Cosa è il decreto ingiuntivo e a cosa serve (con un fac-simile per la redazione di un decreto ingiuntivo).

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile,fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ratio del procedimento per decreto ingiuntivo è quella di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che gli consenta di acquisire rapidamente un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, evitandogli così il pregiudizio derivante dai tempi più lunghi del giudizio ordinario per vedere accertato il proprio credito.

Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio fra le parti(inaudita altera parte), è un provvedimento a carattere esclusivamente documentale, che rappresenta l’esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c. (all’interno del libro IV “Dei procedimenti speciali“, Titolo I “Dei procedimenti sommari“) . Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, dall’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante il quale, si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata. in contraddittorio con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.

I requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo

La tutela speciale accordata dal legislatore attraverso il procedimento per decreto ingiuntivo è soggetta a determinate condizioni e requisiti, inerenti la natura e l’oggetto della pretesa azionata, nonché alla esistenza di una prova scritta.

I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall’art. 633 c.p.c.(condizioni di ammissibilità), nel quale sono espressamente stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela.

In primo luogo, il procedimento per ingiunzione è esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito; in subordine, tali diritti di credito devono possedere uno specifico oggetto (una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa mobile determinata); in terzo luogo, infine, ove il credito concerna una somma di denaro questa dovrà possedere il requisito della liquidità.

In presenza di queste condizioni, ex art. 633 c.p.c., il giudice competente, su domanda del creditore, pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

– se del diritto fatto valere viene data prova scritta;

– se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

– se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Il requisito della prova scritta

Affinché il giudice possa ritenere fondata la domanda ed emettere il decreto ingiuntivo, l’art. 633, comma 1, numero 1, c.p.c. dispone espressamente chechi lo richiede deve dare del suo credito prova scritta.

Ex art. 634 c.p.c. sono prove scritte idonee a norma dell’art. 1 dell’art. 633 c.p.c. “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile“.

Secondo la giurisprudenza, la prova scritta richiesta dalla legge è quella che può trarsi in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque documento, meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta (ad esempio, le fatture commerciali) (Cass. n. 13429/2000; n. 4234/1983; n. 845/1971). 

Se il credito è relativo a onorari di professionisti (per esempio i notai) i cui tariffari sono ufficialmente approvati (tramite l’iscrizione a ordini o albi), l’art. 636 c.p.c. prescrive che la domanda sia accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere di conformità del competente ordine professionale di appartenenza (salvo se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie).

Ipotesi particolari di prova scritta sono i titoli di credito (in particolare la cambiale e l’assegno), richiamati dall’art. 642 c.p.c., ai fini dell’autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

L’ingiunzione, peraltro, può anche essere pronunciata nell’eventualità in cui il diritto sia connesso a una condizione o a una controprestazione: in questo caso, spetta al creditore ricorrente dimostrare che egli abbia svolto effettivamente tale prestazione.

La competenza a emettere il decreto ingiuntivo

La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall’art. 637 c.p.c.,che al primo comma statuisce: “per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria“.

Quanto ai crediti previsti nel numero due dell’art. 633 c.p.c., il comma 2 dell’art. 637 c.p.c. stabilisce che la competenza è anche dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Avvocati o notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono (637, comma 3, c.p.c.).

L’accoglimento o il rigetto della domanda

Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con ricorso contenente oltre all’indicazione delle parti, dell’oggetto, dei motivi della richiesta e delle conclusioni, anche l’indicazione delle prove che si producono, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del ricorrente.

Il ricorso è depositato in cancelleria unitamente all’allegazione di tutte le prove documentali comprovanti l’esistenza del credito.

Il giudice, valutato il ricorso e le prove, potrà decidere di sospendere la richiesta invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazioneovvero (se il ricorrente non risponde all’invito e non ritira il ricorso oppure in caso di domanda non accoglibile) di rigettarla, con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica comunque la riproposizione della domanda anche in via ordinaria (art. 640 c.p.c.).

Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, invece, il giudice provvede all’accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando all’altra parte di adempiere all’obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.).

Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria del decreto ex art. 642 c.p.c.

La notificazione del decreto ingiuntivo

Ex art. 643 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al ricorso (entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente.

La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti diventa inefficace.

L’inefficacia conseguente all’omessa notificazione non preclude, secondo il disposto dell’art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.

L’opposizione a decreto ingiuntivo

Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto di citazione, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.

Con l’opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge, ex art. 645 c.pc., secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito.

Tribunale di _________
Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

_________ nato_________ a _________, il _________, cod. fisc. n. : _________ e res.te in _________, elett.te dom.to in _________ alla via _________ n. _____, presso lo studio dell’Avv. _________ (C.F.: _________ – Fax: _______ – P.e.c.: ____________) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al presente atto,

Premesso
-che ad istanza di _________ è stato notificato alla parte opponente, in data _________, decreto ingiuntivo n. _________, emesso il _________ da _________di _________, per la somma di Euro _________ oltre interessi e spese;
-che tale decreto è ingiusto ed illegittimo e avverso lo stesso si propone, formale opposizione per i seguenti

Motivi
_________ DESCRIZIONE DEI MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE-per detti motivi la parte opponente come sopra rappresentata e difesa

Cita
_________ elett.te dom.to in _________ presso lo studio dell’Avv. _________ a comparire dinanzi al Tribunale di _________, nella nota sede, Giudice Istruttore designando, all’udienza che ivi sarà tenuta il giorno ____________________, ore di rito, con l’invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. nel temine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata ai sensi dell’art. 168 bis u.c. c.p.c. dal G.I., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con l’avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per ivi sentirsi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. _______________, emesso dal Tribunale di ___________, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che ____
2) vero che ____
Si indicano a testi: ______________________
Si deposita:
= Decreto Ingiuntivo n. ___________ notificato in data ________________;
1) _________
2) _________
Si chiede infine ammettersi consulenza tecnica d’ufficio per ______
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a Euro____________.
________________, li________
Avv.___________Relata di notifica
Io sottoscritto Assistente U.N.E.P., ad istanza come sopra, ho notificato il suesteso ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto a: _________ e per esso al suo procuratore Avv. _________ con Studio in ________ alla via __________ n. _____ .
Avv. Antonio MEZZOMO