Condanna in assenza, mandato a impugnare senza “formule sacramentali” (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 26 agosto 2024, n. 33122).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. DONATELLA GALTERIO – Presidente –

Dott. GIOVANNI LIBERATI – Consigliere –

Dott. ANDREA GENTILI – Consigliere –

Dott. EMANUELA GAI – Relatore –

Dott. MARIA BEATRICE MAGRO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 09/02/2024 della Corte d’appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;

letta la memoria del difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da (omissis) (omissis), avverso la sentenza del Tribunale di Parma che lo aveva condannato, in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, ai sensi dell’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., stante l’assenza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato nei confronti del quale si era proceduto in assenza ed ha ordinato l’esecuzione della sentenza.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo l’inosservanza di legge processuale.

La Corte d’appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione avrebbe erroneamente applicato l’art. 581 cod.proc.pen. come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022 che prevede ai sensi del comma 1 quater cod.proc.pen. il rilascio di specifico mandato ad impugnare oltre alla nomina difensiva e l’elezione di domicilio.

L’imputato, giudicato in assenza dal Tribunale di Parma, è stato assistito e difeso sin dall’inizio fino alla fine del processo dal proprio difensore di fiducia avv. (omissis) (omissis) e successivamente alla sentenza il medesimo (omissis) ha conferito un nuovo mandato difensivo al medesimo difensore, in data 8 maggio 2023, con il quale ha eletto domicilio presso lo studio dello stesso avvocato.

La corte territoriale avrebbe dichiarato l’inammissibilità per assenza di specifico mandato ad impugnare tralasciando di dare completa lettura e interpretazione della nomina conferita dal (omissis) al suo difensore in data 8 maggio 2023, chiede l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte di legittimità ha già affrontato la questione nella sentenza n. 20365/2024, in data 14 marzo 2024.

L’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nell’art.581 cod. proc. pen. i predetti commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali:

a) «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter);

b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).

Nel caso in esame, viene in rilievo il comma 1 quater dell’art. 581 cod.proc.pen., applicabile a norma dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Parma pronunciata in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022).

Il comma 1-quater riguarda l’imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza. Esso stabilisce che, con l’atto d’impugnazione del difensore, sia depositato, sempre a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato. («Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore» deve contenere «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza», si deve osservare come tale disposizione, astrattamente applicabile anche al ricorso per cassazione).

Si tratta di una disposizione normativa che risponde all’evidente ratio — ispirata a esigenze sia di garanzia dell’imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie — di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell’imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla.

Lo scopo manifesto della novella legislativa, come ricorda lo stesso ricorrente, è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte.

Quanto al requisito dello «specifico mandato» deve ritenersi che esso non richieda formule sacramentali dovendo, in coerenza con la ratio legis, ricavarsi dal tenore dell’atto la certezza della conoscenza della sentenza pronunciata in assenza e la volontà di impugnare.

Quanto al caso in esame risulta che il (omissis), condannato con sentenza del Tribunale di Parma in data 27/03/2023, dep. in data 05/04/2023, in data 08/05/2023, aveva conferito un nuovo mandato difensivo all’avv. (omissis) ed aveva eletto domicilio presso lo studio dello stesso, con atto indirizzato alla Corte d’appello di Bologna.

L’atto in parola reca la specificazione del procedimento interessato dall’impugnazione (2383/2020 RGNR – 1292/2022 RG Trib.) e risulta sottoscritto e trasmesso in data 8-10.5.2023, epoca successiva al deposito della sentenza di primo grado (avvenuto in data 5.4.2023). L’atto così descritto contiene gli elementi significativi della finalità a cui è preposta la norma.

L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.

Così deciso il 09/07/2024

Il Consigliere estensore                                                                                            Il Presidente

Emanuela Gai                                                                                                        Donatella Galterio

Depositato in Cancelleria, oggi 26 agosto 2024.

SENTENZA -.