- Ogni superiore che rilevi l’infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
- Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l’infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.
- Se il superiore che ha rilevato l’infrazione e il militare che l’ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:
- a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;
- b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.
- Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.
- Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l’inoltro, al locale comando di presidio.
- I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l’infrazione.
- Se l’infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.
D.Lgs. 15/03/2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
Art. 1398 Procedimento disciplinare
In vigore dal 27 marzo 2012
- Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
- a) dalla conoscenza dell’infrazione;
- b) ovvero dall’archiviazione del procedimento penale;
- c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
- d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale. (949)
- Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
- a) contestazione degli addebiti;
- b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
- c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
- d) decisione;
- e) comunicazione all’interessato.
- L’autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’articolo 1399.
- La decisione dell’autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all’interessato anche se l’autorità stessa non ritiene di far luogo all’applicazione di alcuna sanzione.
- Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
- La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
- L’autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato e all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
- Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.
Art. 1399 Procedure per infliggere la consegna di rigore
In vigore dal 9 ottobre 2010
- Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell’articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l’incolpato, il difensore e la commissione.
- Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
- a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
- b) esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
- c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
- d) intervento del militare difensore.
- Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l’incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
- I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
- Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
- Il parere non è vincolante.
- Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all’interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
- Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.
- Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.
Art. 1400 Commissione di disciplina
In vigore dal 9 ottobre 2010
- Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l’obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.
- La commissione:
- a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
- b) è nominata dal comandante di corpo;
- c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.
- Se presso il corpo o l’ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all’ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l’indicazione dei citati militari.
- La commissione è edotta delle generalità dell’incolpato e degli addebiti a lui contestati.
- Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica.
- Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.
Art. 1401 Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale
In vigore dal 9 ottobre 2010
- In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l’immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.
- Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l’autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell’articolo 1398.
- La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.