Condominio. Appropriazione indebita dell’amministratore e legittimazione a proporre querela (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 14 dicembre 2021, n. 45902).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Rel. Consigliere –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) Salvatore, nato a Caltagirone (CT) il 17/12/19xx, rappresentato ed assistito dall’avv. Annalisa (OMISSIS), di fiducia

avverso la sentenza n. 5269/2020 del 09/04/2021 della Corte di appello di Torino, quinta sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;

preso atto che nessun difensore ha chiesto la trattazione orale;

letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale, Dott. Domenico A.R. Seccia, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni delle parti civili Condominio di Torino via Martorelli 43 e di Torino via Martorelli 83, avv. Gianluca (OMISSIS), che ha concluso chiedendo di liquidarsi la somma complessiva di euro 7.236,00 oltre accessori di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/04/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 11/02/2020 che aveva condannato Salvatore (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione ed euro 450 di multa per più episodi di appropriazione indebita aggravata continuata (quindici episodi: capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, N, O, P, Q ed R) oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, destinatarie di una provvisionale e con i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, quest’ultima condizionata al pagamento della somma complessivamente liquidata a titolo di provvisionale, pari ad euro 172.000.

2. Avverso tale sentenza, nell’interesse di Salvatore (OMISSIS), è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 120 cod. pen. e 337 cod. proc. pen. per tutti i capi d’imputazione.

Si è in presenza di querele tardive, la cui irritualità non poteva essere comunque sanata o consentire una remissione in termini, dovendo rimanere a carico della persona offesa le conseguenze di tale irritualità; erronea è stata poi la statuizione che ha ritenuto la legittimazione a proporre la querela da parte del condomino o, in alternativa, dell’amministratore, in presenza di illecito commesso in danno del patrimonio condominiale: il ricorrente non si è appropriato di quote personali dei singoli condomini, quanto di importi imprecisati del patrimonio comune del condominio.

La Corte territoriale ha sostenuto che i condomini, essendo titolari del bene giuridico rappresentato dalla “integrità del patrimonio comune” e della sua destinazione alle spese di gestione dei beni comuni, sono legittimati a sporgere querela: l’affermazione è errata perché applica un principio riguardante una società di capitali e, consentire la proposizione di una querela da parte solo di un singolo anziché dall’assemblea, equivale ad un’ingiustificata ed improbabile tutela frazionata del patrimonio.

Le denunce-querele presentate per ogni capo d’imputazione possono, al più, essere considerate delle mere denunce all’autorità giudiziaria riportanti una notitia criminis, in quanto nessuna di esse rispetta quei requisiti formali che le rendono delle valide querele.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 27, comma 2, Cost., art. 6 CEDU, art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, artt. 192 e 533 cod. proc. pen., art. 646 cod. pen. per tutti i capi d’imputazione.

Non risulta essere stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio circa: l’effettivo incasso da parte di ciascun condominio delle somme di denaro che sarebbero state oggetto di appropriazione; il preesistente possesso in capo al (OMISSIS) del presunto denaro; l’esatta quantità di denaro condominiale sottratto e detenuto dal (OMISSIS); l’utilizzo, uti dominus da parte dell’imputato, dell’oggetto del reato; il conseguimento dell’ingiusto profitto sine ius o contra iure da parte del (OMISSIS); il richiesto dolo specifico in capo al ricorrente.

L’elemento di prova fondante si è ritenuto nel “riconoscimento del debito” effettuato dal (OMISSIS) nei confronti di alcuni condomìni, ma a tale riconoscimento non è seguita alcuna chiara ed univoca dimostrazione circa la veridicità di quanto indicato dal (OMISSIS) nei diversi passaggi di consegna ad un nuovo amministratore: in realtà, la giurisprudenza ha riconosciuto che gli atti di ricognizione del debito e i documenti contabili redatti dallo stesso imputati debbono essere valutati come meri indizi, non potendo gli stessi da soli integrare la prova della colpevolezza.

