Colpevole per avere detenuto sette cani in una casa piccola e sporca, negandogli anche la luce naturale (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 21 ottobre 2022, n. 39844).

REPUBBLICA ITALIANA

A NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Rel. Consigliere –

ha pronunciato il seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Paolo, nato a Gallipoli il 28/04/19xx;

avverso la la sentenza del 02/02/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 02/02/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava (OMISSIS) Paolo responsabile del reato di cui all’art. 727 cod.pen. – perché deteneva, all’interno della propria abitazione, sette cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze fisiche e psichiche, in Milano 20.10.2019. – e lo condannava alla pena di euro 6.600,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione (trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile, in base al disposto dell’art. 593 comma 3 cod.proc.pen.), (OMISSIS) Paolo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 727 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto integrato il reato contestato presumendo la sussistenza delle ipotizzate sofferenze a carico degli animali dallo stato dell’appartamento dell’imputato; non era stato considerato che i cani erano portati a passeggio regolarmente ogni giorno, che non risultava che i cani versassero in condizioni di malnutrizione e che cinque dei sette cani erano cuccioli con ridotte esigenze a livello di spazio; non era comprovato, quindi, che la custodia fosse assolutamente inconciliabile rispetto alla natura degli animali, presupposto necessario per la configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod.pen.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 132,133 e 133-bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base.

Lamenta che il giudice di primo grado aveva quantificato tale pena in misura sostanzialmente coincidente con il massimo edittale, senza giustificare in alcun modo l’uso del potere discrezionale di cui all’art. 132 e 133 cod.pen.; inoltre, risultava violato anche l’art. 133-bis cod.pen. perché il Giudice non aveva parametrato la pena alle effettive condizioni economiche dell’imputato, che, come emergeva palesemente dagli atti del processo, versava in stato di indigenza.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 133 e 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando l’illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche perché sorretta da argomentazioni inconferenti e prive di pregio giuridico e priva di considerazione degli elementi favorevoli emergenti dagli atti.

Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 163 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la prognosi sfavorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena era sorretta da argomentazioni generiche ed apodittiche.

Con il quinto motivo deduce inosservanza dell’art. 442, comma 2, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva irrogato una pena illegale perché diminuita per la scelta del rito abbreviato di 1/3 e non di 1/2 in considerazione della natura contravvenzionale del reato oggetto di condanna.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti (Sez.3,n.14734 del 08/02/2019,Rv.275391 – 01; Sez. 3 n. 175 del 13/11/2007, dep. 2008, Mollaian, Rv. 238602).

Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267).

Va ricordato che la L. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 cod.pen., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi.

E’ stato, quindi, ritenuto integrato il reato in esame anche in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce (Sez. 6, n. 17677 del 22/3/2016, Rv. 267313), o le precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione (Sez.3, n.49298 del 22/11/2012, Rv.253882 – 01), nonché dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze (Sez.5,n.15471 del 19/01/2018, Rv.272851 – 01); ed è stato anche precisato che non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull’animale né che quest’ultimo riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, dep. 07/01/2008, Rv.238602 – 01).

Nella specie, il Tribunale ha accertato, in aderenza alle risultanze istruttorie (informativa di P.G. e documentazione fotografica, accertamento effettuato sul posto da veterinario dell’ATS), con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il (OMISSIS), all’interno di una stanza della sua unità abitativa (con superficie complessiva stimata di 40 mq), deteneva sette cani (due adulti e cinque cuccioli) di razza HUSKI e SALMOIEDO, in luogo angusto, privo di luce naturale e in precarie condizioni igieniche.

