Cassazione, l’I.N.P.S., soccombente nel 1° e 2° grado, paghi gli onorari alla controparte (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 23 settembre 2020, n. 19981).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5196-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI e EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

POSSIDENTE MARIA INCORONATA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MALTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 15/09/2014, R.G.N.753/2013.

Rilevato che

la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 502 del 2014, ha accolto l’impugnazione proposta da Maria Incoronata Possidente avverso la sentenza di primo grado che l’aveva riconosciuta in stato di handicap grave solo da data successiva a quella di presentazione della domanda, compensando le spese del giudizio, ed ha dichiarato la ricorrente portatrice di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma tre, legge numero 104 del 1992 sin dalla presentazione della domanda amministrativa ed ha condannato l’Inps al pagamento, in favore dell’appellante, alle spese del doppio grado di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in euro 8.832 e, quanto, al secondo grado, in euro 9500, oltre spese accessorie, IVA e CPA liquidate come per legge da distrarsi in favore del procuratore;

l’accoglimento del gravame giustificava la riforma della sentenza e la condanna dell’ Inps al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio mediante l’applicazione dell’articolo 5, commi 5 e 6, del D.M. n. 55 del 2014 (entrato in vigore il 3 aprile dello stesso anno ed immediatamente applicabile alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore), ritenendo la controversia di valore indeterminabile in quanto relativa al riconoscimento di un mero status, con la conseguente applicazione della regola secondo la quale il valore andava considerato non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000; quindi, ha applicato i relativi parametri nella forma media;

avverso tale sentenza ricorre l’Inps sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Maria Incoronata Possidente;

rilevato che:

Con il primo motivo, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1,4,5 ed 11 del DM numero 140 del 2012, emesso ex articolo 9 d.l. numero 1 del 2012, conv. in I. n. 27 del 2012 e della tabella A) allegata al citato DM 140 del 2012, nonché degli articoli 4 e 5 del DM numero 55 del 10 Marzo 2014, ai sensi dell’articolo 13, comma sei, I. 31 dicembre 2012 numero 247 e della tabella allegata al DM 55 2014, tutti in relazione all’articolo 360, primo comma, numero tre c.p.c.;

ad avviso dell’Istituto ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare il medesimo l’istituto alle spese del primo grado di giudizio indicando un unico importo a titolo di spese e senza neanche precisare quale fosse la normativa applicata ed i criteri di riferimento;

in sostanza, la sentenza sarebbe incorsa in errore nel procedere alla nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, posto che la sentenza di primo grado era stata depositata il 6 marzo 2013, per cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto liquidare le spese del primo grado in base ai parametri fissati con il DM 140/2012 (con valori medi non superiori ad euro 4.500,00), non essendo all’epoca della prima decisione entrato in vigore il successivo DM n. 55 del 2014, motivando espressamente sulla sussistenza dell’eventuale complessità della fattispecie esaminata;

ancora, altro vizio si rinviene nella liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, giacché la Corte di merito nel quantificare i compensi dovuti al difensore avrebbe violato i criteri di cui al DM 55 del 2014 applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto applicare i valori di liquidazione previsti per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile (scaglione da 26000 a 260.000 euro), motivando specificamente sulle ragioni giustificative della liquidazione, considerata la estrema semplicità del giudizio;

con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 D.M. n. 55 del 2014, ex art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, nonché dell’art.14 D.M. n. 127 del 2004, in relazione alla applicazione della percentuale (15%) a titolo di spese generali prevista dall’art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 anche alle spese di primo grado che avrebbero dovuto essere regolate in applicazione del D.M. n. 142 del 2012 con la minore percentuale del 12,5;

i motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono infondati.

Al fine di inquadrare correttamente la questione, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 17405 del 12 ottobre 2012, hanno ricordato che, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, R.G. 5196/2015 n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto;

si è rilevato che < per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente;

ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.

Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001).

L’attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione onnicomprensiva di “compenso” non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l’art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.

Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente>;

tale principio, del tutto condivisibile e confermato, tra le altre, da Cass. nn. 13628 del 2015, 10520 del 2018, n. 12093 del 2018 e 27237 del 2018, va riconfermato ed applicato anche alla fattispecie in esame ove si tratta di stabilire quale regime vada applicato in caso di liquidazione effettuata, a seguito di riforma della sentenza di primo grado, successivamente alla entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 e, quindi, in ipotesi in cui l’attività del professionista (seppure iniziata e svoltasi, in parte, prima del mese di marzo del 2014) non era ancora cessata al momento della liquidazione;

la tesi del ricorrente, al contrario, poggia sulla ricostruzione del regime della successione delle diverse discipline ancorata alla scissione dell’attività del professionista in singoli atti o nei diversi gradi o fasi processuali, tesi, come si è visto, negata dalle Sezioni Unite di questa Corte ed ulteriormente ribadita dalla successiva giurisprudenza sopra richiamata che ha, dunque, superato la diversa interpretazione della pronuncia delle Sezioni Unite del 2012 offerta da talune decisioni (vd. Cass. n. 2386 del 2017);

a ciò consegue che la Corte d’appello di Potenza, posto che la sentenza ora impugnata è stata pronunciata il 15 settembre 2014 ed è successiva all’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, ha correttamente liquidato le spese di lite oggetto del giudizio sia di primo grado che d’appello secondo i nuovi parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014;

ciò premesso, quanto agli obblighi di motivazione imposti al giudice, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è nel senso che in tema di spese processuali, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso (Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020), diversamente, laddove la quantificazione del compenso rimane compresa tra il minimo ed il massimo delle tariffe ( Cass.n. 13809/2017);

nel caso di specie, la sentenza impugnata ha espressamente affermato (senza che il ricorrente abbia smentito) di aver applicato i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile dalla tabella allegata al citato D.M. n. 55 del 2014, per cui nessun errore può ravvisarsi nella decisione;

il ricorso va, in definitiva, rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Giuseppe Malta che ha reso la prescritta dichiarazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Giuseppe Malta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.