Invero, né il pubblico ministero né le parti civili hanno fornito al giudice i documenti volti ad accertare precisamente ed in modo univoco i flussi di cassa condominiali, mancando una puntuale ricostruzione delle entrate e delle uscite patrimoniali di ogni condominio, né si è accertata quale sia stata l’effettiva negatività del saldo condominiale e se la stessa sia stata causata solo ed esclusivamente da indebite sottrazioni di denaro da parte dell’amministratore.

Il profilo autocalunniatorio non è stato affatto esaminato, avendo avuto il (OMISSIS), all’epoca dei fatti, dei seri problemi di salute che lo hanno costretto a delegare le varie attività al figlio e alla segretaria.

Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità intrinseca della motivazione in relazione a tutti i capi d’imputazione.

Invero, la Corte territoriale aderisce ad un orientamento giurisprudenziale (fatto proprio dalle sentenze n. 6594/21 e n. 49392/19) senza spiegarne le ragioni;

sostiene che tutte le delibere assembleari contenenti la volontà punitiva nei confronti del (OMISSIS) debbano ritenersi valide perché mai impugnate in sede civile;

afferma semplicemente che la querela proposta per il capo A) deve ritenersi valida poiché proposta prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 32/2018; ha escluso una volontà non libera o autocalunniatoria del ricorrente;

non ha accertato la sottrazione del denaro da parte di quest’ultimo;

ha affermato che la falsa indicazione in documenti contabili dal medesimo redatti non poteva certo giovargli sotto il profilo probatorio;

ha errato nel ritenere che la patologia del (OMISSIS) fosse insorta dopo “il passaggio di consegne”;

ha genericamente ritenuto che “numerosi condomini”, non meglio precisati, avessero accertato e spiegato in dettaglio i debiti esistenti al momento del subentro del nuovo amministratore;

ha omesso di raffrontare la confessione stragiudiziale con gli altri elementi di giudizio verificandone la spontaneità e la genuinità rispetto al fatto contestato;

ha omesso di valutare la possibile ipotesi che gli ammanchi fossero frutto di gestione disordinata o confusionaria o conseguenza di errori di calcolo;

ha aprioristicamente escluso la riconducibilità dei fatti alla mano del figlio e della segretaria del ricorrente.

3. Con riferimento al beneficio condizionato della sospensione condizionale, ai fini del doveroso giudizio prognostico, i giudici di merito hanno omesso di considerare come il (OMISSIS) abbia smesso di lavorare nel 2015 e che lo stesso non ha la disponibilità economica richiesta a titolo risarcitorio, circostanza che il giudice avrebbe potuto facilmente accertare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inaccoglibile.

2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

3. Infondato è il primo motivo.

3.1. La Corte territoriale ha riconosciuto che:

– per ogni fatto contestato è stata proposta valida querela prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2018 e del d.lgs. 3/2019;

– deve essere in ogni caso escluso che il giudice di primo grado avesse l’onere di avvisare le persone offese circa la possibilità di sporgere querela con riferimento ai capi A), G), Q) ed N) a ragione dell’intervenuta costituzione di parte civile delle persone offese in ciascuno dei predetti reati, condotta che costituisce manifestazione inequivoca di procedere penalmente nei confronti dell’imputato;

– per tutti i fatti contestati e ritenuti, all’epoca di loro commissione e/o scoperta, era prevista la procedibilità d’ufficio.

3.1.1. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il legislatore abbia dettato all’art. 12 d.lgs. 36/2018 una specifica disciplina transitoria in forza della quale “per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato” (comma 1).

Si prevede, poi, che, “se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata” (comma 2).

L’intenzione del legislatore è chiara: impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di tempestiva querela sulla base della “fictio legis” e non già a seguito di una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della privata doglianza.

Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l’opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l’atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01).

Pertanto – si è sostenuto che – «è al momento dell’entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali “difetti” legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta.

Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un’autonoma apertura del termine per proporre l’istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era – come nel caso di specie – ex officio.

Altrimenti, si giungerebbe all’irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l’identica valenza di notitia criminis» (così, Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv. 278831-01, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465-01).

Il Collegio condivide detti principi fatti propri dalla sentenza impugnata, ponendosi in consapevole contrasto con una recente pronuncia emessa da questa Suprema Corte.

Detta sentenza – aderendo espressamente al principio già affermato nella decisione richiamata dal ricorrente (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, Di Giorgio, Rv. 279057 – 01), secondo il quale «le conseguenze della irritualità della querela debbono perciò restare a carico della persona offesa in quanto la applicazione, in questo caso, della norma transitoria di cui all’art. 12 del d.lgs. 36/2018 finirebbe per risolversi in una “remissione in termini” ovvero nel riconoscimento della possibilità di “sanare” i vizi dell’atto attraverso la sua questa volta rituale formazione» – ha affermato che «la parte che abbia proposto una querela non regolare, vuoi perché non legittimata, vuoi per avere esercitato tardivamente il diritto, non può dolersi del fatto che la procedibilità del reato sia cambiato, a seguito di novità legislativa, visto che si trova essa stessa in difetto per avere male esercitato il diritto di querela.

Del resto, … (nel)la suddetta disposizione normativa (ndr., art. 12 d.lgs. 36/2018), … il termine “esercitare”, non può che riferirsi alla persona offesa che non ha ancora proposto la querela e non alla persona che quel diritto abbia già esercitato (sia pure in maniera non regolare)» (così, Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764-01).

Ritiene il Collegio che questa ultima interpretazione contrasti con il principio di ragionevolezza richiamato nelle pronunce di segno opposto: si arriverebbe alle assurde conseguenze di ritenere che la persona offesa che avesse presentato una mera denunzia (o che non l’avesse presentata affatto, essendosi aliunde appresa la notitia criminis) avrebbe il diritto di essere avvisata della facoltà di proporre querela, mentre quella che avesse proposto tardivamente un atto qualificabile come querela, all’epoca non necessaria, verrebbe sanzionata con una declaratoria d’improcedibilità dell’azione penale.

3.1.2. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto non pertinente la prospettazione di una “rimessione in termini” rispetto ad un “termine” all’epoca inesistente, in quanto il reato era procedibile d’ufficio.

Preso poi atto che, nel caso di specie, le persone offese avevano espresso la propria istanza punitiva, non solo presentando una querela, per quanto tardiva, ma soprattutto – in taluni casi, come si è detto – costituendosi parte civile, i giudici di merito hanno ritenuto fosse superfluo l’avviso previsto dall’art. 12 del d.lgs. 36/2018, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatino (ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432-01).

3.2. Anche con riferimento alla ritenuta legittimazione a proporre querela in capo al singolo condomino o, in alternativa, all’amministratore del condominio in ipotesi di illecito commesso in danno del patrimonio condominiale, il Collegio presta adesione alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, evidenziando come la giurisprudenza più recente abbia consentito di superare un pregresso contrasto giurisprudenziale.

Invero, un primo orientamento (Sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, dep. 2001, Panichella, Rv. 218562-01) riconosceva che, sebbene per la proposizione di una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici (querela), occorresse la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini volta a conferire all’amministratore l’incarico di perseguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune, si finiva comunque per ammettere che la legittimazione alla tutela della proprietà privata appartenesse anche al singolo condomino e, solo eccezionalmente, all’amministratore di condominio (in quest’ultimo caso, per unanimità di decisione dei condomini).

Tale conclusione veniva contrastata da altra pronuncia (Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010, dep. 2011, Arcari, Rv. 249259-01) secondo cui non poteva considerarsi valida la querela proposta dal singolo condomino per un reato (nella specie violazione di domicilio) commesso in danno di parti comuni dell’edificio, in quanto il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e l’espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale.

Ne consegue che la presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea condominiale.

