Componente pattuglia del Radiomobile spara e uccide un ladro. Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, viene riconosciuto colpevole. La Cassazione conferma (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 16 dicembre 2020, n. 35962).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente – 

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Rel. Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BASCONI MIRCO nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ugo BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

è presente l’avvocato SCALONI MARIO del foro di ANCONA in difesa di BASCONI MIRCO il quale chiede l’accoglimento del ricorso.

E’ presente l’avvocato SCALONI ALESSANDRO del foro di ANCONA in difesa di BASCONI MIRCO il quale si associa all’avv. SCALONI MARIO.

E’ presente per le parti civili, l’avvocato SERINO TEODORO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di XHETA NAMIK e XHETA VANJEL;

presente anche l’avv. CACACI Maurizio, difensore di XHETA AGIM, FERIZATE XHETA e XHETA GENCI, quest’ultimo deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona confermava in punto di responsabilità penale la decisione del Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto BASCONI Mirco, appuntato scelto della stazione dei Carabinieri di Ostra Vetere, colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di XHETA Korab e rideterminava la pena nei suoi confronti in mesi sette giorni dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili.

2. Al BASCONI componente di una pattuglia radiomobile che, a seguito di segnalazioni e di denunce pervenute da cittadini di Ostra Nova, si era posta alla ricerca di un Suv GLK Mercedes, provento di furto, era contestato un comportamento imprudente e illegittimo nell’uso dell’arma in dotazione, per avere esploso alcuni colpi in direzione di autoveicolo che, all’accostarsi dell’autopattuglia e all’atto della identificazione degli occupanti, si era posto inopinatamente in moto allontanandosi precipitosamente.

Dalla perizia balistica era emerso che un colpo esploso dal BASCONI, indirizzato a forare il pneumatico del veicolo in fuga, aveva rimbalzato sull’asfalto e aveva attinto uno degli occupanti del veicolo alla nuca, come era stato successivamente accertato allorquando all’interno del veicolo, abbandonato dai fuggitivi, era stato rinvenuto lo XHETA in condizioni agonizzati.

2.1 Pure evidenziando che le modalità dell’azione palesavano l’intento dell’imputato di arrestare la marcia del veicolo, la Corte di Appello escludeva che tale azione risultasse giustificata, in termini di proporzionalità, dagli strumenti di offesa in possesso degli occupanti del veicolo, né dall’offesa potenzialmente arrecabile agli stessi operatori ovvero alla collettività, risultando al contrario che gli occupanti del veicolo in fuga non avevano posto a repentaglio la integrità fisica degli agenti, essendosi questo messo in marcia di scatto mentre gli operanti si trovavano ai lati del mezzo, né della collettività, in quanto il fatto era avvenuto in un quartiere residenziale in quel mentre affatto trafficato.

2.2 Evidenziava ancora che l’azione dell’appuntato BASCONI risultava tanto più inutile in quanto non valeva a opporsi ad una violenza, né a vincere una resistenza dei ricercati che, sebbene avessero commesso uno o più reati contro il patrimonio, al momento dell’esplosione dei colpi, si erano dati alla fuga senza nessuna violenza; inoltre non sussisteva la necessità di arrestarne la marcia mediante l’uso delle armi in presenza di opzioni meno estreme quali la ripresa dell’inseguimento ovvero la segnalazione dei fuggitivi ad altra pattuglia radiomobile.

2.3 Escludeva altresì la ricorrenza di una causa di giustificazione putativa laddove l’azione realizzata dal BASCONI costituiva l’espressione di una non corretta interpretazione da parte dell’agente dei limiti previsti dalla legge all’impiego dei mezzi di coazione fisica, in assenza di elementi di fatto che potessero ragionevolmente indurre il carabiniere a riconoscere l’attualità di una minaccia alla integrità fisica degli stessi operanti ovvero dei cittadini di Ostra Nova e all’uopo riteneva congetturale ed irrilevante la richiesta di integrazione istruttoria onde acquisire, se possibile, informazioni sul curriculum criminale degli altri occupanti del mezzo, in quanto la valutazione sulla opportunità di procedere all’arresto del veicolo mediante l’esplosione di colpi di arma andava condotta alla luce della obiettiva situazione presentatasi dinanzi agli operatori di PG.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato affidandosi a tre motivi di ricorso.

3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge, anche processuale nella valutazione della prova e difetto di motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, tenuto conto degli atti di servizio e delle testimonianze rese dagli altri appartenenti alla pattuglia che aveva operato l’attività di affiancamento, di perlustrazione ed il tentativo di identificazione degli occupanti del veicolo, provento di furto, che si era dato a fuga improvvisa, delle annotazioni di servizio in atti e degli esiti della perizia balistica.

Richiamando giurisprudenza del S.C. assumeva che la valutazione andava operata non solo sulla base delle fasi in cui si era realizzato il fatto reato, bensì tenendo altresì conto della complessiva operazione di PG che aveva visto impegnato l’equipaggio dell’auto pattuglia dapprima nella ricerca di una squadra di predatori seriali nel paese di Ostra Nova che si muoveva a bordo di veicolo rubato, successivamente nell’inseguimento del suddetto veicolo, che già in precedenza aveva fatto perdere le proprie tracce e, a seguito di ennesima segnalazione di tentativo di furto, nell’affiancamento del mezzo segnalato e infine nell’identificazione dei suoi occupanti.

Da tale sequenza gli investigatori potevano inferire la pericolosità del gruppo di criminali, che in più occasioni avevano fatto perdere le proprie tracce nonostante un precedente inseguimento.

Inoltre indice di estrema pericolosità era costituito dalla manovra con la quale si erano sottratti alla identificazione ed all’arresto ponendo a repentaglio la incolumità fisica dei verbalizzanti e dei cittadini di Ostra Nova in ragione della repentinità della fuga, della velocità tenuta, della ricorrenza di una festa paesana, dalla necessità di eludere l’inseguimento delle forze dell’ordine.

Il rinvenimento del veicolo con la persona offesa e le successive operazioni delittuose perpetrate dai correi evidenziavano a maggiore ragione la spregiudicatezza e la pericolosità del gruppo di malfattori e l’esigenza, da parte del prevenuto, di adempiere al proprio ufficio interrompendo l’azione criminosa, che avrebbe potuto riservare conseguenze ancora più offensive e pregiudizievoli.

3.2 Con una seconda articolazione deduce analoghi vizi di violazione di legge, anche processuale, e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione putativa dell’uso legittimo di strumenti di coazione personale, laddove l’azione dell’imputato era improntata dalla rappresentazione di operare nel rispetto delle condizioni di operatività della causa di giustificazione, laddove l’esplosione di colpi di arma era limitato a consentire l’arresto del veicolo e il fermo dei responsabili del reato di furto, ricorrendo una situazione di concreto pericolo per la sicurezza propria, dei propri colleghi e della collettività dei cittadini.

3.3 Con una terza articolazione si duole per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale onde acquisire informazioni sui complici della persona offesa al fine di corroborare la valutazione di pericolosità in concreto dei criminali coinvolti nell’attività illecita.

3.4 In data 4 Marzo 2020 la difesa del Basconi depositava motivi aggiunti con i quali, nell’insistere nella rilevanza del terzo motivo di ricorso in cui si chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento in appello, riportava il testo di una corrispondenza intervenuta con un privato cittadino di Ostra Nuova nella quale si evidenziava come la stessa banda di ladri, di cui faceva parte la persona offesa, avesse consumato un furto nella propria abitazione dalla quale erano state sottratte tre pistole con munizioni, così da giustificare l’inferenza che l’equipaggio di malviventi, fuggiti al controllo di PG, fosse armato e conseguentemente da rendere indispensabile il supplemento di indagine onde appurare la presenza di armi e il grado di pericolosità del gruppo di banditi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza non presta il fianco ai vizi di legittimità denunciati dalla difesa di BASCONI Mirco né agli asseriti travisamenti dei dati processuali laddove la Corte di Appello, in continuità con quanto già affermato dal giudice di primo grado, ha fotografato la situazione di fatto in essere, e bilanciato gli interessi giuridici in gioco, al momento dell’azione dell’appuntato scelto BASCONI diretto ad arginare la fuga del veicolo segnalato come mezzo impiegato da una batteria di ladri di appartamento, escludendo la ricorrenza di una grave situazione di pericolo che legittimasse l’impiego di un’arma da fuoco ai sensi dell’art. 53 cod. pen.

2. In termini invero del tutto aderenti alle risultanze processuali, come ricavate dal rapporto di servizio sull’intervento operato dalla pattuglia di cui il BASCONI faceva parte, ha infatti scandito i punti salienti della fase di avvicinamento al veicolo in sosta in zona isolata del paese, di quella di affiancamento e del tentativo individuazione degli occupanti da parte di due dei componenti della pattuglia di servizio, della improvvisa reazione del conducente del veicolo che si allontanava repentinamente ed, infine del tentativo di bloccarne la fuga sia in una prospettiva intimidatoria (esplosione di un colpo in aria), sia coercitiva (esplosione di colpi in direzione del veicolo).

