Con la sentenza di patteggiamento, non possono essere applicate le pene accessorie (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 3 giugno 2020, n. 16624).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LUISE GLENDA nato a ROVIGO il 09/05/1990;

CREPALDI MARIO nato a ADRIA il 06/04/1955;

avverso la sentenza del 30/05/2019 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca SEMERARO;

lette le conclusioni del PG;

il PG chiede l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 30 maggio 2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato:

– a Glenda Luise per il reato di cui al capo m) la pena di un mese di reclusione, quale solo aumento per la continuazione con il reato oggetto della sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia del 20 giugno 2018, irrevocabile il 14 marzo 2019;

– a Mario Crepaldi la pena di tre mesi e giorni 15 di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi C) ed M), quale aumento per la continuazione con il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Rovigo del 21 gennaio 2019, irrevocabile il 20 febbraio 2019.

Il giudice per le indagini preliminari ha altresì applicato agli imputati la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ex art. 32 -ter e 32 -quater cod. pen., per la durata di anni 1.

Ha disposto la sospensione condizionale della pena ma l’ha subordinata al pagamento della somma di C 10.000 alle parti civili costituite, provvisoriamente assegnata sull’ammontare del risarcimento del danno, da corrispondere dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

Con il ricorso nell’interesse di Glenda Luise si propongono tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 32 -ter e 32 -quater cod. pen.; alla ricorrente è stata applicata la pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonostante la pena sia stata applicata per la contravvenzione ex art. 256 d.lgs. 152/2006 (capo L) e non per i delitti indicati dalle norme suindicate.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 165 cod. pen.; il giudice per le indagini preliminari ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di C 10.000, in violazione dell’orientamento espresso da Cass. n. 6580/2000.

Inoltre, nel caso in esame, essendo stata ritenuta la continuazione, troverebbe applicazione l’art. 165 comma 1 cod. pen. e non il comma 2; il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto estendere la sospensione condizionale della pena già concessa con la prima sentenza.

Il giudice non avrebbe potuto subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in assenza di accordo sul punto, come statuito da Cass. n. 25349/2019 (dep. 9 giugno 2019).

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 165 cod. pen. e 44 cod. proc. pen.

La provvisionale sarebbe stata determinata con criteri imponderabili, tenuto conto che la pena è stata applicata solo per la contravvenzione ex art. 256 d.lgs. 152/2006; manca la motivazione sul come le parti civili avrebbero potuto essere danneggiate dal compimento di tale contravvenzione, per una somma superiore a C 10.000. Vi sarebbe poi stata una disparità di trattamento con il coimputato.

Si ribadisce che anche gli obblighi riparatori ex art. 162 comma 2 cod. pen. devono far parte dell’accordo; che l’accordo anche sulla sospensione condizionale della pena non può essere modificato dal giudice, che può solo accoglierlo o rigettarlo (si richiamano Sez. 3 n. 25349/2019 e Sez. 3 n.57593 del 25/10/2018).

Inoltre, secondo la giurisprudenza in sede di patteggiamento il giudice non può quantificare il danno o assegnare provvisionali (si richiamano Sez. 5 del 25/11/2009, n. 7021; Sez. 4 del 09/07/2013, n. 31441) potendo il giudice per le indagini preliminari procedere solo alla liquidazione delle spese della parte civile.

3. Con unico motivo, con il ricorso nell’interesse di Mario Crepaldi si deduce il vizio di violazione di legge per il difetto di correlazione tra la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. e la sentenza quanto alla sostituzione della prestazione di attività lavorativa non retribuita, quale condizione per l’applicazione della sospensione condizionale della pena oggetto dell’accordo, con il pagamento di una somma a titolo di provvisionale.

Le argomentazioni in diritto sono comuni al ricorso proposto nell’interesse di Glenda Luise.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

1.1. Ai sensi dell’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. con la sentenza di patteggiamento non possono essere applicate le pene accessorie; lo stesso art. 32-quater cod. pen. richiama l’applicazione solo nel caso della condanna. L’applicazione della pena accessoria agli imputati dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ex art. 32 -ter e 32 -quater cod. pen., per la durata di anni 1 è dunque avvenuta in violazione di legge.

1.2. La sospensione condizionale della pena non poteva essere subordinata al pagamento della provvisionale, per una pluralità di motivi.

1.2.1. La ricorrente Glenda Luise subordinò l’accoglimento della richiesta all’applicazione della sospensione condizionale della pena; invece, Mario Crepaldi subordinò alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

1.2.2. Va ribadito il principio per cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l’azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile (cfr. Sez. 6, n. 6580 del 15/02/2000, Terranova, Rv. 217102. Cfr. nello stesso senso Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014, De Nittis, Rv. 25962801), per cui in tema di patteggiamento, l’illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 185 cod. pen., conseguente alla violazione della preclusione per il giudice che pronuncia sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. di adottare statuizioni implicanti una decisione sul rapporto civile o inerenti al titolo risarcitorio, può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l’intangibilità del giudicato.

1.2.3. Inoltre, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell’art. 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 27235201). Pertanto, alla ricorrente Glenda Luise avrebbe potuto essere applicata la sospensione condizionale della pena senza gli ulteriori obblighi, come richiesto.

1.2.4. Va infine ribadito il principio per cui in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, che aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla demolizione del fabbricato abusivo, secondo quanto previsto dall’art. 165, comma 2, cod. peri., pur in difetto di accordo delle parti al riguardo; cfr. Sez. 3, n. 25349 del 10/04/2019, Icardi, Rv. 27600601).

Nel caso in esame è stato alterato l’accordo concluso dalle parti, in uno per l’aggiunta di una condizione non prevista, nell’altro per la subordinazione della sospensione condizionale della pena ad un’attività diversa da quella oggetto dell’accordo.

Ca pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, ufficio Gup.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio a sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia, ufficio Gup.

Così deciso il 06/03/2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.