DASPO: nel deposito in Cancelleria, da parte del GIP, della convalida questorile manca l’ora. Non è motivo di annullamento (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 29 aprile 2021, n. 16358).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente –

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –

Dott. GAI Emanuela – Rel. Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Tommaso, nato a (OMISSIS) il 28/02/19xx;

avverso l’ordinanza del 22/10/2020 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Emanuela Gai;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza limitatamente all’obbligo di presentazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 22 ottobre 2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Roma, emesso in data 08/10/2020 e notificato in data 20/10/2020, ore 10,30, con il quale si vietava al (OMISSIS) di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche con previsione di obbligo di presentazione.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’avv. Cristiano (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) Tommaso e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 6 comma 3, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e dell’art. 178 lett. c) cod.proc.pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, e ciò in quanto la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 20 ottobre 2020, ore 10,30 e il provvedimento di convalida è del 22 ottobre 2020, depositato in cancelleria senza indicazione di orario.

La mancanza di indicazione dell’ora di deposito del provvedimento di convalida è causa di inefficacia della misura disposta.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato per le seguenti ragioni.

Deve darsi atto che il provvedimento del Questore di Roma, emesso in data 08/10/2020, veniva notificato al ricorrente il 20/10/2020 alle ore 10,30;

– il PM. chiedeva la convalida il 20/10/2020;

– il difensore del (OMISSIS) depositava al G.I.P. memoria scritta, in data 21/10/2020;

– il Giudice convalidava il provvedimento del questore, in data 22/10/2020 con deposito in cancelleria in pari data senza indicazione di orario.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Cesare, Rv. 256379), termine dilatorio il cui mancato rispetto è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D’Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell’11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

Parimenti, l’art. 6 comma 2 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, ha previsto che la notifica del provvedimento con cui si dispone, unitamente al divieto di accesso agli stadi, anche la misura dell’obbligo di presentazione, deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente a convalidare il provvedimento.

Il tenore della norma, che prevede la possibilità per l’interessato di presentare memorie al giudice competente per la convalida, così da rendere effettivo il contraddittorio cartolare da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile, è strettamente dipendente dai ristrettissimi tempi imposti per la convalida, cosicché non può ammettere depositi equipollenti.

Ed è proprio per l’effettiva garanzia dell’esercizio di difesa, che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la convalida del Giudice non deve intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del questore (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Cesare, Rv. 256379) così da garantire il diritto di difesa da svolgersi in via cartolare.

In tale ambito, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare nei tempi ristretti, in ragione del bene della libertà personale che è in gioco, si è affermato che l’eventuale memoria difensiva dell’interessato debba essere depositata presso il giudice competente per la convalida, come prescrive l’art. 6 comma 2 bis cit., non essendo ammissibili depositi equipollenti.

5. Ora, risulta che il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva al Giudice della convalida in data 21/10/2020, con cui ha esercitato, attivando il contraddittorio cartolare, il diritto di difesa, e il provvedimento di convalida è intervenuto dopo il deposito della memoria difensiva, in data 22/10/2020, senza indicazione di orario.

Il provvedimento di convalida del Giudice è intervenuto dopo il deposito della memoria e, dunque, dopo l’esercizio del diritto di difesa, a presidio del quale la giurisprudenza afferma la necessità, da parte del Giudice, del rispetto del termine dilatorio di quarantottore dalla notificazione del provvedimento all’interessato, per l’adozione del provvedimento di convalida.

In tale situazione il ricorrente non deduce motivi attinenti alla lesione del diritto di difesa, quali la mancata presa in carico delle deduzioni difensiva, ma deduce unicamente la questione formale dell’assenza di indicazione dell’ora di deposito del provvedimento di convalida, con conseguente nullità del provvedimento.

Tale censura non è fondata.

E’ ben vero che è stato affermato che l’indicazione della data, ma non dell’ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine “orario”, comporta la nullità dell’ordinanza questorile quanto all’obbligo di presentazione.

Ma tale affermazione deve coniugarsi con la funzione propria per la quale è stato previsto, dalla giurisprudenza, il termine dilatorio, e qualora risulti in concreto esercitato il diritto di difesa, a presidio del quale è posto il termine dilatorio, attraverso il deposito di memoria scritta, che è l’unica modalità di esercizio della difesa non essendo previsto un contraddittorio in presenza, la mera deduzione del mancato rispetto dell’indicazione dell’ora del provvedimento non comporta la nullità del provvedimento di convalida, ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., non potendosi configurare una lesione del diritto di difesa.

6. Va, quindi, affermato che qualora il destinatario del provvedimento del questore abbia esercitato il diritto di difesa, attivando il contraddittorio cartolare, mediante il deposito di memoria scritta e il Giudice, successivamente, abbia convalidato il provvedimento questorile, deve escludersi la violazione di cui all’art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. per la mancata indicazione dell’ora di deposito del provvedimento di convalida.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13/04/2021.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.