In base ai parametri adottati, che riguardano l’intero dispiegarsi dell’azione che condusse all’evento dannoso, la Corte di Appello ha logicamente inferito che non trovasse spazio la scriminante prevista dall’art.53 cod.pen. atteso che non ricorreva la impellente esigenza di respingere una violenza, ovvero di vincere una resistenza dei malfattori e d’altro canto non ricorreva un rapporto di proporzionalità tra i beni minacciati e quelli posti a repentaglio dalla condotta del BASCONI che aveva esploso cinque colpi di arma da fuoco di cui almeno tre in direzione del veicolo.

3. In particolare la corte di appello, con ragionamento privo di contraddizioni e di salti logici, ha evidenziato che dalle stesse relazioni provenienti dai verbalizzanti risultava che l’autopattuglia si era posta di fianco al veicolo, segnalato come in uso ad una banda di ladri seriali, il quale pertanto manteneva campo libero in avanti; che due operatori si erano avvicinati al veicolo rispettivamente lato passeggero e lato guida scorgendo uno o più individui all’interno del mezzo e che l’unica reazione del conducente del mezzo fu quello di ripartire improvvisamente e a tutta velocità lungo un tratto di strada sgombro di persone e veicoli, in leggera discesa.

Uno dei due operatori, sorpreso, fu costretto a scostarsi rapidamente per evitare il possibile contatto con il veicolo e l’altro esplose un colpo in aria, mentre il BASCONI, anch’esso sceso dal veicolo di servizio, dopo avere brevemente inseguito il mezzo, si era posto chinato in assetto da sparo e aveva esploso cinque colpi della pistola di ordinanza.

4. La decisione assunta risulta sul punto del tutto aderente ai principi enucleati dalla costante giurisprudenza di legittimità che per il riconoscimento della scriminante dell’uso legittimo dell’arma richiede che l’impiego dell’arma costituisca l’extrema ratio, che tra i vari mezzi di coazione venga utilizzato quello meno lesivo e che l’impiego dello strumento di coazione venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso rispetto al fondamentale principio di proporzionalità (sez. 4, 15.11.2007, Saliniti, Rv. 238335).

In particolare è stato escluso che l’ordine di fermarsi impartito al conducente di un mezzo, giustifichi l’impiego del mezzo di coazione a fronte della fuga di quest’ultimo, in quanto la stessa costituisce una resistenza meramente passiva (sez. 4, 15.2.2995 n. 2148, Pastorelli, Rv. 200978), laddove l’uso legittimo dell’arma è stato affermato, anche in termini di causa di giustificazione putativa, allorquando risulti direttamente minacciata l’incolumità personale dell’agente ovvero di terzi che ricadono nella sfera di influenza della condotta di resistenza attiva, ovvero l’agente ritenga per errore di trovarsi in una situazione di fatto di tale portata (sez. 5, 16.6.2014 P.O. in proc. Nobile, Rv.260771; sez. 4, 22.5.2014, P.C. e P.G. in proc. Pillitu, Rv. 262238; sulla scriminante putativa sez. 1, 30.9.1982, Curreri, Rv. 157244).

4.1 In particolare risulta affermato, in caso analogo a quello per cui si procede, che la scriminante è configurabile anche quando l’attività dell’agente è posta in essere nel corso della fuga dei malviventi, purché detta fuga non sia finalizzata esclusivamente alla conservazione dello stato di libertà (sez.4, 22.5.2014, già indicata, Rv. 262237).

All’uopo risulta invero del tutto eccentrico il precedente di questa sezione, pure richiamato dalla difesa dell’imputato a sostegno di un vizio argomentativo della sentenza impugnata, suscettivo di ridondare in travisamento della prova, in cui a fronte della fuga di alcuni malviventi a bordo di un veicolo era stato ritenuto scriminato l’uso delle armi di ordinanza da parte degli agenti inseguitori (sez. 4, 15162/2017), laddove i banditi, in quella occasione, avevano speronato la gazzella dei carabinieri che li aveva inseguiti esplodendo colpi di arma da fuoco, e quindi era stato affermato che vi fosse stato pericolo per la sicurezza degli agenti e dei cittadini, trattandosi di resistenza attiva da parte degli inseguiti idonea a porre a repentaglio la pubblica e la privata incolumità personale.

5. Inoltre la Corte di Appello si è confrontata anche con la prospettazione difensiva secondo la quale, al momento della esplosione dei colpi di arma da parte del BASCONI, si fosse profilata la necessità di salvaguardare i beni primari della vita degli agenti e della pubblica incolumità dei cittadini di Ostra Nova, in quanto uno degli operatori di PG era stato costretto ad allontanarsi per evitare di essere investito e le modalità della fuga avevano posto in pericolo la sicurezza della circolazione e della integrità personale.

