata documentata alcuna spesa sostenuta; ciò premesso, deduce l’erroneità di tale valutazione osservando che, dal fatto che le lesioni si fossero stabilizzate, non poteva farsi discendere in via automatica la esclusione per il futuro di spese mediche.

Lamenta che sul punto i giudici di merito sono incorsi in travisamento della domanda, avendo confuso fra spese future e spese pregresse; argomenta in tal senso che dalla mancata documentazione di spese successive all’intervento chirurgico non poteva farsi discendere l’esclusione di spese future, le quali erano state indicate nella consulenza tecnica di parte, quali diretta conseguenza dei problemi legati alla difettosa masticazione derivante dalla lesione del nervo linguale, oltre che nella «notula versata in uno all’atto d’appello».

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, infine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 1 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello posto a carico di essa appellante le spese del grado, anziché compensarle, con ciò ponendo a carico della danneggiata un onere, considerato anche il contributo unificato, persino superiore alla somma liquidata in primo grado dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno.

5. Il ricorso si espone a un primo rilievo di aspecificità, risultando del tutto mancante l’indicazione della motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; il ricorso la postula per implicito, ma non ne fa espressa menzione (se non, in parte, nella illustrazione del secondo e del terzo motivo di ricorso), così in sostanza inammissibilmente demandando a questa Corte di individuare quella cui ogni motivo si riferisce.

6. Ulteriori rilievi di inammissibilità si prospettano con riferimento ai primi tre motivi, alcuni dei quali comuni, di tal che ne è opportuno l’esame congiunto.

6.1. È manifesta anzitutto l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

La ricorrente si limita invero a richiamare alcuni atti e documenti (atto introduttivo, comparse conclusionali, «notula versata in uno all’atto d’appello», la consulenza tecnica d’ufficio e quella di parte), su cui poggia le proprie critiche (peraltro meramente assertive di una percentuale maggiore di invalidità permanente rispetto a quella ritenuta in sentenza sulla scorta della c.t.u. e dell’esistenza di danni patrimoniali futuri), senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso — almeno per la parte che interessa in questa sede — e senza nemmeno puntualmente indicare in quale sede processuale essi risultino prodotti, laddove è come noto al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione).

6.2. Rimane palesemente eccentrica e non spiegata la dedotta violazione di diverse disposizioni di legge, specie processuale, evocate in rubrica (es. l’art. 131 cod. proc. civ., di cui al primo motivo; l’art. 345 cod. proc. civ., indicato nella rubrica del terzo).

Quanto alle restanti norme asseritamente violate o falsamente applicate, appare evidente che, in realtà, con i motivi in esame, la ricorrente — lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate — allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394; Cass. 30/12/2015, n. 26110); neppure coinvolge, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la Fiorenzo nella prospettazione di una diversa valutazione degli esiti invalidanti, rispetto a quella recepita dal giudice a quo.

6.3. Sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è poi appena il caso di rammentare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma processuale (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., solo nell’ipotesi — certamente non ravvisabile nella specie — in cui il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

6.4. Risulta altrettanto palese la lontananza delle critiche dal paradigma censorio, pure formalmente evocato, di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Varrà in proposito rammentare che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione [introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012], applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/204, nn. 8053 e 8054).

Nella specie, le censure mancano di evidenziare un «fatto storico» e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di «fatto storico» (principale o secondario) la «consulenza tecnica di parte» in quanto tale.

Giova, infatti, precisare che il «fatto storico» di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del «fatto processuale», il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass. 09/07/2019, n. 18328).

È, pertanto, evidente che, non avendo la ricorrente evidenziato quale «fatto storico», decisivo, il giudice a quo abbia omesso di esaminare, la doglianza che lamenta una omessa e/o insufficiente motivazione si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma di cui all’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

6.5. Mette conto peraltro ancora rimarcare che, come ripetutamente rilevato dalla stessa ricorrente, la valutazione della Corte territoriale recepisce sul punto una valutazione del c.t.u. (ciò che com’è noto esaurisce i compiti motivazionali del giudice del merito salvo che non siano contro la stessa proposte tempestive e specifiche critiche, non meramente oppositive: v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815); a fronte di tale dato la ricorrente si limita a richiamare il diverso opinamento del c.t.p. sui vari temi in discussione, omettendo però di indicare se lo stesso sia stato effettivamente e immotivatamente negletto dal c.t.u. per il che avrebbe dovuto essere trascritta almeno la parte della relazione di consulenza tecnica d’ufficio a tale aspetto dedicata.

