Causa un incidente stradale con feriti allontanandosi dal luogo raggiungendo il Comando della Polizia Locale. Condannato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 28 gennaio 2021, n. 3488).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato il 24/04/1966;

avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa FRANCESCA PICARDI;

trattata la causa con le modalità di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato (OMISSIS) (OMISSIS) alla pena di 9 mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 7, per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, perché, alla guida di un veicolo, dopo aver cagionato un incidente da cui derivavano lesioni a Paolo (OMISSIS), non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita (25 luglio 2013).

2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e l’assenza di motivazione in ordine al reato di fuga, atteso che, nonostante l’autonomia delle due fattispecie prevista dall’art 189 cod. strada, i giudici di merito si sono soffermati esclusivamente sulla condotta di omissione di soccorso, senza tenere conto, ai fini dell’affermazione della responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di fermata, che, subito dopo il sinistro, l’imputato si è recato immediatamente presso il comando della locale polizia, ove ha reso spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed ha ricevuto formale informazione di garanzia (circostanze dedotte specificamente in appello).

Nel ricorso si è, quindi, prospettata, da un lato, la totale carenza di motivazione sulla possibilità di sostituire la condotta di fermata con quella successiva di presentazione al comando di polizia, che, comunque, ha consentito l’identificazione dell’imputato e la ricostruzione del sinistro e, cioè, il raggiungimento degli obiettivi della norma incriminatrice di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, e, dall’altro, la violazione di legge, essendosi travolta, in tale modo, la progressione criminosa creata dal legislatore attraverso la previsione di più ipotesi delittuose diverse sia negli elementi oggettivi sia ne. Ila ratio.

3. Il procedimento si è svolto con le modalità di cui all’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in Gazzetta ufficiale nella medesima data.

La Procura Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Non sono pervenute le conclusioni scritte dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i reati di cui all’art. 189 cod. strada sono reati istantanei di pericolo, sicché la condotta successiva dell’imputato, che subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione né del reato di omessa fermata di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, né di quello di omissione di soccorso, di cui all’art. 189, comma 7.

A ciò si aggiunga che l’immediata fermata avrebbe consentito l’intervento delle forze dell’ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che sono stati, invece preclusi dall’allontanamento, dell’imputato, dal luogo del sinistro.

In proposito, è sufficiente ricordare Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015 ud. – dep. 17/03/2015, Rv. 262709 – 01, secondo cui il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente.

Per mera completezza occorre osservare che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella sentenza impugnata che ha esaustivamente risposto alle censure di appello, concentrate, invero, sull’asserita incompatibilità dell’elemento soggettivo del dolo con la successiva presentazione dell’imputato al comando di polizia.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 17 novembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.