Ciclomotori rubati e imbarcati su una nave in direzione Tunisia: è ricettazione e non riciclaggio (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 5 febbraio 2021, n. 4638).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BELTRANI Sergio – Rel. Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso CORTE di APPELLO di GENOVA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) (OMISSIS) Hassen nato il xx/xx/1965;

avverso la sentenza emessa in data 11/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di GENOVA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Sergio BELTRANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova.

RITENUTO IN FATTO

Il PG territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello ha qualificato come ricettazione il delitto in origine qualificato come riciclaggio, riducendo conseguentemente la pena ritenuta di giustizia dal GUP del Tribunale di Genova con sentenza del 13/07/2018, deducendo erronea applicazione dell’art. 648-bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Può ritenersi accertato e non più contestato che i ciclomotori di provenienza furtiva dei quali si discute fossero stati imbarcati su una motonave diretta verso la Tunisia, occultati nella stiva.

Questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 11895 del 17/02/2009, Rv. 244379) ha già chiarito che integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene: nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell’autoveicolo: la Corte ha ritenuto che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l’accertamento della provenienza dell’autovettura.

Ha poi ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario (Sez. 2, Sentenza n. 29611 del 27/04/2016, Rv. 267511).

In applicazione del predetto orientamento, nel caso in esame, in difetto della prova della commissione di condotte finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei beni de quibus, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la mera destinazione al successivo trasporto degli stessi verso paese extracomunitario non integrasse il contestato riciclaggio, ma la mera ricettazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.