Anche dunque con riferimento al previgente testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., non avrebbe potuto configurarsi un vizio di motivazione sindacabile in cassazione. Secondo incontrastato indirizzo, infatti, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815).

6.6. È inammissibile la doglianza (dedotta con il terzo motivo) di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Al di là della già evidenziata inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, è agevole rilevare che è del tutto fuor di luogo la prospettazione della violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato che si fa nel motivo, in astratto apprezzabile solo con riferimento alle domande ed eccezioni in senso stretto non certo (come invece pretende parte ricorrente) in relazione alle valutazioni di merito dei fatti allegati (positivi o negativi) e delle prove acquisite a fondamento delle une o delle altre.

7. I temi evocati con il secondo motivo — del danno morale, di quello esistenziale, e della personalizzazione del danno — palesano peraltro una erronea impostazione concettuale e rendono necessari dei chiarimenti. Va al riguardo richiamata la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469) in tema di risarcimento del danno alla persona, e vanno, in particolare, ribaditi, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i seguenti principi.

A) Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

B) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

C) Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 — la cui nuova rubrica («danno non patrimoniale», sostituiva della precedente, «danno biologico»), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale — deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

D) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare — ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) — il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale — che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso — quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»).

E) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

F) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.).

G) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016.

Alla luce di tali consolidati principi, appare evidente che:

a) è priva di fondamento concettuale e substrato fenomenologico la doglianza che ipotizza un pregiudizio esistenziale diverso e suscettibile di essere distintamente risarcito dal danno biologico (che di per sé definisce e racchiude le conseguenze dannose di tipo dinamico relazionale derivanti dalla lesione del diritto alla salute) (in tal senso v. da ultimo anche Cass. 11/11/2019, n. 28989);

b) del tutto apodittica e priva di alcun fondamento normativo è l’affermazione secondo cui la liquidazione tabellare del danno imporrebbe comunque una personalizzazione del danno, essendo invece vero proprio il contrario, ossia che, come detto, la personalizzazione del danno presuppone l’esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;

c) quanto al danno morale, se è vero che l’invocazione di un criterio tabellare di liquidazione del danno morale non è predicabile alla stregua degli indici di diritto positivo sopra richiamati, ed anche per ragioni legate alla sua propria consistenza fenomenologica che sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica e standardizzata, è pur vero, però, che anche tale pregiudizio deve essere allegato e provato, ancorché ovviamente per presunzioni, nella sua concreta ed effettiva consistenza: presupposto che, nel caso di specie, il giudice a quo ha negato sussista, alla stregua di motivazione che resiste alle censure, come visto, generiche e meramente oppositive, della ricorrente.

8. È altresì inammissibile il quarto motivo. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11/01/2008, n. 406 e succ. conff.).

Nel caso di specie non è dubbio che l’esito finale del giudizio di appello segni una soccombenza piena dell’odierna ricorrente; ciò certamente esclude, in base al suesposto principio, che possa avere ingresso nella presente sede la doglianza di mancata compensazione, neppure parziale, delle spese relative a tale grado del giudizio di merito.

Non è a tal fine invocabile l’esito complessivo della lite, posto che questo costituisce coerente e necessario criterio di valutazione della soccombenza solo in caso di riforma della decisione di primo grado, non invece in quello, nella specie ricorrente, in cui quella decisione abbia trovato integrale conferma, anche quanto alla regolamentazione delle spese, trattandosi solo di dar rilievo, secondo il principio di causalità, al dato della causazione della instaurazione del processo di appello.

9. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Considerato che non v’è prova in atti del perfezionamento della notifica, a mezzo posta, del controricorso — dal che consegue l’inesistenza della notifica medesima e, dunque, l’inammissibilità del controricorso (v. ex multis Cass. 27/10/2017, n. 25552; 04/06/2010, n. 13639; 28/03/2001, n. 4559) — non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso il 5/02/2020.

Depositato in Cancelleria l’11 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.