Cassazione: niente addebito per il tradimento se il matrimonio vacillava (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 6 aprile 2022, n. 11130).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Edoardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17700-2020 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato  e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2786/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

 – che, per quanto di interesse, con sentenza n. 2786/2019, depositata il 16.12.2019, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 673/2018 del Tribunale di Catania, ha revocato la pronuncia di addebito della separazione pronunciata dal giudice di primo grado, su istanza del marito (OMISSIS), a carico della sig.ra (OMISSIS) e ciò sul rilievo che, anche a volere ritenere accertata l’infedeltà coniugale di costei, tale comportamento era comunque intervenuto quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale;

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS) affidandolo a tre motivi, mentre (OMISSIS) ha resistito con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis;

– che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 comma 2° cod. civ. in riferimento all’art. 143 cod., sul rilievo che, da un lato, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà è circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, presumendosi l’efficacia causale nella determinazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, dall’altro, l’accertamento dell’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta di adulterio deve essere rigoroso;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. sul punto dell’onere della prova, sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata aveva fornito una personale e fantasiosa lettura dei fatti del tutto disancorata da ogni elemento probatorio, osservando che l’unica valutazione, processualmente rilevante, degli elementi probatori emergenti in causa era stata effettuata dal giudice di primo grado;

3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 civ. in riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo dell’erronea valutazione da parte della Corte di merito del referto medico della dott.ssa (OMISSIS) come prova della pregressa crisi matrimoniale, provando tale documento solo uno stato di insoddisfazione unilaterale da parte della (OMISSIS) non ancora sfociato in una crisi matrimoniale;

4. che i tre motivi, da esaminarsi unitariamente vertendo tutti sulla valenza probatoria da attribuire alla infedeltà di un coniuge e sulla distribuzione dell’onere della prova, sono manifestamente infondati, nonché inammissibili;

– che va, preliminarmente osservato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi recentemente Cass. 3923 del 19/02/2018; vedi anche Cass. n. 2059/2012), grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà;

– che, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fatto un corretto uso di tali principi, ritenendo all’esito della valutazione degli elementi probatori emergenti in causa (profonda crisi della moglie corroborata dalle sue richiesti di supporto ad un Centro di antiviolenza sulle donne nonché al servizio di Psicologia dell’AOU Policlinico di (OMISSIS) proprio per risolvere le situazioni di conflitto con il marito, ammissioni del marito in ordine ad un cambiamento delle abitudini della moglie negli ultimi tre anni di matrimonio, prova logica in ordine alla conoscenza da parte del (OMISSIS) dello stato psicologico della consorte), che fosse stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale;                                                

– che tale valutazione in fatto non può essere sindacata in sede di legittimità, se non a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., nella nuova formulazione, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 8053/2014, ovvero in presenza di una motivazione mancante o apparente, o perplessa o assolutamente illogica (profilo neppure censurato nel caso di specie);

– che ne consegue che il ricorrente, con l’apparente deduzione di violazioni di legge, non ha fatto altro che sollecitare inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello;

– che le spese seguono la soccombenza e sii liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 4.100,00, di cui €. 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 6 aprile 2022.

SENTENZA – copia conforme -.