Circolazione stradale – guida in stato di ebbrezza: il Tribunale non ha valutato la tenuità del fatto. Reato prescritto (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 30 dicembre 2019, n. 52079).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Adrian nato il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Donatella FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Arezzo del 19.04.2018 che aveva dichiarato la penale responsabilità di (OMISSIS) Adrian in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 1 lett. b), cod. strada, aggravato dall’orario notturno (tasso alcolemico riscontrato 0,98 g/I e 0.92 g/l), commesso in (OMISSIS) il 26.01.2014, ha ridotto la pena irrogata ad un mese di arresto ed euro 1200,00 di ammenda e la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a mesi sei.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, articolando i seguenti motivi di ricorso, di seguito sinteticamente illustrati.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; deduce che la motivazione della Corte di Appello sul punto è del tutto carente avendo apoditticamente affermato che “non può trovare applicazione nel caso di specie la particolare tenuità del fatto tenuto conto della non minima offensività della condotta posta in essere;

II) Mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione delle specifiche circostanze addotte nei motivi di appello con specifico riferimento oltre che allo stato di incensuratezza, alla giovane età, alla scarsa gravità del fatto alla valorizzazione del comportamento collaborativo dell’imputato al momento del controllo e durante l’esame dell’alcoltest.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo riguardante il dedotto mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è fondato.

La Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto; ha implicitamente valorizzato le stesse circostanze che caratterizzano e integrano la fattispecie criminosa tipica, senza argomentare specificatamente con riferimento agli elementi che consentono di escludere o meno la minima offensività, affermando in maniera apodittica che la particolare tenuità del fatto nel caso di specie non può trovare applicazione tenuto conto della non minima offensività della condotta posta in essere.

La motivazione appare sul punto carente e non aderente ai principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 13681 del 2016, Rv.266590 – 01 (Cfr. anche Sez. 4 n. 58261 del 29/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274910 – 01).

La nuova normativa, infatti, non si interessa della condotta tipica, bensì riguarda le forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

È chiaro che l’art. 131 bis cod. pen. intende per l’appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l’entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente.

Viene in considerazione, quindi, la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza: non vi è tipologia di reato per la quale non sia possibile la valutazione della modalità della condotta ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto.

Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito, connesso all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., consentiva ed anzi imponeva alla Corte territoriale di considerare e motivare se il fatto illecito, concretamente posto in essere (OMISSIS) Adrian, avesse generato un contesto significativamente pericoloso con riguardo ai beni giuridici che la contravvenzione stradale contestata intende tutelare.

2. Tanto premesso deve rilevarsi che il reato, consumato il 26.01.2014 si è prescritto ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. il 26.01.2019.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/1/2016 Ud. (dep. 16/3/2016 ) Rv. 266505).

3. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell’insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

4. L’accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto all’esame del secondo motivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il giorno 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 30 dicembre 2019.

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