I successivi approdi della giurisprudenza civile di legittimità hanno consentito di ritenere ampiamente superato il secondo orientamento, riconoscendo come la proposizione della querela possa avvenire non solo dall’amministratore (a ciò autorizzato dall’assemblea) ma anche da parte di più condomini o anche del singolo condomino (cfr., Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, Valenza, non mass.; Sez. 2, n. 6594 del 27/11/2020, dep. 2021, Lo Savio, non mass.).

Invero, le Sezioni unite civili, con la sentenza n. 19663/2014 hanno affermato che, anche a seguito della riforma dell’istituto condominiale per effetto della I. 220/2012, era stata esclusa la personalità giuridica del condominio, pur ravvisandosi elementi che andavano nella direzione della progressiva configurabilità in capo allo stesso di una sia pur attenuata personalità giuridica, mentre i singoli avevano comunque diritto ad agire a difesa delle parti nella disponibilità esclusiva o comune, dovendosi distinguere le controversie relative alla titolarità dei beni comuni da quelle relative alla gestione, le prime di spettanza dei singoli condomini, le seconde rientranti nelle prerogative dell’amministratore di condominio.

Più recentemente, le Sezioni unite civili, con la sentenza n. 10934/19, hanno stabilito che, respinta dalla riforma del 2012 la prospettiva di dare al condominio personalità giuridica con conseguenti diritti sui beni comuni, era la natura dei diritti contesi la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all’amministratore nella difesa in giudizio dei diritti vantati su tali beni, ribadendo che la ratio dei poteri processuali dei singoli condomini risiedeva tuttavia nel carattere necessariamente autonomo del condomino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota e di resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condomini non intendevano agire o resistere in giudizio.

Tale approdo ermeneutico s’impone perché la nomina dell’amministratore non è sempre necessaria e perché manca una specifica norma che investa esplicitamente ed esclusivamente il condominio ed il suo amministratore dal potere di difendere le parti comuni.

Ne costituisce riprova la previsione dell’art. 1117-quater cod. civ., in tema di tutela delle destinazioni d’uso, che, non solo non esclude, ma addirittura contempla il potere d’iniziativa dei singoli condomini.

Da qui la riaffermazione del principio di diritto secondo cui:

“Il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l’amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune del condominio”.

3.3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la sentenza impugnata, con riferimento alle specifiche contestazioni dell’imputato, in relazione ad ogni contestazione afferente ciascun singolo condominio, indica nel dettaglio per quali ragioni la querela debba ritenersi valida (sull’applicazione del principio del favor querelae anche allorquando la volontà di punizione non sia esplicita o comunque ricorrano situazioni di incertezza, cfr., Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801).

E così si riconosce che:

– in relazione al capo A, la querela è da ritenersi valida, perché proposta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 32/2018 da numerosi condomini e, in ogni caso, perché proposta in esecuzione di una delibera assembleare nella quale era chiara la volontà in tal senso da parte dell’assemblea;

– in relazione al capo B, la delibera condominiale del 23/02/2016 conferisce l’incarico all’avv. Federica (OMISSIS) di presentare querela nei confronti del (OMISSIS);

– in relazione al capo C, la querela risulta proposta dai condomini con procura speciale al difensore che ne ha autenticato le firme (peraltro, il 14/01/2016, l’assemblea aveva deliberato la proposizione della querela);

– in relazione al capo D, la delibera assembleare del 05/11/2015 dà mandato all’amministratore di procedere con una denuncia-querela nei confronti del (OMISSIS);

– in relazione al capo E, la delibera assembleare del 21/09/2015 attribuisce espressamente e all’unanimità di sporgere querela nei confronti del (OMISSIS); la querela proposta (presente nel fascicolo del dibattimento ed acquisita su accordo delle parti) risulta sottoscritta da alcuni condomini;

– in relazione al capo F, la volontà dei condomini risulta espressa da taluni in sede di assemblea del 03/08/2015 e dai restanti condomini all’assemblea del 27/11/2015;

