REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO BERRINO Presidente
Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere
Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere
Dott. LUIGI CAVALLARO Consigliere
Dott. FRANCESCO BUFFA Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 818/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS);
-ricorrente-
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), in persona del legale (OMISSIS) (OMISSIS);
-controricorrente-
avverso la sentenza n.2262/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il 21/06/2019, R.G.N. 851/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
Rilevato che:
Con sentenza del 21/6/19 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del 22/9/16 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 97.404 per contributi dovuti per cinque giornalisti (inquadrati come autonomi, essendo in realtà subordinati).
Per la lavoratrice (omissis) in particolare, assunta quale redattore e poi collaboratore fisso, la corte territoriale ha ritenuto -sulla scorta delle prove raccolte- che la stessa disponeva di postazione fissa, si occupava di cronaca cittadina e aveva compiti di redattore ordinario.
Avverso tale sentenza ricorre la società per tre motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’istituto previdenziale.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che:
Occorre rilevare con riferimento alle posizioni previdenziali relative a tutti i lavoratori, con esclusione della posizione relativa alla lavoratrice (omissis) he il ricorso è stato oggetto di rinuncia accettata dalla controparte.
A tali posizioni si riferiscono i motivi secondo e terzo del ricorso, che divengono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione degli eventi ora richiamati.
Il primo motivo (che riguarda solo la posizione della lavoratrice (omissis) non è invece oggetto di rinuncia) deduce violazione dell’articolo 2094, 1362 e 1363 c.c., 1 ccnlg, per avere trascurato di considerare, ai fini della qualificazione corretta del rapporto lavorativo, il potere della lavoratrice di rifiutare determinati argomenti e l’assenza di obbligo di partecipare alle riunioni.
Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha valutato correttamente la natura del rapporto di lavoro della (omissis) considerando le emergenze processuali e facendo un’applicazione coerente degli indici individuati dalla giurisprudenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004, Rv. 572011 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008, Rv. 601515 -01; Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 – 01).
La qualificazione del rapporto operato dalla sentenza impugnata merita dunque conferma, tanto più che la corte territoriale ha attribuito correttamente rilevanza -tra l’altro- all’impegno costante della lavoratrice nel seguire un determinato settore, ciò che prevale su un episodico rifiuto di esaminare un dato argomento.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2023.