Con le precedenti esperienze negative, negato l’affidamento terapeutico presso una comunità (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 5 febbraio 2021, n. 4621).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

Dott. CAIRO Antonio – Rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI;

nell’interesse di:

(OMISSIS) Sabrina nata a (OMISSIS) il xx/xx/1969;

avverso l’ordinanza del 24/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio CAIRO;

lette/sentite le conclusioni del PG.

Letta la requisitoria della Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza in data 24/3/2020, dichiarava inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di (OMISSIS) Sabrina, finalizzata ad ottenere l’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, affidamento richiesto in forma residenziale presso la comunità l’Aquilone, in relazione alla pena inflitta dalla Corte d’assise d’appello di Cagliari il 2/11/2017 (irrevocabile il 17/3/2018) e rigettava la domanda ulteriore di differimento di esecuzione della pena.

Ricostruita la storia personale e giudiziaria di (OMISSIS) Sabrina, il Tribunale si soffermava sulla pregressa esperienza comunitaria dell’istante e sulle diverse violazioni poste in essere che avevano determinato denunce per evasione e revoca della stessa disponibilità ad ospitare ulteriormente la donna presso le strutture dei diversi centri che l’avevano accolta.

Sulla specifica richiesta di affidamento terapeutico il Tribunale di sorveglianza osservava che faceva difetto la documentazione a sostegno dell’affermato stato di tossicodipendenza e l’idoneità “certificata” del programma residenziale, oltre che la capacità di gestirsi in modo responsabile nel contesto di un’esperienza finalizzata al recupero dalla dipendenza.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari e lamenta quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale (art 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all’art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.).

La disponibilità ad accogliere (OMISSIS) Sabrina, soggetto con “doppia diagnosi”, era stata manifestata e confermata anche con la nota del 23 marzo 2020 ed erano state indicate le concrete modalità dell’inserimento.

Il Tribunale non aveva valutato che l’istante aveva intrapreso e seguito positivamente il percorso residenziale, già in pendenza del giudizio di merito.

La detenuta viveva una condizione mentale che aveva indotto anche al riconoscimento in quel giudizio del vizio parziale di mente.

Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, aveva enfatizzato gli allontanamenti di (OMISSIS) nella fase successiva al trasferimento presso la struttura della Comunità di Sestu, là dove l’ultimo allontanamento era stato dovuto alla carenza di posti riservati a utenti con cd. doppia diagnosi.

Ha, inoltre, valorizzato come dato ostativo alla concessione dell’affidamento terapeutico residenziale la mancata risposta del S.e.r.D. di Sassari alla richiesta di i validare il progetto terapeutico predisposto, già positivamente avviato, omissione non ascrivibile alla donna.

Il percorso terapeutico già avviato si sarebbe dovuto valutare positivamente ritenendo esistenti i presupposti normativi per concedere la misura.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il Procuratore generale ricorrente la violazione dell’art. 47-ter, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354.

Il Tribunale di sorveglianza non aveva deciso sulla richiesta di detenzione domiciliare presso la comunità l’Aquilone di Flumini di Quartu, comunità idonea a seguire la doppia diagnosi, detenzione che la (OMISSIS) aveva originariamente richiesto e che il Procuratore generale stesso aveva insistito venisse ripristinata, nella memoria depositata il 24/3/2020.

Non sussistendo le condizioni di cui all’art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 si sarebbe potuto concedere il differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità in condizione di detenzione domiciliare presso la comunità anzidetta.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Per quanto detto l’ordinanza impugnata era affetta da una manifesta incongruità della motivazione, avendo respinto le due richieste, là dove entrambe risultavano ammissibili e concedibili.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. L’ordinanza impugnata è ampiamente motivata ed è immune dalle censure sviluppate.

Correttamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento terapeutico e ha respinto quella di differimento dì esecuzione della pena.

In primo luogo il Giudice di merito ha ritenuto inammissibile la domanda ex art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Sul punto ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la mancata o incompleta allegazione della certificazione sullo stato di tossicodipendenza o difetti nella procedura di accertamento e sull’idoneità del programma concordato determinano l’inammissibilità della domanda come confermato, anche recentemente, dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez 1, 18/9/2019, Stazzone).

Nella specie, oltre al difetto sull’idoneità dell’attestazione esibita i il Tribunale di sorveglianza, con una motivazione immune da vizi, ha anche valorizzato ed esaminato plurimi elementi di fatto che risultavano indicatori ostativi alla concessione della misura.

Tra essi, in primo luogo, le numerosissime evasioni e il difetto di un impegno reale nell’osservare le regole di comunità, aspetti che, appunto, escludevano un approccio responsabile in difetto di “regole contenitive”.

3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

L’ordinanza impugnata contiene una motivazione ampia sia sulle ragioni che hanno indotto a escludere la possibilità di riconoscere il differimento nella forma della detenzione domiciliare presso la comunità l’Aquilone, sia, alla luce degli elementi elencati e segnalati in fatto, della inidoneità a contenere la spinta deviante di (OMISSIS) Sabrina, con la misura della detenzione domiciliare.

Inizialmente l’esecuzione della misura era stata concessa presso la comunità l’Aquilone nella sede di Sesu loc. Magangiosa.

(OMISSIS) Sabrina aveva abbandonato la comunità il 23/12/2018 ed era stata lì riaccompagnata il 30/12/2018.

Era, dunque, seguito il trasferimento presso la comunità di Assemini e presso quella di Sestu, preceduto da un ricovero presso SPDC di Cagliari per atti di autolesionismo.

Dopo un nuovo allontanamento del 3/11/2019 e il riaccompagnamento, la donna era stata ancora tratta in arresto per evasione il 18/1/2020. Così, a fronte della revoca della disponibilità a ospitare la detenuta, era stata revocata la misura.

Una consulenza tecnica, conferita per accertare le condizioni cliniche della (OMISSIS), non aveva evidenziato criticità rilevanti e non destando il quadro clinico particolari preoccupazioni, alla luce della documentazione in atti e delle numerose evasioni, si sono ritenuti non sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare.

Emergeva un profilo clinico non in condizione di gravità e una coscienza critica delle ragioni del suo allontanamento con percezione adeguata del percorso terapeutico e delle sue finalità, oltre che una scarsa disponibilità a frenare gli impulsi devianti, non collegati, tra l’altro, all’abuso di sostanze.

3.3. Il terzo motivo, oltre che generico risulta affatto aspecifico.

Il dedotto vizio di motivazione più che individuare un punto preciso della motivazione manifestamente illogico o contraddittorio si limita a fare in sostanza rinvio alle censure sviluppate nei due motivi precedenti, risolvendosi in una critica in fatto e puramente valutativa sul risultato dei dati istruttori inammissibile in questa sede di legittimità.

3.4. Per le ragioni esposte, il ricorso, va, quindi, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021.