Condominio: cadono calcinacci dalla facciata? Paga i danni l’amministratore.

L’amministratore di condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo, ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere una situazione di pericolo per l’incolumità dei terzi.
Pertanto è l’amministratore che dovrà procedere ai lavori necessari di manutenzione laddove l’edificio condominiale sia così malmesso da esservi il rischio di caduta di calcinacci e di parti di rivestimento.
Lo ha precisato la sentenza n. 46385/2015, con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un amministratore condominiale condannato prima dal Giudice di Pace, poi dal Giudice Monocratico del Tribunale, alla pena prevista per i reati di cui agli artt. 40 e 590 c.p.
L’uomo è considerato responsabile per non aver predisposto gli ordinari lavori di manutenzione all’edificio condominiale che avrebbero potuto impedire il ferimento di un minore provocato della caduta di parte del rivestimento della facciata.
Per i giudici, l’amministratore di condominio, in quanto titolare di una posizione di controllo, avrebbe avuto l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso e pertanto è giusto addebitargli negligenza, imprudenza ed imperizia a causa della violazione di norme cautelari di condotta la cui osservanza era concretamente esigibile.
La ricostruzione effettuata in fase di merito risulta convincente e ben argomentata anche agli occhi dei giudici di Cassazione.
Appare evidente che l’amministratore sia obbligato ad attivarsi onde eliminare la situazione di pericolo, senza che tale comportamento, come erroneamente sostenuto dalla difesa del ricorrente, dovesse ritenersi subordinato alla preventiva deliberazione del’assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza.
La responsabilità penale dell’amministratore di condominio, proseguono i giudici, va ricondotta nel’ambito della disposizione (art. 40, secondo comma, c.p.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo“: tale obbligo giuridico può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche del diritto privato, ad esempio una convenzione, quale può essere quella esistente nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente tra condominio e amministratore.
L’amministratore di condominio in quanto tale “assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni dell’assemblea“.
Da ciò consegue la responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’incolumità pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l’eventuale evento dannoso che è derivato causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o dativa manutenzione dell’immobile .
Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processali.