CRISI D’IMPRESA. L’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 23 febbraio 2022, n. 6062).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29421/2015 proposto da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 29, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Carla, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) Emanuele, (OMISSIS) Lelio, (OMISSIS) Antonino, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) n. 144, presso la sede dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocato (OMISSIS) Loredana, (OMISSIS) Lorella, (OMISSIS) Francesca, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente – 

contro

Agenzia delle Entrate Macerata, Agenzia Entrate sede Tolentino, Air Liquide Italia Service S.r.l., All Service S.r.l., Arti Vetro S.r.l., Artivetro S.r.l., As One Itd, A.S.S.M. S.p.a., Banca di Credito Coop. Recanati e Colmurano, Banca Ifis, Banca delle Marche s.p.a., Banca delle Marche s.p.a., Banca Popolare Ancona, Banca Popolare di Spoleto, Becerrica Francesco, Berner S.p.a., Biesse S.p.a., Bollante Maurizio, Calcio Corridonia, Calligrafica Palladio S.r.l., Cammarano Franco, Carlo Splendiani S.r.l., Cassa di Risparmio di Fermo, Centro Affilatura S.a.s., Ciamarra Maurizio, Società Ciclistica Recanati, Ciet S.n.c., Com. a.v. S.r.l., COM.A.V. Commercio Accessori Vetrari S.r.l., Coppola Luca, Cribis D. & B. S.r.l., C.s. Commerciale S.r.l., CSI S.p.a., Del Bello Fernando, Domus Aurea S.r.l., Doppia Elettra S.r.l., Dorica Scale S.n.c., Duniapack di Gramaccia Massimo, Duomo GpA S.r.l., Dynamica Retail S.p.a., Ente Ebam, Equitalia Centro S.p.a., Faraone S.r.l., Ferretti Eco Group S.n.c., Flaminia S.a.s., Flerica Cisl Macerata, G. & G. S.r.l., Gamma S.n.c., GFL Auto S.r.l., Gussoni Flavio, Gussoni Flavio, Hobby & Dance Ass.ne Sportiva, Hotel 77, Il Timbro di Sagretti Fernando S.r.l., Interlegno S.r.l., Kratos S.p.a., Linea Ufficio S.n.c., Lineagrafica S.r.l., Linfozzi & Mariani S.n.c., Lisec S.r.l., Logli Massimo S.p.a., Magris S.p.a., Maid S.r.l., Mariello Donato, Mercuri Rocco, Metalgas S.r.l., Mondoffice S.r.l., Monte dei Paschi di Siena, Moviservice S.n.c., Morelli Marco, Moreschini Elisa, Motovetro S.r.l., Movicar S.a.s., Neostucco S.r.l., Nova Vetro S.r.l., Nova Vetro S.r.l., Oleomeccanica Service S.n.c., O.r.d.i. S.a.s., Pellini S.p.a., Piermarini S.r.l., Pitagora S.p.a., Primo Piano Stefano Coppola, Prometeo S.p.a., Publiform di Zampaloni Mauro, Racotek S.r.l., Rascioni Elio S.n.c., RBB S.r.l., Regenera Point S.n.c., Repower Vendita Italia S.p.a., Riccardi S.p.a., Rifer Gomme S.r.l., Ro.il. Italia S.r.l., Saci Professional S.r.l., Saint Gobain Glass Italia S.p.a., SAN.ARTI., Sapio S.r.l., Sbaraglia Stefano, S.c.c.a.m. S.r.l., Sigla S.r.l., Sileoni Alessandro, Sileoni Maurizio, Stazione Sperimentale del Vetro, Stilan S.r.l., Studiolges S.r.l., Sviluppo Imprese S.r.l., Systematica S.r.l., Tafuri & Associati, Tartuferi & Associati, Tartuferi & Associati, Techne’ S.r.l., Tecnoplast S.r.l., Telecom Italia S.p.a., Treal S.r.l., Unifin S.p.a., Vetreria Artistica Pesci S.r.l. in concordato preventivo, Vetreria Busnelli S.r.l., Vetreria Gorbini S.r.l., Vitali Lorenzo, Wind Telecomunicazioni S.p.a., Wurth S.r.l., Xerox Italia Rental Services S.r.l., Zega Commerciale S.r.l.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO CHE

1. ― L’INPS ricorre per un mezzo, illustrato anche da memoria, nei confronti di Vetreria Artistica Pesci S.r.l. in concordato preventivo, nonché delle altre persone fisiche e giuridiche indicate in epigrafe, contro il decreto del 9 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Macerata ha omologato il concordato preventivo con cessione dei beni proposto da quest’ultima società.

2. ― L’INAIL ha depositato controricorso adesivo.

3. ― Gli altri intimati non hanno spiegato difese.

CONSIDERATO CHE

4. ― L’unico mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 160-166 e 180 e 182 ter della legge fallimentare, censurando, in breve, il decreto impugnato per aver omologato, in assenza di opposizione, il concordato in conformità alla relazione del commissario giudiziale, discostandosi dalla proposta concordataria, relazione che si limitava a distinguere tra crediti privilegiati, ivi compresi i crediti tributari, esclusi quelli per Iva, e chirografari, senza avvedersi che, allorché oggetto di un concordato preventivo siano crediti di natura previdenziale, lo stesso non può che avvenire nella forma della cosiddetta transazione previdenziale di cui all’articolo 182-ter citato, di guisa che la detta relazione, poi recepita dal Tribunale, avrebbe dovuto indicare specificamente le somme dovute per contributi e quelle dovuti per tributi e, all’interno delle somme dovute per contributi, avrebbe dovuto distinguere tra quelle per contributi riconducibili all’articolo 2753 c.c. e quelle per contributi per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse, ex articolo 2754 c.c., nonché gli accessori sui crediti per contributi, da ascriversi per la metà al privilegio e per l’altra metà al chirografo.

RITENUTO CHE

5. ― Il ricorso è inammissibile.

È superfluo ripercorrere la complessiva questione della ricorribilità per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. del decreto di omologazione del concordato preventivo in assenza di opposizione, questione che impone il coordinamento di due disposizioni apparentemente antinomiche, l’articolo 180, terzo comma, della legge fallimentare, secondo cui il giudice, in assenza di opposizione, «omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame», e l’articolo 183, primo comma, secondo cui «contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio», reclamo che, evidentemente, se riferito ad ogni ipotesi di decreto reso sulla domanda di omologa, escluderebbe in radice l’ammissibilità del ricorso in esame (Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2016, n. 27073 afferma che «il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, primo comma, legge fallim., non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione», ma in effetti non si misura espressamente con l’ipotesi del decreto di omologazione emesso in assenza di opposizione; altre decisioni, tra cui quelle di cui subito si darà conto, danno invece per presupposta la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione del decreto di omologazione del concordato fallimentare adottato in assenza di opposizioni).

È difatti sufficiente rammentare che, «alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo ― nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo ― tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente» …; proprio a causa della mancanza della fase del cd. accertamento del passivo …, il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste”» (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33345, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Occorre in altri termini considerare che «nell’ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto avviene in altre procedure concorsuali, la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese il disposto dell’art. 176 legge fall..

La norma, laddove prevede che il giudice delegato possa “ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze”, intende rappresentare non solo che le determinazioni assunte al riguardo possono essere superate da una diversa determinazione del Tribunale in fase di omologa, ma soprattutto che le stesse hanno la limitata efficacia prevista e non sono idonee a compromettere in alcun modo l’accertamento in merito all’esistenza, all’entità e alla natura del credito, nel senso espressamente previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo in parola».

Ne discende che l’ente ricorrente non ha interesse ad attaccare il provvedimento impugnato, che non contiene alcuna statuizione altrimenti intangibile sia in ordine all’esistenza del credito previdenziale vantato dall’INPS, sia in ordine al grado del suo privilegio.

6. ― Le spese tra l’ente ricorrente controricorrente adesivo vanno compensate.

Nulla per le spese per il resto.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra ricorrente e controricorrente.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.