– in relazione al capo G, la delibera assembleare contenente l’espressione di volontà di procedere nei confronti dell’amministratore è del 12/07/2016;

– in relazione al capo H, la delibera assembleare in data 05/03/2015 dà incarico all’avv. (OMISSIS) di predisporre la querela subordinatamente all’esito infausto delle trattative con (OMISSIS): la volontà è stata espressa in modo inequivoco e la condizione risulta essersi verificata;

– in relazione al capo I, la contestata delibera assembleare del 10/12/2015 contenente la volontà di perseguire penalmente l’imputato non risulta essere stata impugnata; la querela risulta essere stata proposta il 07/03/2016;

– in relazione al capo L, la contestata delibera assembleare del 14/06/2016 contenente la volontà di perseguire penalmente l’imputato non risulta essere stata impugnata; la querela risulta essere stata proposta il 18/06/2016;

– in relazione al capo N, la querela proposta dalla sola condomina (OMISSIS) è del 06/06/2016; con missiva del 12/09/2016, dieci condomini su quindici delegano la (OMISSIS) alla presentazione; in data 11/01/2019 la (OMISSIS) rimette altra querela, sporta in data 21/11/2018, nei confronti di tale (OMISSIS) (e non anche del (OMISSIS));

– in relazione al capo O, la delibera assembleare del 05/05/2015 conferisce mandato all’amministratore di procedere in nome e per conto del condominio a sporgere denuncia-querela nei confronti del (OMISSIS), qualora lo stesso non avesse provveduto alla restituzione a rate del maltolto;

– in relazione al capo P, l’assemblea condominiale, in data 13/04/2016, deliberava che qualora il (OMISSIS) non avesse accompagnato la promessa di restituzione a rate del suo debito nei confronti del condominio attraverso la prestazione di una garanzia, si sarebbe proceduto a proporre denuncia per appropriazione indebita;

– in relazione al capo Q, la delibera assembleare di perseguire penalmente il (OMISSIS) è del 16/03/2017 e la querela risulta proposta il 10/01/2018;

– in relazione al capo R, la denuncia-querela del 07/08/2017 è stata validamente presentata dal solo condomino Elio (OMISSIS) a nome proprio.

4. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il secondo motivo.

Il delitto di appropriazione indebita si realizza rispetto alle somme di denaro che siano affidate al detentore con un vincolo di destinazione, con l’accertamento della mancata destinazione delle somme alla finalità convenuta, indipendentemente dall’individuazione dell’atto di disposizione che sia stato effettuato con l’uso di tali somme.

La sentenza impugnata, confermando la correttezza dell’accertamento in fatto condotto dalla sentenza del Tribunale, ha verificato che, a fronte degli incassi di somme da parte dell’amministratore da destinare ai pagamenti delle spese condominiali, era risultato un ammanco di somme che, logicamente, non erano state destinate alle finalità per le quali i condomini le avevano affidate all’amministratore.

Ciò era sufficiente per dimostrare la responsabilità dell’imputato, considerata la veste di mandatario dell’imputato e l’assenza di prove contrarie fornite dallo stesso per giustificare la differenza tra le somme che dovevano risultare in cassa o impiegate per i pagamenti, e le somme effettivamente rinvenute.

Va, pertanto, riaffermato il seguente principio di diritto:

“Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di effettuare i dovuti pagamenti senza necessità di provare la diversa destinazione impressa alle somme”.

Nel merito, la Corte territoriale ha evidenziato come i condomini avessero chiesto spiegazioni all’amministratore (OMISSIS) che, come risulta da alcuni verbali di assemblee condominiali, aveva ammesso l’esistenza di debiti anche significativi.

In particolare, l’imputato, all’atto della cessazione dell’incarico, aveva consegnato a ciascun nuovo amministratore un documento denominato “situazione contabile” in cui aveva indicato la somma della quale il condominio era nei suoi confronti creditore; lo stesso, inoltre, si era impegnato nei confronti di quasi tutti i condominii a restituire le somme mancanti.

La sentenza dà atto, altresì, che, in molti casi ed in diversi contesti, l’imputato ha riconosciuto di essere debitore di somme anche ingenti, proponendo vari piani di rientro, puntualmente peraltro mai rispettati (rivelandosi così del tutto fantasiosa e priva di qualsivoglia ancoraggio fattuale le tesi difensive sulla ricorrenza di una volontà autocalunniatoria o di condotte di semplice negligenza contabile in capo al (OMISSIS)).

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell’ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale i 10 non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

5. Aspecifico e comunque infondato è il terzo motivo.

Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte in sede di riesame e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposte.

5.1. Invero, a fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte territoriale, il ricorrente – riprendendo, almeno in parte, le censure proposte con il secondo motivo, a propria volta reiterative delle doglianze oggetto del gravame d’appello, non accompagnate da nuove argomentazioni in fatto e in diritto – non offre una compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante, e di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.

Ancora una volta il ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (cfr., Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204-01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409-01).

Non risulta, dunque, che la Corte territoriale sia incorsa in alcun malgoverno nella valutazione degli elementi probatori per addivenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione al reato di appropriazione indebita contestato, così come non risulta aver fatto ricorso ad elementi meramente congetturali tali da determinare un annullamento sul punto della sentenza impugnata.

5.2. La trattazione dell’ulteriore profilo di censura relativo alla contestazione della statuizione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena condizionata al pagamento della disposta provvisionale richiede qualche breve considerazione di carattere preliminare.

Invero, secondo un primo orientamento della giurisprudenza, il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita) ha l’obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio (cfr., Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604-01, nella quale la Suprema Corte ha altresì evidenziato come l’obbligo in questione sia coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 Cost.).

Sulla base di un secondo orientamento, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, atteso che la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione (cfr., Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290-01).

Secondo il terzo orientamento, che si basa su una posizione per così dire intermedia, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr., Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Gullino, Rv. 278799-01, in fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato al pagamento di una provvisionale la concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento era stato dichiarato fallito in proprio dopo la sentenza di condanna di primo grado e spogliato dei suoi beni, venduti all’asta; nello stesso senso, Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648-01; Sez. 2, n. 12343 del 10/02/2021, Aloui, non mass.).

Nella fattispecie, a fronte di una motivazione che si limita a confermare la statuizione contestata sulla base della ritenuta irrilevanza dell’età e delle addotte condizioni di salute del reo e dell’incongruità (per difetto) delle somme da restituire in relazione a quelle (più cospicue) sottratte, sì articola una censura difensiva che, nella sua genericità, non ha messo in dubbio il profilo della capacità economica dell’obbligato di soddisfare in concreto la condizione imposta (non potendosi desumere l’incapacità economica dal solo dato costituito dall’ammontare del dovuto) né ha allegato elementi concreti, idonei a far ritenere oggettivamente incerta detta capacità.

In una situazione del genere, deve conseguentemente escludersi che il giudice della cognizione sia tenuto a svolgere accertamenti sulle reali condizioni economiche dell’imputato al fine della subordinazione in assenza di elementi idonei a generare dubbi sulla capacità di soddisfare l’obbligo.

Su detto profilo il ricorso è del tutto silente di talché, in assenza di specifiche deduzioni in ordine alla pretesa incapienza del prevenuto, le doglianze formulate sul punto sono votate all’irricevibilità.

6. Ne consegue l’infondatezza del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Condominio di via Martorelli 43 di Torino e Condominio di via Martorelli 83 di Torino, da liquidarsi in complessivi euro 4.563,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Condominio di Via Martorelli 43 di Torino e Condominio di via Martorelli 83 di Torino, che si liquidano in complessivi euro 4.563,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 27/10/2021.

Depositato in Cancelleria il giorno 14 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.