Trattasi di argomentazione suggestiva ma infondata ed adeguatamente considerata dal giudice di appello il quale, dopo avere operato opportunamente la ricostruzione del contesto in cui il BASCONI si era trovato ad operare, aveva parimenti rappresentato in termini del tutto logici che l’intervento dell’imputato era avvenuto solo dopo che l’auto era partita in avanti lungo la direzione in cui era orientata e che il Mar. Idea, dalla posizione laterale in cui si trovava, arretrava velocemente per sfuggire alla ruota posteriore, in tale modo considerando da un lato che la fuga era determinata soltanto dalla prospettiva dei delinquenti di mantenere lo stato di libertà e dall’altra che l’uso dell’arma, destinato ad interromperne la fuga, si era realizzato in un contesto temporale e ambientale scevro da ulteriori insidie per la incolumità pubblica e la integrità personale dell’equipaggio di PG. e quindi del tutto scollegato, anche in termini di attualità, dall’esigenza emergenziale di impiegare lo strumento di coazione.

6. In tale contesto poi appare assolutamente infondata la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta a verificare la caratura criminale degli altri fuggitivi, onde saggiare il grado di potenziale offensività del gruppo criminoso impegnato nella fuga, trattandosi di valutazione non solo meramente ipotetica ma del tutto avulsa dalla concreta situazione fattuale, sia pure esaminata nel suo complessivo svolgersi, prospettatasi all’agente sulla base dei dati fattuali realmente in essere ed effettivamente conosciuti dal prevenuto (e cioè della presenza di una banda seriale di ladri segnalati per numerosi atti predatori in un breve contesto temporale e già ricercati ed inseguiti in una precedente fase della giornata di cui non era noto l’eventuale possesso di armi, peraltro non rinvenute).

Invero, afferma la S.C., che l’art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., stabilisce la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta.

La disposizione consente al giudice – nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto – di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez. III, 7.4.2004 n. 21687, Modi ed altro,Rv. 228920; Sez. U, 17/12/2015 n. 12602, Ricci, Rv. 266820).

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 cod. proc. pen. (sez. II, 2.9.2013 n. 41808, Mongiardo, Rv.256968).

Il giudice di appello ha logicamente rappresentato l’assenza di tale esigenza sulla base di una corretta lettura degli elementi acquisiti al processo e dell’assoluta assenza di incidenza, nel determinismo degli eventi, di comportamenti intimidatori e lesivi realizzatisi tra i componenti dei due equipaggi.

7. Infondata risulta altresì la doglianza concernente l’asserita presenza di una causa di giustificazione putativa avendo il giudice di appello adeguatamente valutato che la convinzione di trovarsi in una situazione di imminente rischio per la incolumità personale e pubblica costituivano se del caso il frutto di una personale suggestione del BASCONI, mentre non trovavano corrispondenza nella situazione di fatto così come si rappresentava alla percezione e alla comprensione dell’imputato, il quale non era caduto in errore su uno o più elementi della realtà fattuale, laddove lo stesso percepiva e si rappresentava, anche sulla scorta delle deduzioni difensive, esattamente quello che accadeva; l’avere in ipotesi male interpretato il contenuto dei propri poteri costituisce errore di diritto non escludente la punibilità (sentenza impugnata pag. 13, in conformità la risalente ma consolidata giurisprudenza di legittimità sez.1, 30.9.82 Curreri, Rv.157244; 30.5.1983 Todisco, Rv.160847).

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla difesa delle parti civili nel presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio di legittimità, così liquidate: euro 4.000,00 oltre accessori come per legge in favore di Agim XHETA, Ferizate XHETA e Genci XHETA; euro 3.500 oltre accessori come per legge a Vanjel XHETA e Namik XHETA.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Dal TG La7, il 19 novembre 2016, ricostruiva la vicenda dopo che il GUP di ancona aveva condannato l’appuntato ad un anno di reclusione per omicidio colposo (video).

In via Canonici ad Ostra Vetere in provincia di Ancona, sono tutti dalla parte di Mirco Basconi, l’appuntato dei carabinieri condannato ad un anno per aver ucciso, in questa strada, il primo febbraio 2015, Korab Xheta, 24enne albanese mentre scappava a bordo di un suv rubato con altri due complici, dopo aver commesso un furto in un’abitazione della zona. Il carabiniere aveva mirato alle gomme, ma un proiettile era rimbalzato sull’asfalto e aveva colpito il lunotto posteriore, raggiungendo l’albanese alla nuca.

Dopo la sentenza, fa ancora più discutere la richiesta della famiglia di Xheta, genitori e tre fratelli: un risarcimento di 2 milioni e 500 mila euro. L’accusa è omicidio colposo perché non avrebbe dovuto sparare in direzione dell’auto. La stazione dei Carabinieri di Ostra Vetere è deserta, ma anche al comando più vicino, quello di Senigallia, non possono parlare.

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