Circolazione stradale: la liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2348).