In particolare, il Giudice di merito ha ritenuto integrato il contestato reato di cui all’art. 727 cod.pen., rilevando che le condizioni di sporcizia dell’immobile e la totale assenza di igiene dell’abitazione, (l’appartamento presentava pareti scolorite, corrose dall’urina e con tracce di muffa, pavimenti incrostati di sporco, polvere e rifiuti di vario genere sparsi ovunque; gli spazi angusti della dimora erano ulteriormente ridotti dall’ammasso di mobili, stoviglie, panni, attrezzi sparsi sul pavimento o sul tavolo o ancora accatastati) la mancanza di luce dell’ambiente (la tapparella della sala ove erano detenuti i cani era guasta sicché i cani restavano tutti i giorni privi di luce naturale), la noncuranza dell’imputato per le condizioni igieniche dei cani (gli animali presentavano il pelo di colore giallo a causa dell’urina), erano circostanze tutte che comprovavano una detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; essa, inoltre, è in linea con i suesposti principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia.

2. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

Nella specie, il Tribunale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo ostativo, e decisivo ai fini della valutazione negativa della personalità dell’imputato, alle modalità dell’azione, particolarmente odiose e contrastanti con il senso di umanità verso gli animali.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono.

Il Tribunale ha determinato la pena base della pena pecuniaria applicata in misura pressoché coincidente con il massimo edittale della stessa, limitandosi a richiamare il criterio di equità e senza giustificare in maniera specifica l’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 133 cod.pen.

Va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base è necessaria quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197); nella specie, l’entità della pena irrogata imponeva al giudice un obbligo motivazionale più inteso rispetto al semplice richiamo al criterio di equità, risultando conseguentemente apparente il discorso argomentativo del Giudice.

Non coglie, invece, nel segno la mancata applicazione dell’art. 133-bis cod.pen., non risultando dalla lettura della sentenza impugnata e dalla stessa articolazione della doglianza, sul punto del tutto generica, che il (OMISSIS) abbia comprovato le allegate precarie condizioni economiche.

Va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo Sez.6, n.56297 del 16/11/201, Rv.271675 – 01 v. Sez. 6, n. 43444 del 26/11/2010, Giordano, Rv. 248983), il presupposto dell’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 133-bis cod. pen. va individuato nella eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto: gravosità che, a sua volta, deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un’estrema difficoltà, di soddisfare la pena pecuniaria inflitta.

Deve trattarsi, dunque, di una situazione di manifesta sproporzione, che faccia apparire la sanzione pecuniaria meritevole di riduzione (Sez. 4, n. 5484 del 01/03/1994, Didoni, Rv. 198654).

E si è affermato che per ottenere la riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 133- bis cod. pen. è necessario che l’imputato alleghi l’indispensabile documentazione atta a chiarire la sua posizione economica (Sez.4,n.2558 del 13/01/2000, Rv.215546 – 01).

Risulta, pertanto, integrato il vizio motivazionale dedotto, nei limiti precisati.

4. Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale, nel denegare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha espresso una motivazione apparente limitandosi ad affermare che “non vi è certezza che in futuro il (OMISSIS) si asterrà dal commettere analogo reato”.

Trattasi di argomentazione del tutto generica, difettando il necessario riferimento a specifici elementi di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod.pen, posti a giustificazione del giudizio prognostico.

Ne consegue che la motivazione del Tribunale deve ritenersi meramente apparente in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario argomentativo seguito dal giudice, risultando integrato il vizio motivazionale dedotto.

5. Il quinto motivo di ricorso è fondato.

In caso di giudizio abbreviato, la diminuzione di un terzo della pena, originariamente prevista per tutti i reati dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., è stata stabilita nella misura della metà per i reati contravvenzionali (come quello per il quale è stata affermata la responsabilità del (OMISSIS)), a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103.

Nella specie, il Tribunale ha erroneamente applicato, all’esito del giudizio abbreviato, una riduzione di pena per la scelta del rito nella misura di un terzo in luogo di quella corretta nella misura della metà.

6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena ed alla sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano; il ricorso va, poi, rigettato nel resto e, in base al disposto dell’art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed alla sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

Così deciso il 06/10/2022.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.