Contratto di Agenzia.

L’art. 17, par. 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non osta ad una normativa nazionale per cui l’agente commerciale ha diritto, all’atto dell’estinzione del contratto di agenzia, sia ad un’indennità di clientela di un importo massimo limitato a un anno della sua retribuzione sia, laddove tale indennità non copra integralmente il danno effettivamente subìto, alla concessione di un risarcimento per danni ulteriori, purché il tutto non sfoci in un duplice indennizzo dell’agente.

Ai sensi dell’art. 17, par. 2, lett. c), della direttiva 86/653 la concessione del risarcimento dei danni non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela.