Concorso per forze armate: guida in stato di ebbrezza ”inguaia” il candidato.

(TAR, Lazio-Roma, sez. II, sentenza 26 febbraio 2016, n. 2665)

Sentenza;

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15455 del 2015, proposto da:

X. Y., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dionigi e Giuseppe Mari, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Di Carlo in Roma, Via Raffaele Caverni, 6;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi;

Ministero della Difesa;

nei confronti di

omissis;

per l’annullamento

– del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza;

– della graduatoria finale di merito del concorso in questione ed il relativo decreto di approvazione;

– di ogni altro atto connesso, preordinato o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è infondato e va respinto, sicché il giudizio può essere immediatamente definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con il provvedimento impugnato, ha escluso il ricorrente, aspirante allievo finanziere, dal concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri per l’anno 2011 in quanto non in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lett. G), del bando di concorso.

L’esclusione è stata disposta per carenza del requisito di moralità e condotta stabilito per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria previsto dall’art. 1, comma 1, lettera g) del citato bando in quanto il ricorrente, a seguito di sinistro stradale, veniva segnalato, in data 3 novembre 2009, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Gioia del Colle alla competente Autorità Giudiziaria “per guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico di 2,81 g/l, in violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida”.

In particolare, l’amministrazione ha ritenuto che il comportamento posto in essere dall’interessato oltre che censurabile sia, comunque, inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la guida in stato di ebbrezza è, tutt’ora, soggetta ad un giudizio di disvalore.

L’amministrazione, inoltre, ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

la valutazione della presenza (o meno) del requisito della “condotta incensurabile” appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’amministrazione;

l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione deve tenere senz’altro conto della specificità dei compiti e delle funzioni della Guardia di Finanza, la cui delicatezza e peculiarità giustificano l’adozione di un metro di valutazione particolarmente rigoroso e la richiesta di elevati standard comportamentali.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, comma 1, lett. G del bando di concorso). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria. Illogicità. Violazione dei principi di razionalità, adeguatezza e proporzionalità. Violazione art. 3 l. n. 241 del 1990.

La vicenda giudiziaria dalla quale l’amministrazione ha desunto la carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di moralità e condotta è stata oggetto di archiviazione da parte del giudice penale.

L’episodio, comunque, sarebbe risalente nel tempo, relativo a quando il ricorrente aveva soltanto 19 anni di età ed antecedente all’incorporamento nelle Forze Armate quale volontario in ferma prefissata. Nel periodo di servizio, inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddistinto positivamente al punto da ottenere un elogio e la Croce commemorativa.

Il provvedimento impugnato, in definitiva, sarebbe irragionevole e non sufficientemente motivato, non avendo considerato né le specificità del caso (giovane età, fatti verificatisi antecedentemente all’arruolamento) né la lodevole condotta tenuta successivamente.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha prodotto altra memoria ad illustrazione e sostegno delle proprie ragioni.

Il Collegio ritiene che le censure dedotte non siano persuasive in quanto il provvedimento impugnato si presenta ragionevole e congruamente motivato.

La Guardia di Finanza, Tenenza di Putignano, con nota del 28 novembre 2011, ha inviato al Centro Reclutamento della Guardia di Finanza notizie sul conto dell’aspirante segnalando che “a suo carico sono emersi precedenti di natura penale segnalati sia dalla Questura di Bari che dal Comando Provinciale dei carabinieri di Bari, nonché da accertamenti effettuati al Sistema di sicurezza della Banca dati Interforze (S.D.I.) in uso al Corpo, da cui si rileva che in data 03.11.2009 veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria ‘Per guida sotto l’influenza dell’alcool art. 186 comma 2 lettera CDS’ con contestuale ritiro della patente di guida. Successivamente il Giudice di Pace di Putignano (BA) con ordinanza R.G. 321/09 datata 28.12.2009 ordinava la restituzione immediata della patente di guida”.

Più specificamente, dall’informativa di polizia risulta che l’interessato “in data 31.10.2009 a seguito di sinistro stradale verificatosi in via Elefante del Comune di Turi veniva sottoposto a cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Putignano e nella circostanza su richiesta dei militari intervenuti veniva effettuata analisi clinica sul predetto al termine del quale si rilevava un tasso alcolemico di 2,81 gr/l”.

In proposito, occorre specificare che l’art. 186, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come successivamente modificato (art. 33 l. n. 120 del 2010), ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza, prevedendo una sola sanzione amministrativa, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, mentre ha previsto l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi per l’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ed un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Nel caso di specie – rilevato che, almeno in sede amministrativa, l’accertamento del tasso alcolemico non risulta sia stato all’epoca specificamente contestato, posto in rilievo che detto accertamento non è ripetibile e considerato che, pur volendo tenere conto di un certo margine di imprecisione, il tasso alcolemico accertato resta comunque estremamente elevato – la determinazione avversata non si presenta affatto irragionevole.

La valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, infatti, appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’amministrazione e l’esercizio di tale potere discrezionale tiene logicamente conto anche della particolarità e della delicatezza dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza.

La guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto elevato costituisce un illecito caratterizzato da particolare disvalore sociale, per cui l’amministrazione ha in modo non illogico, ritenuto che sia indice di condotta non conciliabile con i delicati compiti istituzionali della Guardia di Finanza.

Le spese del giudizio, considerata la peculiarità della questione controversa, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente