Con raggiri e artifizi, si rendeva responsabile di truffa ai danni di un 90enne (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 20 ottobre 2021, n. 37776).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Presidente –

Dott. SGADARI Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Marino, nato a Premosello Chiovenda il 27/08/19xx;

avverso l’ordinanza del 02/03/2021 del Tribunale di Novara;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe SGADARI;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Stefano TOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente, avv. Aldo (OMISSIS) e avv. Massimo (OMISSIS), che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Novara, in sede di riesame di provvedimenti cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale l’11 febbraio del 2021 nei confronti del ricorrente, indagato in ordine al reato di truffa commesso in danno di (OMISSIS) Franco Enzo Abele, soggetto novantenne affetto da ipoacusia nonché socio fondatore della Immobiliare (OMISSIS) s.a.s., del quale, con artifici e raggiri il ricorrente aveva carpito la fiducia inducendolo in errore circa la serietà e opportunità di una serie di operazioni economiche volte a spogliare la persona offesa del proprio patrimonio immobiliare conseguendo l’ingiusto profitto consistente nella vendita dei beni della vittima per euro 1.565.000,00.

Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara dichiaratosi contestualmente incompetente ed attiene ad una somma ulteriore (fino al valore del profitto del reato) rispetto a quella di euro 1.095.980,00 oggetto di precedente sequestro.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) Marino, deducendo:

1) violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 321, 27 e 32 cod. proc. pen.. Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di ritenere irrilevante la circostanza che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara abbia emesso il decreto di sequestro cd. “in rinnovazione” nonostante la contestuale dichiarazione di incompetenza territoriale.

2) violazione di legge in ordine al requisito della pertinenzialità dei beni oggetto del sequestro. Il ricorrente si duole del fatto che il sequestro avrebbe riguardato un cespite non pertinente al reato, costituito da una somma reperita “in conti in qualche modo riferibili a (OMISSIS) ma relativi alla sua attività professionale e in alcun modo ricollegabili alla (OMISSIS) s.r.l.” (fg. 6 del ricorso). Il ricorrente avrebbe dato spiegazioni dell’utilizzo della somma aggiuntiva di 500 mila euro ed, inoltre, tale sequestro aggiuntivo, finalizzato alla confisca per equivalente, non sarebbe consentito per il reato di truffa semplice (sempre a fg. 6 del ricorso).

3) Violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 cod.pen..

Il ricorrente deduce violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato, sulla base della documentazione fornita dalla difesa, che nessuna somma di quella “ulteriore” sarebbe stata utilizzata per sue esigenze personali, tutte le uscite essendo “riferibili all’interesse della società (OMISSIS) e talune all’interesse personale della persona offesa e dei suoi figli” (fg. 7 del ricorso).

4) violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Il ricorrente contesta l’astratta configurabilità del reato a partire da quanto esplicitato con il terzo motivo, sostenendosi che il ricorrente avrebbe esclusivamente e correttamente adempiuto al suo ruolo di liquidatore senza distrarre somme e senza essere intervenuto nel processo decisionale iniziale che aveva portato, su volere della persona offesa, alla trasformazione della (OMISSIS) da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata.

In quella fase iniziale della vicenda, il ricorrente sarebbe stato incaricato solo di redigere una perizia di stima dei beni della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. In ordine al primo motivo occorre premettere quanto segue. Risulta sollevato un primo conflitto negativo di competenza sul sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Novara della somma di euro 1.095.868,98 depositata sul conto corrente n. 1000/(OMISSIS) intestato alla (OMISSIS) s.r.l..

Il conflitto è stato sollevato dal GIP del Tribunale di Milano con provvedimento del 25.1.2021 dopo che gli atti gli erano stati trasmessi dal GIP del Tribunale di Novara che aveva emesso tale misura e che si riteneva incompetente. Tale sequestro non è oggetto dell’odierno esame.

Risulta sollevato un secondo conflitto negativo di competenza sul secondo sequestro “dell’ulteriore somma che dovesse rinvenirsi nella disponibilità di (OMISSIS) Marino o della Immobiliare (OMISSIS) s.r.l. sino alla concorrenza dell’importo pari a complessivi euro 1.565.000,00 (come provento del reato commisurato al corrispettivo della vendita degli immobili siti in Milano in via Carducci)” (fg. 5 del provvedimento impugnato).

Tale secondo sequestro è stato disposto dal GIP del Tribunale di Milano il 25.1.2021, che contestualmente si dichiarava incompetente e trasmetteva gli atti al GIP del Tribunale di Novara, il quale, con provvedimento dell’11 febbraio del 2021, sollevava il conflitto negativo di competenza e, però, rinnovava il sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Milano della “ulteriore somma” prima indicata.

L’istanza di riesame di cui oggi si discute è stata avanzata avverso questo provvedimento del GIP del Tribunale di Novara (11.2.2021) ed il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, non riteneva ostativo alla sua decisione il fatto che fosse stato sollevato il conflitto negativo di competenza davanti alla Corte di cassazione, citando Sez.1, n. 2993 del 20/11/2019, GIP Milano, Rv. 278360.

Il Collegio, come risulta dai verbali in atti, ha deciso di rinviare alla data odierna la prima udienza di trattazione fissata per il 7 luglio 2021, al fine di per acquisire la decisione di legittimità risolutiva del conflitto negativo di competenza.

Tale decisione, come risulta dalla sentenza della prima sezione penale di questa Corte del 20 maggio 2021 n. 28132, è stata nel senso di dichiarare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara.

Ne consegue che la questione dedotta con il primo motivo di ricorso risulta superata dal radicamento della competenza territoriale presso il Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento genetico oggetto di riesame da parte del Tribunale di Novara con il provvedimento impugnato in questa sede.

La soluzione del conflitto negativo nei termini posti, infatti, fa perdere l’interesse attuale del ricorrente a coltivare l’eccezione processuale nei termini di cui al ricorso.

2. In ordine al secondo motivo, in punto di diritto deve rilevarsi che il sequestro “aggiuntivo” di cui oggi si discute ha ad oggetto una somma di danaro ritenuta quale profitto del reato contestato al ricorrente nell’imputazione provvisoria.

Da ciò discende l’applicazione del principio giuridico secondo il quale, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443).

L’applicazione di tale regola giuridica rende irrilevanti e comunque attinenti al merito del giudizio le deduzioni del ricorrente, a fronte di una motivazione del Tribunale volta a rappresentare la concatenazione delle condotte dell’imputato finalizzate alla spoliazione della persona offesa attraverso una serie di operazioni economiche tratteggiate nel provvedimento impugnato che hanno visto il ricorrente diventare socio occulto della (OMISSIS) attraverso una compagine a lui riferibile cui, per sua mano, era riferibile la maggior posizione, fino alla vendita degli immobili della vittima con ottenimento del correlativo profitto.

3. Quanto al terzo ed al quarto motivo, la motivazione del Tribunale, per le ragioni appena sintetizzate a proposito della descrizione delle condotte del ricorrente, è ampiamente esaustiva e le deduzioni del ricorrente tendono a contestare, con argomenti di merito, i contenuti di tale costrutto motivazionale sotto il profilo della insufficienza ed illogicità, operazione che non è consentita in questa sede.

Secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez. U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29/9/2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.