Danno tanatologico: l’uccisione (solo tentata) ad opera delle Sezioni Unite (Corte di Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22.07.2015, n. 15350).

La figura del danno tanatologico è stata oggetto di profonde dispute, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza; la difficoltà della sua configurabilità risiede principalmente nel fatto che nessuna disposizione di legge se ne occupa espressamente, così delegando de facto il problema esegetico agli interpreti.

Con tale tipologia di danno si intende far riferimento a quel particolare pregiudizio che incide direttamente sul bene vita e si verifica nei casi di morte immediata, o a breve distanza dal momento della lesione (assenza del c.d. spatium vivendi).

Possono emergere ipotesi in cui la vittima, colpita dall’illecito altrui, deceda immediatamente ovvero dopo poco tempo, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno potrebbe non avere il tempo di maturare nella sfera giuridica della vittima, così che questi muore senza averlo maturato; la conseguenza pratica è non sarebbe possibile per i sopravvissuti eredi agire con pretese iure successionis (affermando che il diritto al risarcimento del danno sia entrato nella sfera giuridica del de cuius, per poi trasferirsi agli eredi, secondo lo schema logico della successione legittima[1]).

Le Sezioni Unite sono state chiamate ad affrontare il quesito, a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 5056/2014, circa la risarcibilità o meno del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito; la Sezioni Unite, con la sentenza n. 15350/2015, optano per la tesi prevalente di segno negativo, così lacerando la speranza positiva introdotta dalla coraggiosa sentenza nomofilattica n. 1361/2014.

Del pari viene sostanzialmente superata la ricostruzione delle Sezioni Unite n. 26972/2008 in tema di danno tanatologico; infatti:

-nella giurisprudenza nomofilattica del 2008 si diceva che nel caso di danno da morte immediata (o danno tanatologico), il giudice potrà i correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine; in pratica, era stato il danno tanatologico era stato “vestito” come una forma particolare di “danno morale[2] terminale” o “psichico terminale” (sofferenza “psichica provata dalla vittima”); per questa via, si rendeva predicabile lo schemaiure hereditatis;

-oggi, con la pronuncia de qua si afferma che, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis

Si precisa, a scanso di equivoci, che si parla di danno da morte immediata solo per comodità espositiva in quanto, invero, è un caso di uccisione, ovvero morte causata da condotta colposa o dolosa di altri.

La risposta negativa delle Sezioni Unite

Rispetto al quesito posto relativo alla “risarcibilità o meno del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito”, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15350/2015, sposano la tesi negativa prevalente in materia.

Gli argomenti posti a fondamento del dictum negativo sono  i seguenti:

-sussiste un problema di titolarità; il danno da morte non lede il bene giuridico “salute”, ma il diverso bene “vita”; quest’ultimo “è fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente”;  se così è, allora il diritto al risarcimento del danno c.d. tanatologico è adespota, privo cioè di legittimo titolare, perché nel momento in cui si concretizza il pregiudizio, l’unico legittimo titolare viene a mancare[3] ;

-neanche è possibile richiamare la coscienza sociale che ha difficoltà ad accettare l’irrisarcibilità del citato danno; la coscienza sociale, infatti, non è criterio legittimo per orientare l’attività dell’interprete del diritto positivo; al più la coscienza sociale potrebbe rilevare sul piano assiologico per auspicare o meno modifiche normative;

-neanche sarebbe convincente l’argomento che, se si nega la tutela al danno tanatologico, allora diviene economicamente più conveniente uccidere che ferire perché nel primo caso non  saranno risarcibili anche i danni c.d. iure successionis diversamente dal secondo, così venendo in evidenza un’aporia logica non comprensibile, soprattutto se si cerca un coordinamento di valori con il diritto penale che giustamente sanziona di più l’omicidio (uccisione) del ferimento (lesione); si tratterebbe, infatti, nella prospettiva delle Sezioni Unite di argomento solo suggestivo, di indubbia efficacia retorica, essendo “indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore[4]”; tanto più che il principio “dell’integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l’esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile”;

-altresì non sarebbe corretto affermare, come fatto dalla sentenza nomofilattica n. 1361/2014, che eccezionalmente sarebbe risarcibile il danno evento (evento lesivo) perché si tratterebbe di eccezione di portata così ampia da vulnerare il principio;

-altresì non sarebbe possibile (come in fondo fatto dalle Sezioni Unite del 2008[5] che avevano “trasformato” il danno tanatologico in danno “morale terminale”) far leva sul rilievo che l’evento stesso, salvo poche eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, così da far, de facto, sorgere in capo alla vittima una specie di danno morale terminale relativo alla sofferenza derivante dalla lucida attesa della morte; infatti, tale assunto rischia di far confluire il bene giuridico “salute” in quello “vita” quando, diversamente, vanno tenuti ben distinti;

Alla luce degli argomenti (sinteticamente) esposti, le Sezioni Unite con la sentenza n. 15350/2015 affermano che, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.

Riflessioni critiche

Gli argomenti esposti dalle Sezioni Unite non appaiono dirimenti, limitandosi principalmente a riprendere quanto già enunciato dalla giurisprudenza precedente.

In senso contrario al dictum nomofilattico de quo militano gli argomenti che seguono.

Sulla morte immediata

La morte immediata in senso rigoroso non esiste, visto che è sempre presente un brevissimo intervallo temporale intercorrente tra lesione e morte cerebrale[6]come confermato dalle stesse Sezioni Unite di cui si discorre (al punto 3.5. della sentenza); se così è, allora almeno in tali casi dovrebbe essere risarcibile il danno alla salute, nella sua veste terminale, perché viene leso direttamente il bene “salute” e non il bene “vita”; se i due beni vanno tenuti distinti, come correttamente ricorda la pronuncia de qua, allora proprio quando la morte non è davvero immediata dovrà essere risarcibile il danno al bene salute.

Sotto quest’angolazione prospettica le Sezioni Unite rischiano si apparire contraddittorie ed, anche per ciò solo, non condivisibili; esattamente:

-da un lato, si afferma che salute e vita sono beni diversi, con la conseguenza che il primo non può essere considerato come il secondo (di cui al punto 3.5., laddove si dice che “l’anticipazione del momento della nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra bene salute e bene vita sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità”), così negando legittimità della tesi del danno morale terminale del 2008;

-mentre dall’altro lato, si dice che nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis (punto 3.2.).

In pratica: da una parte si afferma che i beni salute e vita sono diversi, e dall’altro che comunque non opera lo schema iure succesionis; ma, proprio in considerazione della diversità dei beni, deve poter operare lo schema iure successionis almeno quando è lesa la salute.

Se la morte avviene entro brevissimo lasso di tempo, allora è leso il bene salute, con la conseguenza che dovrebbe essere pacificamente risarcibile, secondo lo schema iure successionis; al più si dovrebbe negare il risarcimento solo nel caso di morte immediata pura perché leso il diverso bene vita (con le precisazioni di cui si dirà).

In sostanza, la contraddittorietà appare in questo senso: a monte si afferma la diversità tra bene salute e beni vita, ma a valle se ne predica una disciplina giuridica sostanzialmente uguale equiparando la “morte immediata” pura (idonea ad incidere sulla vita) a casi di presenza di un “brevissimo lasso di tempo” (idonei ad incidere sulla salute terminale), finendo nella sostanza per contraddirsi e trattare in modo uguale situazioni giuridiche diseguali in contrasto con lo spirito e la lettera dell’art. 3 Cost.

Sull’assenza di un legittimo titolare

Il danno da morte rientra nel vasto capitolo dei danni alla persona.

Si differenzia dagli altri, però, per il fatto di colpire uno degli aspetti della persona, il fondamentale, quello che costituisce il presupposto per l’estrinsecarsi degli altri: questa differenza dagli altri profili della persona umana non impedisce di ritenere che la morte si risolva in una ingiusta deminutio; del resto, a nessuno verrebbe in mente di negare che l’annientamento di un oggetto costituisca una lesione ingiusta del diritto di proprietà e che tale lesione sia più grave[7], anche solo in termini economici, di quella che si sostanzi nel semplice deterioramento del medesimo bene.

Le Sezioni Unite si muovono in una prospettiva biologica del danno alla persona.

La morte immediata, invece, deve essere proprio vista come lesione del diritto di vita, al di fuori della visione biologica: proprio perché la salute è diversa dalla vita, allora nel secondo caso non può essere pretesa la permanenza in vita della vittima; altrimenti, emergerebbe un’aporia logica non superabile.

Se si considera la lesione del bene vita in sé , ci si rende conto che il danno mortale è sicuramente un danno ingiusto, poiché colpisce un diritto – il diritto alla vita – sicuramente riconosciuto dalla nostra Costituzione (ex art. 2), presupposto delle norme penali che incriminano l’omicidio doloso e colposo (ex art. 575, 589 c.p.), affermato dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La stessa giurisprudenza di merito[8], con specifico riferimento al problema della titolarità della pretesa al risarcimento del danno tanatologico ricorda la centralità della danno: se si guarda l’art. l’art. 2059 c.c. dalla stessa prospettiva che ha condotto la dottrina e la giurisprudenza ad affermare, “nell’economia di tale disposizione”, la centralità del danno rispetto ai criteri d’imputazione soggettivi, ci si accorge che dalla produzione di un danno ingiusto deriva in primo luogo l’obbligo, per il soggetto cui quel danno sia imputabile (a titolo di colpa, dolo, responsabilità oggettiva), di risarcirlo, di pagare una somma di denaro diretta a risarcire per equivalente (con tutti i limiti che questa equivalenza incontra per i diritti a contenuto non patrimoniale) il danno cagionato.

In altri termini, il destinatario del risarcimento, che pure deve necessariamente esistere, è posto in secondo piano rispetto all’obbligato e al suo obbligo di risarcimento.

 Ciò dimostra che l’ordinamento privilegia, tra le funzioni della responsabilità civile, quella preventiva[9] che, imponendo in via prioritaria al responsabile l’obbligo di risarcimento, mira ad indurre lo stesso responsabile del danno ad adottare in futuro accorgimenti atti ad evitarlo.

 Primum risarcire, deinde stabilire in favore di chi il risarcimento debba essere accordato.

Stabilire chi sia il titolare del credito risarcitorio è questione non già naturalistica, che si possa risolvere negativamente sulla base del fatto che il danneggiato ha perduto la vita, ma giuridica, da risolversi, dunque, secondo criteri analoghi a quelli che, sul versante opposto dell’obbligazione risarcitoria, conducono ad imputare la responsabilità risarcitoria di determinati danni a soggetti diversi che li hanno materialmente prodotti[10].

Del resto, l’intera vicenda del risarcimento dei danni alla persona mostra che a proposito di essi non può instaurarsi un’esatta corrispondenza tra danno e risarcimento, nel senso di un’obbligazione risarcitoria i cui termini soggettivi ed oggettivi siano esattamente corrispondenti a quelli della fattispecie dell’illecito; le sfasature, soggettive ed oggettive, tra l’illecito e l’obbligazione risarcitoria sono inevitabili[11].

Questa conclusione potrà sembrare meno ardita ove si pensi all’ipotesi[12] in cui, nel sinistro che cagiona la morte di una persona, restino contemporaneamente e istantaneamente danneggiate, o addirittura vadano distrutte, anche cose materiali appartenenti alla vittima.

Nessuno dubita che per effetto della lesione della proprietà, sorga un obbligo di risarcimento a carico del danneggiante e che il relativo credito sia trasmissibile agli eredi secondo le regole successorie ordinarie.

Eppure, la lesione della situazione proprietaria si verifica nello stesso momento della lesione del bene-vita e vede sorgere una pretesa risarcitoria che appare sin dall’origine “orfana” di un titolare, al pari del credito risarcitorio commisurato alla perdita della vita.

Come si vede, la tesi della non risarcibilità del danno da morte immediata, se portata alle sue estreme conseguenze, conduce a risultati illogici se non aberranti, in quanto si fonda su una ricostruzione delle vicende giuridiche delle situazioni soggettive che non viene mai utilizzata in altri casi e che, ove lo fosse, sarebbe immediatamente rifiutata[13].

In questo contesto, è bene segnalare[14] che nell’ordinamento esiste un’altra ipotesi in cui la morte di una persona fa acquistare agli eredi diritti di credito che trovano la propria fonte nel decesso del de cuius: ci si riferisce alla fattispecie dell’art. 2122, 3 co., c.c., in cui le indennità, dovute dal datore di lavoro al lavoratore, ex artt. 2118 e 2120 c.c., per la cessazione del rapporto lavorativo senza preavviso spettano, in mancanza dei prossimi congiunti che acquistano il diritto iure proprio, agli eredi secondo le regole sulla successione legittima.

In tale ipotesi, i diritti alle indennità vengono trasmessi iure hereditario agli eredi, nonostante che non vi sia un momento, neppure un minimo lasso temporale, in cui di tali diritti sia titolare il lavoratore.

Non è, dunque, estraneo al sistema un meccanismo che faccia acquistare agli eredi un credito di cui il de cuius non abbia mai potuto godere e che sia corrispondente a una perdita che egli non potrà mai apprezzare.

Sulla coscienza sociale

Le Sezioni Unite, poi, affermano che non è possibile richiamare la coscienza sociale che ha difficoltà ad accettare l’irrisarcibilità del citato danno; la coscienza sociale, infatti, non sarebbe criterio legittimo per orientare l’attività dell’interprete del diritto positivo.

E’ vero che la coscienza sociale non è criterio interpretativo, ma la coscienza sociale si basa sulla rilevata illogicità del sistema; id est: non rileva certamente la coscienza sociale ex se, ma rilevano le ragioni che vengono addotte e la giurisprudenza, avvinta dal vincolo motivazionale delle proprie decisioni soprattutto per merito dell’art. 111 Cost. (“tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”), deve tenerne conto.

Se il giudice deve motivare, allora è tenuto alla logicità; tale logicità appare vulnerata quando si conclude nel senso di  negare un diritto al risarcimento di un danno che è tutelato dall’ordinamento (come è stato detto), apparendo ciò come una formale attribuzione di un diritto, ma senza uno strumento di tutela concreto per esercitarlo.

Questo è quello che rileva la coscienza sociale.

A proposito di criteri interpretativi, l’art. 12 delle c.d. Preleggi afferma che bisogna tener conto anche dell’intenzione del legislatore: appare difficile sostenere che il legislatore abbia voluto un sistema risarcitorio in cui è disciplinata la lesione, ma non l’uccisione.

Sulla maggiore convenienza dell’uccisione rispetto alla lesione

Per le Sezioni Unite non è dimostrato che sia economicamente più conveniente uccidere che ferire, rispetto all’attuale assetto risarcitorio.

E’, al contrario, logicamente dimostrato che se si sottrae una posta risarcitoria soprattutto quella qualificata come danno morale terminale o psichico terminale, allora il quantum debeatur complessivo si abbassa: se si sottrae, allora il risultato è inferiore che nei casi di sommatoria.

Certo, è pur vero che bisogna guardare il singolo pregiudizio perché alcuni da soli hanno un quantum più alto rispetto alla sommatoria di “piccoli” pregiudizi, ma qui si parla del bene vita, ovvero del bene giuridico più prezioso in assoluto che viene sottratto: non vengono, cioè, sottratti “piccoli” pregiudizi, ma probabilmente il bene più importante in assoluto.

Sulla risarcibilità del danno evento

Le Sezioni Unite affermano che non è possibile risarcire il danno evento, neanche in via eccezionale, perché si tratterebbe di un’eccezione così penetrante da eliminare il principio.

Invero, si ritiene di non condividere l’argomento nomifilattico esposto.

La risarcibilità del solo danno conseguenza deriva principalmente dalla lettera dell’art. 1223 c.c. laddove si parla di “conseguenza immediata e diretta”.

Ebbene, quando la vittima muore, a rigore, l’evento mortale coincide con la conseguenza quale la perdita della vita, con il corollario che il c.d. danno evento ed il c.d. danno conseguenza si fondono, così rendendo predicabile l’art. 1223 c.c.

Esemplificativamente:

-nei casi di lesione del diritto alla salute con perdita di una parte del corpo, il danno evento è la lesione ex se, mentre la conseguenza è la vita senza quella parte di corpo;

-nei casi di uccisione con morte immediata, invece, il fatto mortale coincide con l’assenza della vita; evento e conseguenza, de facto, finiscono per coincidere.

Se, pertanto, danno evento e danno conseguenza coincidono, allora non si tratta più di un’eccezione al principio dell’irrisarcibilità del danno evento perché, a rigore, si sta risarcendo un danno conseguenza; ne segue che il principio enucleabile dall’art. 1223 c.c. è fatto salvo, senza alcuna deroga.

Sotto quest’angolazione interpretativa, in definitiva, si procede ad una mera applicazione dell’art. 1223 c.c., tenendo conto delle peculiarità del danno tanatologico rispetto ad altri pregiudizi.

Riflessioni conclusive

In definitiva, si può affermare che la pronuncia delle Sezioni Unite non è idonea ad arrestare la tesi favorevole al risarcimento del danno da morte immediata, come coraggiosamente costruita con la sentenza nomofilattica n. 1361/2014, che auspicava una risarcibilità ex se (la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarcibile, nella sua oggettività).

Post Sezioni Unite 15350/2015 appare cassata l’idea di un danno tanatologico costruito come morale terminale o psichico terminale, ma ciò può dare nuova linfa alla tesi della risarcibilità del danno tanatologico ex se.

sentenza

sul ricorso 12282/2008 proposto da:

M.G., A.A., M.M., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114-B23, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato DE MAGISTRIS ENRICO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Direttore Sinistri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFI MARCO, MARTINI FILIPPO, per procura speciale del notaio Dott. Sandro Serra di Bologna, rep. 79843 del 24/03/14, in atti;

– resistente con procura –

e contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 423/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal Presidente Dott. GIUSEPPE SALME’;

uditi gli avvocati Filippo MARTINI, Marco RODOLFI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione dell’11 aprile 2002 M.F. e A.A., M.M. e G., rispettivamente, genitori e sorelle di M.A., hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Cuneo D.L. e la Unipol Assicurazioni chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del congiunto avvenuta a causa della collisione frontale tra l’auto Fiat Punto, di proprietà di M.F. e condotta dal figlio A. e l’auto Renault Espace, condotta dal D., che procedeva in senso opposto, fuori dal centro abitato, sulla strada provinciale (OMISSIS).

Gli attori hanno sostenuto che l’incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità del D. che aveva effettuato la svolta a sinistra per immettersi in un’area privata senza concedere la dovuta precedenza all’auto che marciava in senso opposto e che, non ostante che il conducente poi deceduto avesse frenato e si fosse spostato sulla sua destra, non aveva potuto evitare l’urto.

Si è costituita in giudizio solo la Unipol Assicurazioni, eccependo che la responsabilità era esclusivamente del M., che marciava a velocità eccessiva in centro abitato e non indossava cinture di sicurezza e, in via subordinata, sostenendo che doveva ritenersi la pari responsabilità concorrente dei conducenti. La convenuta ha anche contestato l’entità del risarcimento richiesto, sia con riferimento al danno biologico iure hereditatis che al danno esistenziale familiare e al danno morale.

Il tribunale di Cuneo, con sentenza del 1 dicembre 2013, dichiarata la concorrente responsabilità del D. per il 70 % e del M. per il 30 %, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali futuri e del danno biologico iure hereditatis, ha determinato in Euro 63.579,55 il risarcimento dovuto ad M. A., in Euro 59.430,19 quello dovuto ad A.A. e in Euro 11.886,04 quello dovuto a ognuna delle sorelle, M. M. e a G..

La corte d’appello di Torino, confermato il concorso di responsabilità dei conducenti, ha ridimensionando quella del M., determinandola nel 20%, valutando come ben più grave quella dell’investitore che aveva effettuato una svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo che procedeva in senso opposto e invadendone la corsia di marcia, come emergeva dalla testimonianza di un passeggero dell’auto che seguiva quella condotta dalla vittima.

Ha inoltre osservato che non poteva essere accolta la richiesta di nuova c.t.u. basata sulla critica di quella già effettuata in primo grado, perchè basata sull’applicazione di parametri teorici, perchè anche un altro c.t.u. non avrebbe potuto che applicare parametri generali per la valutazione dei fatti accertati.

Ha inoltre rilevato che dalla certificazione rilasciata dal comune di (OMISSIS) risultava che il luogo dello scontro era posto fuori dal centro abitato e che, pertanto, il limite di velocità generale era quello di 90 km orari, mentre il c.t.u., sulla base delle tracce di frenata lasciate dall’auto del M. e degli effetti dell’urto della stessa con un terzo veicolo in sosta, aveva calcolato che la velocità dell’auto della vittima era di circa 120 km quando il conducente si era avveduto dell’ostacolo sulla sua traiettoria e di circa 103 km orari al momento dell’impatto.

Comunque tale velocità non era adatta alle concrete condizioni dei luoghi in considerazione del fatto che la strada provinciale era fiancheggiata da abitazioni.

Infine, la corte territoriale ha concluso affermando che, anche a ritenere che se il M. avesse rispettato il limite di velocità dei 90 km orari, a causa della repentinità della manovra di svolta a sinistra del D., non avrebbe potuto evitare lo scontro, pur essendo vero che la minore velocità avrebbe reso meno drammatiche le conseguenze dell’urto.

Quanto alla liquidazione dei danni la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali futuri dei genitori della vittima, rilevando che dalle testimonianze raccolte era emerso che M.A. viveva con i genitori e che versava una somma di L. 1.500.000 mensili, ma che non era provato che gli stessi fossero in condizioni economiche tali da dover essere mantenuti, e, quindi, ben poteva ritenersi che tale somma fosse destinata a coprire esclusivamente le spese del proprio mantenimento.

E’ stato anche confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, espressamente richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui gli eredi possono chiedere solo il riconoscimento, pro quota, dei diritti entrati nel patrimonio del de cuius, e quindi, nel caso di morte che si verifica immediatamente o a breve distanza di tempo dalla lesione, possono ottenere solo il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima, ma non quello per la lesione del diverso bene giuridico della vita, che, per il definitivo contestuale venir meno del soggetto, non entra nel suo patrimonio e può ricevere tutela solo in sede penale.

Infine, la corte territoriale ha respinto la censura secondo la quale il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno esistenziale rilevando che invece tale richiesta era stata esaminata e accolta (pagina 13 della sentenza di primo grado) anche se il danno era stato liquidato equitativamente in modo complessivo, insieme ad altre voci di danno non patrimoniale.

M.F. e A.A., M.M. e G. ricorrono per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Torino sulla base di sette motivi.

Il D. e la Unipol non hanno svolto attività difensiva.

La terza sezione civile, in esito alla discussione fissata per l’udienza del 22 gennaio 2014, con ordinanza del 4 marzo 2014, pronunciata a seguito di riconvocazione del collegio, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, avendo rilevato l’esistenza di un contrasto consapevole tra la sentenza 23 gennaio 2014 n. 1361, che ha ammesso la risarcibilità, iure hereditatis, del danno derivante da perdita della vita verificatasi immediatamente dopo le lesioni riportate in un incidente stradale, e il precedente contrario e costante orientamento, risalente alla sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925, che ha anche trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 e in decisioni delle sezioni unite (da ultimo, la n. 26972/2008), che hanno negato tale risarcibilità. L’ordinanza aggiunge che la questione di cui si tratta dovrebbe anche considerarsi di particolare importanza.

In data 31 maggio 2014 i ricorrenti hanno presentato memoria. La Unipol ha conferito procura speciale per la discussione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2056 c.c., e vizio di motivazione, i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto il concorso di responsabilità del M., invece che quella esclusiva del D., sulla base di una motivazione relativa al superamento della velocità massima da parte del M. non adeguata nè sorretta da accertamenti tecnici corretti, in conseguenza del rigetto, altrettanto immotivato, della richiesta di nuova c.t.u..

Rilevano anche la contraddizione tra l’affermazione che la repentinità della manovra di svolta a sinistra avrebbe reso inevitabile lo scontro pure se la velocità della vittima fosse rimasta nei limiti legali e il rilievo secondo cui in tal caso le conseguenze del sinistro sarebbero state meno disastrose.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che, violando l’art. 154 C.d.S., la corte territoriale, nell’affermare il concorso di responsabilità invece che la responsabilità esclusiva del D., non abbia dato adeguato rilievo alla condotta dello stesso, che aveva omesso di accertarsi che la manovra di svolta a sinistra potesse essere effettuata senza creare intralcio o pericolo, segnalandola tempestivamente.

I motivi non sono fondati.

La corte territoriale ha fornito puntuale motivazione del giudizio di fatto relativo alla dinamica dell’incidente indicando le fonti del proprio convincimento, comprensivo del diverso apprezzamento del grado della concorrente responsabilità della vittima. Ha altresì indicato la ragione del rigetto della richiesta di nuova c.t.u., basata sulla critica dell’utilizzazione di parametri teorici da parte del c.t. nominato dal tribunale che non era idonea a giustificare il ricorso a un’ulteriore c.t.u.. Le argomentazioni della corte territoriale sono logiche e sufficienti e pertanto non giustificano alcuna censura in questa sede.

2. Deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., i ricorrenti, con il terzo motivo, censurano la sentenza impugnata per avere negato il risarcimento del danno patrimoniale lamentato da M.F. e A.A. non ostante che fosse stata acquisita la prova della convivenza di M. A. con i genitori e il suo contributo mensile di L. 1.500.000 che avrebbe potuto continuare, in considerazione dell’età della vittima (31 anni) e dei genitori stessi, per almeno un quinquennio.

Lamentano, inoltre, con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e artt. 2727 e 2720 c.c.) che invece di porre a fondamento della decisione le prove raccolte il giudice del merito si sia basato sulla mera presunzione che i versamenti mensili avessero la funzione di far fronte alle proprie spese di vitto e alloggio.

Il motivo non è fondato. La presunzione utilizzata dalla corte territoriale per affermare che i versamenti mensili da parte del figlio convivente non avevano la funzione di contribuire al mantenimento dei genitori, ma quella di far fronte alle spese per il proprio mantenimento è corretta, essendo basata sulla mancanza di prova dell’insufficienza economica dei genitori, e non merita la critica, peraltro del tutto apodittica e generica, dei ricorrenti.

3. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 Cost., e art. 2043 c.c.. Criticano la sentenza impugnata per aver escluso il risarcimento, richiesto iure hereditatis, del danno biologico per la morte del congiunto seguita immediatamente dopo la lesione subita a causa dello scontro, non ritenendo condivisibile la netta distinzione fra il bene della salute e il bene della vita, tutelati, l’uno dall’art. 32, e l’altro dall’art. 2 Cost., e quindi compresi nella tutela risarcitoria atipica apprestata dall’art. 2043 c.c..

Denunciano la contraddizione tra l’ammissione del risarcimento a favore degli eredi per il danno meno grave derivante dalla perdita della salute e la negazione di tale risarcimento per il danno ben più grave derivante dalla perdita della vita dalla quale, indipendentemente dal venir meno del soggetto, non può che derivare un danno risarcibile.

D’altra parte, tra la lesione e la morte esisterebbe sempre un sia pur impercettibile spazio temporale e quindi non esisterebbe giustificazione logica tra ammettere il risarcimento nel caso in cui tale spazio è ampio e negarlo quando è minimo.

3.1. L’ordinanza della terza sezione, con la quale è stato segnalato il contrasto consapevole tra la sentenza n. 1361 del 2014 e il precedente costante e risalente orientamento, individua la questione rimessa all’esame di queste sezioni unite nella risarcibilità o meno iure hereditatis del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.

Esulano quindi dal tema che formerà oggetto della presente decisione le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni. Con riferimento a tale situazione, infatti, non c’è alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (che prende le mosse dalla sentenza delle sezioni unite del 22 dicembre 1925, alla quale di seguito si farà più ampio riferimento) sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi.

L’unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con “mera sintesi descrittiva” (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come “danno biologico terminale” (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) – liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno – e,da altro orientamento, è classificato come danno “catastrofale” (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni).

Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011).

Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perchè, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale.

3.2. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento dei danno iure hereditatis. Tale orientamento risalente (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925, n. 3475: “se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza di un subbietto di diritto”) ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 e, come rilevato, anche nella più recente sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 (che ne ha tratto la conseguenza dell’impossibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. n. 11169 del 1994, n. 10628 del 1995, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 3592 del 1997, n. 1704 del 1997, n. 9470 del 1997, n.11439 del 1997, n. 5136 del 1998, n. 6408 del 1998, n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 1633 del 2000, n. 2134 del 2000, n. 4729 del 2001, 4783 del 2001, n. 887 del 2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 517 del 2006, n. 3760 del 2007, n. 12253 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 15706 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 2654 del 2012, n. 12236 del 2012, n. 17320 del 2012).

A tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento.

Certamente tali ragioni non sono state neppure articolate con la sentenza n. 15760 del 2006 (pronunciata su ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da morte di congiunto avanzata iure proprio) che, con affermazione avente dichiarata natura di obiter “sistematico”, si è limitata ad auspicare che, in conformità con orientamenti dottrinari italiani ed Europei, sia riconosciuto quale momento costitutivo del credito risarcitorio quello della lesione, indipendentemente dall’intervallo di tempo con l’evento morte causalmente collegato alla lesione stessa.

Ma anche l’ampia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, che ha effettuato un consapevole revirement, dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l’intervento di queste sezioni unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale, che, d’altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza Europea con la sola eccezione di quella portoghese.

La premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplicitata, sta nell’ormai compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente (sistema sintetizzato dal principio affermato dalla dottrina tedesca “nessuna responsabilità senza colpa” e corrispondente alle codificazioni ottocentesche per giungere alle stesse impostazioni teoriche poste a base del codice del ’42).

L’attuale impostazione, sia dottrinaria che giurisprudenziale, (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l’area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell’analisi economica del diritto) evidenzia come risulti primaria l’esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva ” (Corte cost. n. 372 del 1994). Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003; n. 12253 del 2007).

La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007).

E poichè una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poichè, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996).

E’ questo l’argomento che la dottrina definisce “epicureo”, in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla felicità a Meneceo (“Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perchè quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi.

La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perchè per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci”) e che compare nella già indicata sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925 ed è condiviso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994, – che ha escluso la contrarietà a Costituzione dell’interpretazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. secondo cui non sono risarcibili iure hereditatis i danni derivanti dalla violazione del diritto alla vita, potendo giustificarsi, sulla base del sistema della responsabilità civile, solo le perdite derivanti dalla violazione del diritto alla salute che si verificano a causa delle lesioni, nel periodo intercorrente tra le stesse e la morte – e dalla costante giurisprudenza successiva di questa Corte.

3.3. La negazione di un credito risarcitorio della vittima, trasmissibile agli eredi, per la perdita della vita, seguita immediatamente o a brevissima distanza di tempo dalle lesioni subite, è stata ritenuta contrastante con la coscienza sociale alla quale rimorderebbe che la lesione del diritto primario alla vita fosse priva di conseguenze sul piano civilistico (Cass. n. 1361 del 2014), anche perchè, secondo un’autorevole dottrina, se la vita è oggetto di un diritto che appartiene al suo titolare, nel momento in cui viene distrutta, viene in considerazione solo come bene meritevole di tutela nell’interesse dell’intersa collettività.

Ora, in disparte che la corrispondenza a un’indistinta e difficilmente individuabile coscienza sociale, se può avere rilievo sul piano assiologico e delle modifiche normative, più o meno auspicabili, secondo le diverse opzioni culturali, non è criterio che possa legittimamente guidare l’attività dell’interprete del diritto positivo, deve rilevarsi che, secondo l’orientamento che queste sezioni unite intendono confermare, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali intendendo tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi allo Stato). Come è stato osservato (Cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarcitoria “sia data anche al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti”.

Coglie il vero, peraltro, il rilievo secondo cui oltre che oggetto di un diritto del titolare, insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio, la vita è bene meritevole di tutela nell’interesse della intera collettività, ma tale rilievo giustifica e anzi impone, come è ovvio, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso, senza escludere il diritto ex art. 185 c.p., comma 2, al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato, ma non impone necessariamente anche il riconoscimento della tutela risarcitoria di un interesse che forse sarebbe più appropriato definire generale o pubblico, piuttosto che collettivo, per l’evidente difficoltà, tutt’ora esistente per quanto riguarda la tutela giurisdizionale amministrativa, di individuare e circoscrivere l’ambito della “collettività” legittimate a invocare la tutela.

3.4. Ulteriore rilievo, frequente in dottrina, è che sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita, con ciò contraddicendo sia il principio della necessaria integralità del risarcimento che la funzione deterrente che dovrebbe essere riconosciuta al sistema della responsabilità civile e che dovrebbe portare a introdurre anche nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi.

L’argomento (“è più conveniente uccidere che ferire”), di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perchè non corrisponde al vero che, ferma la rilevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall’applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell’illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l’autore dell’illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore.

Peraltro è noto che secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985, n. 369 del 1996, n. 148 del 1999) il principio dell’integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l’esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l’esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.

Del pari non appare imposta da alcuna norma o principio costituzionale un obbligo del legislatore di prevedere che la tutela penale sia necessariamente accompagnata da forme di risarcimento che prevedano la riparazione per equivalente di ogni perdita derivante da reato anche quando manchi un soggetto al quale la perdita sia riferibile.

Da quanto già rilevato, inoltre, la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l’obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza (v., tra le tante, Cass. n. 1704 del 1997, n. 3592 del 1997, n. 491 del 1999, n. 12253 del 2007, n. 6754/2011) e l’affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltre che consolatoria), tanto che si è ritenuto non delibabile, per contrarietà all’ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni “punitivi” (Cass. n. 1183 del 2007, n. 1781 del 2012), i quali si caratterizzano per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito.

3.5. Pur non contestando il principio pacificamente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (in adesione a un’autorevole dottrina e in conformità con quanto affermato da Corte cost. n. 372 del 1994) secondo il quale i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell’evento lesivo, in sè considerato, si è affermato con la sentenza n. 1361 del 2014 che il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell’evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione a tale principio della risarcibilità dei soli “danni conseguenza”.

Ma, a parte che l’ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilità del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilità civile, fondato sulla necessità ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto, l’anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il “bene salute” e il “bene vita” sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Peraltro, se tale anticipazione fosse imposta dalla difficoltà di quantificazione del lasso di tempo intercorrente tra morte (da intendersi sempre processo mortale e non come evento istantaneo) e lesione, necessario a far sorgere nel patrimonio della vittima il credito risarcitorio, sarebbe facile osservare, da un lato, che da punto di vista giuridico è sempre necessario individuare un momento convenzionale di conclusione del processo mortale, come descritto dalla scienza medica, al quale legare la nascita del credito, e dall’altro, che l’individuazione dell’intervallo di tempo tra morte e lesione, rilevante ai fini del riconoscimento del credito risarcitorio, è operazione ermeneutica certamente delicata e che presenta margini di incertezza, ma del tutto conforme a quella che il giudice è costantemente impegnato ad operare quando è costretto a fare applicazione di concetti generali e astratti.

4. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2, 29 e 30 cost. e dell’art. 2043, nonchè dell’art. 112 c.p.c.. Premessa la distinzione tra danno morale e danno esistenziale, per perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale, avendo affermato che tale danno era stato risarcito dal tribunale con la liquidazione equitativa complessiva del danno morale.

Con il settimo motivo i ricorrenti ribadiscono che la corte territoriale non avrebbe fornito alcuna motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale.

I motivi sono infondati.

Premesso che la corte territoriale, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ha motivato, richiamando e condividendo quanto operato dal tribunale, la liquidazione unitaria del danno, avendo considerato, al momento della relativa quantificazione, tanto quello di tipo relazionale quanto la sofferenza soggettiva rappresentata dal danno morale, e quindi non ha omesso di valutare il relativo capo di domanda, deve anche osservarsi che, come affermato da queste sezioni unite con le sentenze 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 non sono configurabili, all’interno della categoria generale del danno non patrimoniale, cioè del danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, autonome sottocategorie di danno, perchè se in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria, mentre, se per danno esistenziale si intendessero quei pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili per effetto del divieto di cui all’art. 2059 c.c..

Poichè la presente decisioni trae origine da un contrasto insorto nella giurisprudenza della Corte le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015