Crimine compiuto subito dopo l’affidamento in prova ai Servizi sociali: logico riconoscere una maggiore pericolosità (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 15 ottobre 2021, n. 37545).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. DI SALVO Emanuele – Rel. Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ELENA nata il 24/11/19xx;

avverso la sentenza n. 7809/2019 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/02/2020;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

udito il Procuratore generale;

udito, per la parte civile, l’avv. ;

udito il difensore, avv. 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) Elena ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, poiché il giudice, a quo, non ha dato conto in motivazione della valutazione di tutti gli indici che denotano un incremento del livello di pericolosità sociale, tanto più che l’ultimo precedente penale dell’imputata riguarda un fatto commesso nel lontano 2012 e che l’imputata ha dichiarato di aver agito solo in quanto costretta da una condizione di grave indigenza economica.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine all’applicazione della recidiva sono dunque insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale posto in rilievo che tutti i precedenti (furto tentato, furto in concorso, rapina e lesioni personali ed ancora furto) attengono a reati della stessa indole e risultano commessi in epoca non particolarmente risalente.

Per di più, il fatto per cui si procede è stato commesso subito dopo un periodo di affidamento in prova al servizio sociale e la ricaduta in breve tempo nella perpetrazione di una condotta specifica e non scevra di un certo grado di spregiudicatezza, attesa l’introduzione in luogo di privata dimora, manifesta spiccata propensione alla reiterazione di reato specifico, giustificando, in ragione dell’accentuata pericolosità dell’imputata, un maggior rigore sanzionatorio.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.

Così deciso in Roma, il 14-7-2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.