Contraffazione di sigillo di un notaio e falsificazione verbali Polizia Locale (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 11 giugno 2020, n. 17939).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente –

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Edoardo – Consigliere –

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Marco, nato a Cernusco sul Naviglio il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 08/03/2019 della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. Marco (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 08/03/2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato (OMISSIS) Marco per i reati di cui agli artt. 476-482 e 468 cod. pen., per avere formato un falso atto di compravendita apparentemente rogato dal Notaio (OMISSIS) (capo A), contraffacendo il sigillo del Notaio (OMISSIS) apposto sull’atto (capo B), e per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., per avere formato un falso certificato amministrativo avente ad oggetto un verbale del Comune di Canegrate (capo C), ha riqualificato il fatto di cui al capo B ai sensi dell’art. 469 cod. pen., confermando nel resto la sentenza, e rideterminando la pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS) Marco, Avv. Marco (OMISSIS), deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con un primo motivo denuncia il travisamento della prova, lamentando che non sia stata riconosciuta la grossolanità del falso, sebbene entrambi i Notai escussi in dibattimento abbiano riferito trattarsi di contraffazioni macroscopiche.

Deduce, inoltre, l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, (OMISSIS) Elio, il padre dell’imputato, che non avrebbe potuto acquistare un immobile senza rilasciare una procura speciale al figlio; anche il sigillo del Notaio (OMISSIS) (OMISSIS) sarebbe oggetto di contraffazione grossolana, mancando nell’atto la stessa sottoscrizione delle parti; infine, anche la dichiarazione amministrativa è oggetto di contraffazione grossolana, come riferito al teste (OMISSIS), della Polizia Municipale di Canegrate.

2.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che i falsi contestati riguardano fotocopie di atti pubblici, trattandosi di documenti formati con l’ausilio di una fotocopiatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, nel settembre 2012 (OMISSIS) Marco presentava al padre Elio un atto di compravendita immobiliare, asserendo di aver acquistato un’abitazione per lui e la madre, in compensazione di una cospicua somma chiesta ai genitori; in considerazione di tale atto, (OMISSIS) Elio recedeva da un accordo per l’acquisto di un altro immobile, e locava un appartamento, in relazione al quale il figlio Marco si impegnava a pagare il canone; in seguito ad una serie di solleciti inevasi, tuttavia, (OMISSIS) Elio veniva sfrattato, e costretto a rivolgersi ai servizi sociali; a quel punto sottoponeva il rogito relativo all’abitazione asseritamente acquistata dal figlio al Notaio (OMISSIS), che immediatamente riconosceva l’atto come falso; lo stesso Notaio (OMISSIS), apparente sottoscrittore dell’atto, disconosceva la propria firma in calce al documento, precisando altresì che vi era apposto il sigillo di un altro Notaio, il dott. (OMISSIS) (OMISSIS).

Con riferimento al capo C, invece, veniva accertato che, avendo (OMISSIS) Elio prestato nel 2010 la propria vettura al figlio, sanzionato in due occasioni dalla Polizia Locale di Canegrate, gli erano state notificate le violazioni, in quanto proprietario del veicolo; tuttavia, il figlio aveva assicurato che avrebbe provveduto al pagamento; successivamente, però, veniva notificata una cartella esattoriale di Equitalia, per un importo di C 1.272,41.

Ciò nonostante (OMISSIS) Marco insisteva di aver provveduto al pagamento delle contravvenzioni, ed esibiva un atto apparentemente rilasciato dalla Polizia Locale di Canegrate, con apposto il timbro del Comune, in cui si attestava l’avvenuto pagamento.

Anche in tal caso, (OMISSIS) Elio si recava presso la Polizia Locale di Canegrate, ed esibiva l’atto all’operante (OMISSIS), che ne disconosceva l’autenticità.

3. Tanto premesso, le doglianze proposte con il primo motivo sono inammissibili.

A prescindere dalle censure, del tutto generiche, in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni di (OMISSIS) Elio, costretto a denunciare il figlio, ed il cui narrato risulta coerente e riscontrato dai numerosi elementi, anche documentali, emersi, il ricorrente lamenta l’omesso riconoscimento della non punibilità per la grossolanità dei falsi.

La doglianza è manifestamente infondata, essendo pacifico che, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell’azione solo quando la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da essere ictu oculi riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279, nella fattispecie relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all’amministrazione comunale per l’estinzione di sanzioni amministrative, in cui è stato escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall’utilizzo, da parte dell’agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici).

Nel caso in esame, al contrario, la grossolanità della falsificazione è stata esclusa, con riferimento ad entrambi i casi – l’atto notarile di compravendita ed il verbale di pagamento delle contravvenzioni -, in quanto della falsità si sono immediatamente avveduti i soggetti con specifiche competenze in materia interpellati dalla persona offesa, ovvero i notai che hanno esaminato l’atto di compravendita e l’agente della Polizia Locale che ha esaminato il verbale di cui al capo C; al contrario, gli elementi di contraffazione non erano apprezzabili ictu oculi da chiunque, come sostenuto anche dal Notaio (OMISSIS), che, con riferimento al timbro apposto sul rogito, ha chiarito che somigliava all’originale.

4. Anche il secondo motivo, con cui si sostiene la non punibilità, in quanto i falsi contestati riguardano fotocopie di atti pubblici, trattandosi di documenti formati con l’ausilio di una fotocopiatrice, è inammissibile, in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello, il cui riepilogo contenuto nella sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione.

Al riguardo, va rammentato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627).

La doglianza è altresì manifestamente infondata, in quanto, premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato il principio secondo cui la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285), nel caso in esame, la falsità è stata commessa su atti che, benché formati su copie, sono stati presentati come originali, assumendone dunque l’apparenza.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria l’11 giugno 2020.

SENTENZA – è copia conforme all’originale -.