Circolazione Stradale - Artt. 12 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Valutazione dei contenuti del rapporto di incidente stradale dell'organo di polizia - L'atto pubblico, tra cui anche il rapporto di incidente stradale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.Le altre circostanze accertate nel corso dell'indagine apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, costituisce materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza 3.01.2014, n. 38).